Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 04/03/2022, n. 07851

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 04/03/2022, n. 07851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07851
Data del deposito : 4 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HIRTOP IGOR nato a CHISINAU( MOLDAVIA) il 08/06/1985 TOMSA STANISLAV nato il 16/04/1989 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE P;
lette le conclusioni del Procuratore generale,

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Trieste, in data 7 gennaio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pordenone, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato, in data 6 aprile 2017, H I e T S (oltre a C M) in relazione al delitto loro ascritto ex artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod.pen., contestato come commesso in Sacile, tra il 9 e il 10 luglio 2014. Ai suddetti imputati é contestato di avere sottratto la somma di 2.500,00 euro dalla sala giochi di proprietà della società Ellebi Service S.r.l.;
in particolare, il giorno 9 luglio 2014, mentre l'H attendeva il T e il C in un bar attiguo, questi ultimi si introducevano nella sala giochi e, mentre il C distraeva la cassiera, il T si recava in una seconda sala ove vi erano gli apparecchi da gioco e il cambiamonete;
individuava i sensori del sistema di allarme e li neutralizzava coprendoli con del nastro adesivo. Nella notte del 10 luglio, l'H (unitamente ad altri personaggi, tra cui tale B D) forzava la porta del locale e poi l'apparecchio cambiamonete, impossessandosi così della somma anzidetta. Nel replicare all'appello interposto dall'H, la Corte di merito ha valorizzato la presenza dell'autovettura BMW 520 in uso all'H (e di proprietà della madre) fuori del locale il giorno prima dell'azione furtiva (allorché, cioé, gli imputati C e T, da lui accompagnati, avrebbero visionato il locale stesso);
l'H veniva poi visto entrare nel locale essendo stato ripreso dal circuito di videosorveglianza;
in base all'aggancio delle celle telefoniche, l'utenza dell'H veniva inoltre rilevata in prossimità del luogo del furto sia in occasione dell'accesso al locale del giorno 9, sia in occasione dell'azione furtiva propriamente detta. E' stato poi accertato il mendacio dell'H nel negare di conoscere i complici, sulla base delle telefonate da lui effettuate al T, ed anche in base agli accertati contatti telefonici e personali con il B D. Quanto al T, risultano i contatti telefonici con l'H e anche con il C, relativi alle indagini in corso;
risulta altresì l'individuazione dello stesso, grazie al sistema di videosorveglianza, nell'atto di manomettere il sistema di allarme.

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono sia l'H che il T.

3. Il ricorso dell'H consta di quattro motivi.

3.1. Con il primo si denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato in relazione agli elementi posti a base della conferma della condanna, la cui valenza é, al più, meramente indiziaria ed in ordine ai quali la Corte di merito non fa altro che esaminarli atomisticamente ma senza argomentare circa l'impossibilità di una diversa interpretazione degli stessi, tale da pervenire all'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

3.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, ancora in relazione alla violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che viene illustrata alla luce di richiami giurisprudenziali e di cui si evidenzia il precipitato in base al quale la mancanza anche di uno solo dei criteri (gravità, precisione e concordanza), che devono coesistere per far assurgere gli indizi al rango di prova, implica che gli stessi non possono consentire l'affermazione di responsabilità.

3.3. Con il terzo motivo si censura la violazione degli articoli 192 e 530 cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione degli elementi indiziari: richiamando il giudizio bifasico (analitico e di sintesi) che deve ispirare il processo indiziario, il ricorrente afferma che nella specie si é proceduto a una valutazione meramente parcellizzata delle emergenze indiziarie, che degradano a mere congetture e non possono sostenere la condanna dell'imputato.

3.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che in primo grado era stato argomentato - fra l'altro - in base alla presunta (e mai addebitata) frequentazione, da parte dell'H, di sale siot in comuni vicini a Conegliano;
a fronte delle censure difensive sul punto, la Corte territoriale si é limitata a giustificare le statuizioni quoad poenam con l'intensità del dolo e con modalità commissive che evidenzierebbero un elevato grado di preordinazione ed organizzazione dell'azione criminosa, così bypassando le censure di nullità.

4. Il ricorso del T consta di tre motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al fatto che, in definitiva, la responsabilità del T é stata ravvisata essenzialmente in base ai rapporti tra lo stesso e gli altri presunti autori del furto (peraltro non comprovati), piuttosto che in base a una specifica verifica del suo ruolo nella vicenda: la Corte di merito ha, a tal fine, valorizzato conversazioni intercettate dal contenuto ambivalente e facendo acritico richiamo per relationem alla posizione dell'H, senza tenere alcun conto della particolare posizione del T e dell'atto d'appello da lui proposto. Non vi é certezza - a fronte di quanto contestato al riguardo nell'atto d'appello - dell'identità del T nelle conversazioni, né della partecipazione al furto dell'H (ciò che indubbiamente comporta la rilettura del contenuto delle intercettazioni anche con riguardo al T). Più in generale, il significato delle conversazioni intercettate, che la Corte di merito ha voluto ricollegare alle indagini in corso per il delitto contestato, appare oscuro e inidoneo a supportare l'affermazione di responsabilità del Tonnsa e il suo coinvolgimento nella specifica vicenda criminosa. In proposito il deducente evidenzia come la Corte di merito, nell'esaminare le predette conversazioni, non affronti la questione di un'eventuale ricostruzione alternativa della vicenda;
e richiama anche il contenuto dei brogliacci riassuntivi delle telefonate, traendone la conclusione che si tratta di comunicazioni prive di rilievo probatorio ai fini che qui interessano. Prosegue l'esponente contestando anche il riconoscimento del T, nelle immagini estrapolate dai sistemi di videoripresa, nel soggetto che disattiva il sistema di allarme del locale. A fronte di ciò, e del mancato reperimento del nastro adesivo nella perquisizione domiciliare a casa del ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto "irrilevante" tale evenienza, con motivazione che il ricorrente censura in quanto non aderente agli argomenti evidenziati nell'atto di appello.
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