Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2024, n. 8294
Sentenza
1 febbraio 2024
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1 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
Sul provvedimento
Testo completo
08294-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CO AR CI -- Presidente -- Sent. n. sez. 178/2024 UP 01/02/2024 UGO BELLINI R.G.N. 40319/2023 Relatore - VINCENZO PEZZELLA ANNA IS LA CC DA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ON AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della 1. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 13/2/2020, all'esito di giudizio ordinario, il G.M. dei Tribunale di Benevento, concessegli le circostanze attenuanti generiche, condannava l'odierno ricorrente AR DE MO alla pena (sospesa) di anni due di reclusione ed euro 800 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per dieci mesi, avendolo riconosciuto colpevole dei reati p. e p. dagli artt. 590 bis, 590 ter cod. pen. e art. 186 co. 2 lett. B) cod. strada perché alla guida del veicolo Fiat EA tg. DA297WE circolava in stato di ebbrezza alcoolica (1,31 g/l) e cagio- nava lesioni gravissime a VA ER conducente del veicolo Fiat 500 tg. AW644GY e ometteva di fermarsi e prestare assistenza alla vittima dandosi alla fuga;
più precisamente per una velocità non commisurata ai luoghi, ovvero in curva e in un passaggio sottostante ad un cavalcavia, perdeva il controllo del mezzo e invadeva indebitamente la corsia opposta scontrandosi con l'auto con- dotta dal VA il quale riportava lesioni gravissime ovvero lesioni implicanti un pericolo di vita, in quanto la persona offesa in stato di prognosi riservata a seguito di politrauma veniva ricoverata nel reparto di anestesia e rianimazione. In Benevento il 18 dicembre 2016 in orario anteriore e prossimo alle 21 - indagato rinvenuto presso la sua abitazione alle 23:45. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'appello dell'imputato, in ri- forma della sentenza di primo grado, con sentenza del 30/3/2023 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del DE MO in ordine al reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) cod. strada perché estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha rideterminato in anni due di reclusione la pena allo stesso inflitta per il reato ex art. 590 bis- 590 ter c.p. E ha revocato all'imputato la sospensione della patente per la durata di mesi dieci, confermando nel resto.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il DE MO, deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla formazione della prova a carico del reo. La statuizione circa la colpevolezza del DE MO AR si sarebbe fondata -secondo la tesi proposta in ricorso- su accertamenti che non possono portare e ad una valutazione di colpevolezza. E le dichiarazioni del DE MO in merito alla presenza di due persone (tra cui un medico) che soccorrevano il ferito prima del suo allontanamento, sarebbero state erroneamente giudicate non veritiere dal giudicante in quanto non risultanti dall'istruttoria. 2 Il luogo in cui si è verificato il sinistro -si legge in ricorso- si trova in una zona centrale della città, ad elevata intensità di traffico (come emerge dalle dichiarazioni testimoniali del Carabiniere LT) e l'incidente si è verificato di sabato sera, alle ore 20,40 circa;
circostanze tutte che confermerebbero quanto meno l'alta probabilità che, a seguito del sinistro, qualcuna delle tante persone che circolavano si sia fermata a prestare assistenza al ferito. Ci si duole che si siano ritenute rilevanti, ai fini della configurazione dell'omis- sione di soccorso, le testimonianze rese dai carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, senza però dare rilievo alla circostanza assolutamente rilevante ai fine della tempistica che il loro intervento, che non è avvenuto nell'immediatezza dell'evento, ma dopo diverso tempo, tanto è vero, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali, all'arrivo dei carabinieri erano già presenti i vigili del fuoco (che ave- vano provveduto ad estrapolare dall'auto il VA) e la Polizia di Stato (di- chiarazione del teste Carabiniere LT in primo grado a pag. 2 della motiva- zione). Conseguentemente, le dichiarazioni dei carabinieri circa il mancato rinve- nimento del conducente dell'auto Fiat EA, nulla proverebbero in merito ad una presunta omissione di soccorso. Per il ricorrente il giudice di primo grado, immotivatamente, nonostante espressa e motivata istanza all'udienza del 8/2/2018), non ammetteva ex art. 507 cod. proc. pen: a. la prova testimoniale degli agenti di polizia;
