Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/02/2019, n. 04884

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L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la l. n. 804 del 1971), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, per la cui sussistenza è necessario che non ricorra la pretestuosità, cioè il fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. Tale fine deve essere escluso ove, dalla prospettazione della domanda, risulti che ciascun convenuto non sia estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere di una controversia in cui l'attore, residente in Russia, aveva proposto una domanda di nullità, simulazione o revocazione di una cessione di quote sociali effettuata dalla ex coniuge in favore della figlia nata da un precedente matrimonio, entrambe convenute e residenti in Russia, ed aveva contestualmente citato la società, avente sede in Italia, proponendo nei confronti di quest'ultima una domanda di restituzione della quota corrispondente ai versamenti effettuati dalla ex coniuge in regime di comunione dei beni).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/02/2019, n. 04884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4884
Data del deposito : 19 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 4 8 84- 19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DIP Convenzione di Bruxelles del 1968 AURELIO CAPPABIANCA - Primo Pres.te f.f. - Convenuti persone fisiche straniere e - Presidente Sezione - società italiana - Reg. FELICE MANNA prev. di giurisdizione Ud. 15/01/2019 - - Consigliere - ENRICA D'ANTONIO CC R.G.N. 27380/2017 Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Cia . 4886 Rep. - Consigliere - ALBERTO GIUSTI e.u. - Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - GUIDO MERCOLINO ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere - - Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27380-2017 proposto da: KAZAKOVA TATIANA VASILJEVNA, KAZAKOVA OLGA SERGEYEWNA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RASELLA 155, presso lo studio dell'avvocato MICAEL MONTINARI (studio PORTOLANO kzili CAVALLO), che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINA LUCENTI;
-

- ricorrenti -

contro 29 19 MATVEEV DMITRI GHENNADIEVICH, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CAPARRINI;

- controricorrente -

nonchè

contro

AURA IMMOBILIARE S.R.L. ;
- intimata - - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1872/2017 del TRIBUNALE di RIMINI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2019 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, il quale chiede la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano. RILEVATO CHE 1.- Con ricorso del 21/11/2017 GA e AT OV hanno proposto, prima della loro costituzione nel giudizio di merito, regolamento preventivo di giurisdizione in favore dei tribunali della Federazione Russa, in relazione al procedimento nei loro confronti instaurato il 14 aprile 2017, innanzi al Tribunale di Rimini da EV IM Ghennadievich, già coniuge di AT OV, dalla quale aveva divorziato il 26 settembre 2016. 2.- Nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Rimini, il EV ha chiesto di dichiarare la nullità e, in subordine, la simulazione assoluta e, in via ulteriormente gradata, di revocare, a norma dell'art. 2901 c.c., la cessione, in data 2 marzo 2016, dell'85 per cento delle quote del capitale della UR MO s.r.l. da parte di AT OV in favore della figlia GA, nata da un precedente matrimonio, per violazione dell'art. 30 del codice di famiglia russo, che prevede il regime Ric. 2017 n. 27380 sez. SU ud. 15-01-2019 -2- di comunione tra i coniugi, entrambi ex lege proprietari dei beni, anche se intestati ad uno solo coniuge, senza possibilità di ciascuno di essi di trasferire ad altri la propria quota ideale del patrimonio coniugale;
per l'effetto, di dichiarare la comproprietà pro indiviso con la ex moglie delle quote sociali e lo scioglimento della comunione coniugale, assegnando all'istante il 50 per cento delle quote medesime ovvero il relativo controvalore, comprensivo dell'immobile di proprietà della società;
inoltre, ha chiesto l'accertamento del credito da lui vantato verso la convenuta società UR MO per il 50 per cento dei versamenti operati da AT OV per complessivi euro 2.524.639,00, in quanto realizzati con danaro comune. 3.- Le ricorrenti, a sostegno del prospettato difetto di giurisdizione in favore delle Corti della Federazione russa, hanno dedotto la mancanza del domicilio in Italia dei tre contraddittori persone fisiche, residenti in [...], e l'artificiosità della domanda formulata verso la società italiana, in quanto priva dell'indicazione del titolo posto a fondamento della stessa e preordinata ad incardinare la giurisdizione del giudice italiano e a sottrarre la lite tra gli ex coniugi (e nei confronti di GA OV) al giudice russo precostituito per legge, in difetto di un litisconsorzio necessario con l'UR MO e di un collegamento fra le cause. 4.- II EV ha resistito alle deduzioni avversarie, preliminarmente invocando gli effetti preclusivi della statuizione declinatoria della giurisdizione russa, in favore di quella italiana, resa dal Tribunale distrettuale di Irkutsk, con ordinanza del 19 ottobre 2016 - sulla domanda riconvenzionale da esso formulata per la condanna di OV al rimborso delle somme, in tesi, : sottratte alla comunione ed eccependo la tacita accettazione avversaria della giurisdizione italiana, avendo le signore OV eccepito il difetto di giurisdizione (anche) del giudice russo.

CONSIDERATO CHE

Ric. 2017 n. 27380 sez. SU - ud. 15-01-2019 -3- 1.- Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione

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