Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/06/2021, n. 15612

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/06/2021, n. 15612
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15612
Data del deposito : 4 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ecu_ c„(2, ORDINANZA sul ricorso 2180-2016 proposto da: DI N A PTRO, elettivamente domiciliato in AVEZZANO, VIA

GRAMSCI

18, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentato e difeso dall'avvocato G S;

- ricorrente -

contro

L S;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3118/2015 del TRIBUNALE di T, depositata il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. L V;

FATTI DI CAUSA

Ric. 2016 n.2180 sez. S2 - ud.04/03/2021 2 /( 1. S L proponeva appello avverso la decisione del giudice di pace di Taranto che aveva rigettato la sua domanda di condanna di A d N al pagamento della somma di euro 3000 che egli assumeva avergli prestato. Il Tribunale di Taranto accoglieva l'impugnazione e in riforma della sentenza del giudice di pace condannava il di N alla restituzione di euro 3000 che dall'istruttoria si era accertato essergli stati prestati dal Laterza per l'acquisto di un veicolo Fiat scudo targato AM 550 SH. In particolare, il Tribunale nella ricostruzione del fatto partiva dai dati non contestati ,ovvero i rapporti di amicizia tra il Laterza e il Di N e dalla prospettata collaborazione nell'esercizio di un'attività commerciale. Il pagamento del furgone si era collocato temporalmente nel periodo in cui Laterza aveva ricevuto un finanziamento e il di N aveva variato l'attività commerciale. La fattura emessa dalla "nuova automobile" per l'importo di euro 3000 conteneva un'annotazione circa il pagamento in contanti eseguito da Laterza Salvatore. Il complessivo quadro probatorio confermava che il Laterza avesse anticipato la somma occorrente per l'acquisto del mezzo nella prospettiva utilitaristica della collaborazione nella nuova attività commerciale avviata dal Di N. La mancata concretizzazione di tale lavoro in comune aveva determinato il venir meno della causa giustificativa della soluzione annotata sulla fattura consentendo pertanto al solvens, terzo inadempiente di agire nei confronti dell'acquirente. In generale ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile il pagamento effettuato dal terzo estingue l'obbligazione del debitore ma non attribuisce al terzo medesimo un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario a tal fine che sia allegato e dimostrato il Ric. 2016 n.2180 sez. S2 - ud.04/03/2021 rapporto sottostante tra terzo e debitore. Nella specie tale rapporto doveva ricercarsi nel finanziamento tessendo il pagamento del veicolo avvenuto nella prospettiva di un'iniziativa economica comune con il di N e dunque a titolo di finanziamento.

2. Agostino Pietro Di N ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 10 motivi.

3. S L è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame dell'eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'appello e, gradatamente, violazione dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in via ulteriormente gravata ( violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c. Tutte le censure sono relative all'eccepita inammissibilità e improcedibilità dell'appello per omessa indicazione della ricostruzione in fatto. Il Tribunale, nonostante l'eccezione formalizzata con la comparsa di costituzione e risposta ha liquidato sbrigativamente la questione affermando l'ammissibilità dell'appello senza soffermarsi sulle ragioni di fatto e di diritto per le quali riteneva di respingere l'eccezione. Il ricorrente propone la suddetta censura come vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come omessa pronuncia sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione oltre che di violazione dell'articolo 342 c.p.c.

1.2 II primo motivo è infondato. La Corte d'Appello ha accolto il gravame proposto dal Laterza e ciò implica necessariamente il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di Ric. 2016 n.2180 sez. 52 - ud.04/03/2021 rigetto sul medesimo (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame)» Sez. 5, Ord. n. 29191 del 2017. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame sul fatto decisivo su cui le parti hanno discusso, violazione dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione al valore probatorio di fattura non riconosciuta dall'emittente. Il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento, tragli altri elementi( sulla fattura numero 8 del 26 gennaio 2011 emessa dalla "nuova automobile" di D S R per l'importo di euro 3000 1 contenente un'annotazione circa il pagamento in contanti eseguito da S L. Il suddetto documento non aveva valore documentale, né poteva essere considerato alla stregua di una scrittura privata, trattandosi, invece, di un documento proveniente da un terzo e senza valore di scrittura contabile. Tale documento era stato contestato dalla difesa sin dal primo grado, sia nel contenuto, sia nella sua accezione di documento non probatorio. Peraltro, nella sentenza non si riferisce della prova testimoniale di M D S che non ricordava il pagamento in contanti e, dunque, risulterebbe violato anche l'articolo 115 c.p.c.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in riferimento all'emergenza della prova testi. La sentenza del Tribunale di Taranto sarebbe viziata per non aver considerato nel complesso probatorio la circostanza che Rosaria De Santis e altri testimoni avevano dichiarato di non aver visto il Laterza pagare il furgone, anche in questo caso risulterebbe violato l'articolo 115 c.p.c. Ric. 2016 n.2180 sez. S2 - ud.04/03/2021 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 153 e 345 c.p.c. in riferimento alla tardiva produzione del decreto di rinvio a giudizio. Il Tribunale avrebbe tratto il suo convincimento, tra l'altro, anche dal decreto di rinvio a giudizio per il reato di cui all'articolo 640 c.p.c. che era stato prodotto tardivamente dopo lo spirare del termine di cui all'articolo 320 c.p.c. Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione anche degli articoli 183, comma 6, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in riferimento all'ammissibilità del decretAinvio a giudizio. L'esame del documento non sarebbe stato preceduto dalla motivazione circa la sua ammissibilità. Il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 27 della Costituzione e dell'articolo 116 c.p.c. per aver valutato il decreto di rinvio a giudizio tra gli elementi probatori. Peraltro, dovendosi presumere innocente il di N rispetto ai fatti riportati nel decreto di rinvio a giudizio, tale decreto non poteva essere posto a fondamento della decisione.
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