Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2007, n. 2888
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA OA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 7068/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/10/04 - R.G.N. 8269/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/06 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato MARZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa all'udienza del 6 marzo 2001 il Tribunale di Roma, parzialmente accogliendo la domanda proposta da DO VA nei confronti dell'INPS, condannava l'Istituto previdenziale al pagamento delle quote di pensione trattenute per i periodi di rioccupazione del ricorrente successivi al 1.11.1997, nella misura del trattamento minimo e del 50% della pensione rimanente, oltre interessi legali. Il Tribunale riteneva che la L. n. 850 del 1965, art. 27 che prevedeva la sospensione della pensione erogata dal Fondo di previdenza del personale di volo in ogni caso di rioccupazione del pensionato con attività lavorativa implicante la iscrizione al fondo volo, fosse stato abrogato dal D.L. n. 164 del 1997, art. 3, comma 22. L'appello dell'INPS, cui resisteva il pensionato, veniva accolto dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 18 marzo 2003/18 ottobre 2004. I giudici di secondo grado, ricostruito il quadro normativo regolante la pensione degli iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo, osservavano che lo speciale divieto di cumulo stabilito dalla L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 27 non era stato abrogato ne' dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10 (come già affermato dal primo giudice), ne' dal D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, art. 3, comma 22, che, nel rendere applicabile ai pensionati del Fondo volo le medesime norme in