b. l'acquisizione dell'annotazione di servizio. Con ciò determinando una carenza d'istruttoria in quanto erano elementi sicuramente decisivi e dirimenti in merito alla presenza del DE MO nell'immediatezza del sinistro e quindi in merito alla sussistenza o meno dell'omissione di soccorso. A ciò si aggiunga -secondo la tesi proposta in ricorso- che il DE MO non si è certamente allontanato dal luogo del sinistro ai fini di non essere identificato e/o di procurarsi l'impunità. Lo dimostrerebbero, chiaramente, i seguenti elementi: a. la permanenza della propria auto sul luogo del sinistro (auto che non è stata spostata a seguito dell'impatto); b. i documenti di proprietà dell'autovettura all'in- terno della stessa;
c. la patente del DE MO;
d. il fatto che DE MO era a casa sua e ammise sin da subito di essere il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro, non contestando nemmeno la dinamica del sinistro. Si tratterebbe di elementi, immotivatamente, non valutati, elementi che escluderebbero la volontà del DE MO di sottrarsi all'identificazione e che im- pediscono di configurare un'ipotesi di fuga al fine di procurarsi un'impunità. Tali elementi, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto essere letti in senso favorevole all'imputato e, unitamente all'espletamento della prova testimoniale degli agenti di Polizia - prova ritenuta indispensabile dalla difesa - avrebbero con- dotto all'esclusione della sussistenza dell'aggravante ex art. 590 ter cod. pen. 3 Si sarebbe considerato da parte dei giudicanti acquisita come prova una rico- struzione certamente manchevole. All'esito dell'escussione della Polizia Stradale (e/o acquisizione della relazione di servizio) e poi dei Vigili del Fuoco si sarebbero potuti ricostruire in dettaglio i momenti successivi all'incidente ed appurare con certezza, al di la di ogni ragionevole dubbio, la presenza e/o il repentino allonta- namento del DE MO dal luogo dell'incidente. Ma tanto non si è immotivata- mente voluto. Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. La difesa contesta anche in questa sede quanto già dedotto nel corso dell'in- tero dibattimento evidenziando le seguenti circostanze da cui si desumerebbe che il DE MO, prima di essere sottoposto ad alcoltest presso gli uffici della Com- pagnia del Nucleo Operativo Carabinieri di Benevento, non è stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Innanzitutto si evidenzia la palese contraddittorietà tra quanto risultante dal verbale di accertamento urgente ai fini della verifica dello stato di ebbrezza del 18/12/2016 da cui emergerebbe una rinuncia da parte del DE MO alla facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e quanto risultante, invece, dalla comuni- cazione di notizia di reato del 18/12/2016, nel quale si fa espresso riferimento alla circostanza che il DE MO nominava quale difensore di fiducia l'Avv. AR Villani del foro di Benevento, contattato telefonicamente. Si desume da tale con- tradditorietà e dallo stesso tenore letterale della comunicazione innanzi detta (da cui si evince con chiarezza la scansione temporale degli eventi), che l'avviso della facoltà di nominare il difensore veniva esplicitato al DE MO solo in un mo- mento successivo alla sottoposizione ad alcoltest: i Carabinieri, dopo aver sospeso il verbale di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. e dopo aver sottoposto ad alcoltest il DE MO alle ore 1:04 e 01:18 del 18/12/2016, non avendolo preventivamente avvisato della facoltà di nominare un difensore, prov- vedevano con ritardo a tale avviso cui seguiva appunto la nomina del difensore il quale veniva contattato a mezzo telefono solo intorno alle ore 3:00 del 18/12/2016. Confermerebbe implicitamente tale omissione anche la dichiarazione testimo- niale dell'Agente del Nucleo Radiomobile Compagnia Carabinieri di Benevento, Al- tobelli Nicola, ovvero uno degli agenti che sottoponevano il DE MO all'accer- tamento dei tasso alcolemico: più volte, a domanda della difesa e dello stesso giudicante circa l'adempimento o meno dell'obbligo di avvisare il della MO della facoltà di farsi assistere da un avvocato, rispondeva con estrema titubanza: «Que- sto non lo so», e ancora «Eh, non lo so, giudice, perché.... Non lo so questo. Se