Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2023, n. 04221
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Angelo Roberto, nato a Milano il 30/8/1966 avverso l'ordinanza del 12/5/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020;udita la relazione svolta dal Consigliere G L;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 maggio 2022 il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame presentata da Roberto D'Angelo nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 8 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale, in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, era stato disposto il sequestro dell'autocarro Fiat Ducato targato CN990SZ, di proprietà dello stesso D'Angelo, indagato in relazione a detta ipotesi di reato. 2. Nel disattendere la richiesta del D'Angelo il Tribunale ha evidenziato la sussistenza dei presupposti d'urgenza di cui all'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen. idonei a legittimare l'attività compiuta dalla polizia giudiziaria, oltre che del fumus commissi delicti e del periculum in mora legittimanti, più in generale, l'esecuzione del sequestro preventivo. Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito l'attività d'indagine svolta dalla polizia giudiziaria, evidenziando che il 4 aprile 2022 la Polizia Municipale di Messina aveva eseguito un sopralluogo presso il Villaggio Torre Faro (frazione del comune di Messina), laddove era stata segnalata la presenza di un autocarro sul quale venivano caricati sfalci e potature provenienti dai giardini di alcune villette private;in tale località era quindi stato notato dalla polizia giudiziaria tale autocarro, targato CB990SZ, e due persone intente a svolgere attività di potatura e a caricarne i residui all'interno dell'autocarro, insieme all'attrezzatura utilizzata per i lavori di giardinaggio;era quindi stata accertata la presenza all'interno del veicolo di una notevole quantità di sfalci e potature, di un sacco nero contenente la stessa tipologia di rifiuto e l'attrezzatura da lavoro;il ricorrente aveva confermato l'effettuazione di lavori di potatura all'interno del villaggio Torre Faro, pur non essendo munito di alcuna autorizzazione al trasporto dei rifiuti, non risultando il proprietario del mezzo, cioè lo stesso D'Angelo, iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il Tribunale ha ritenuto, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, secondo la quale il lungo lasso di tempo intercorso tra il fermo del veicolo, avvenuto poco dopo le ore 15.30, e l'esecuzione del sequestro, alle ore 18.05, avrebbe consentito alla polizia giudiziaria di procedere con le prescritte comunicazioni al pubblico ministero, che la sequenza temporale nel corso della quale si erano verificati i fatti era stata tale da giustificare l'attività svolta in via d'urgenza dagli operanti. In ogni caso il Tribunale ha richiamato l'orientamento interpretativo secondo cui una volta che il giudice per le indagini preliminari abbia — come nel caso di specie - ritenuto sussistenti gli estremi per la emissione del decreto di sequestro preventivo, ogni questione relativa alla convalida del 2 a t: sequestro disposto in via d'urgenza deve ritenersi priva di attualità e il tribunale del riesame può essere investito esclusivamente del controllo sul decreto emesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, decreto che risulta l'unico provvedimento che legittima la misura cautelare (si richiama la sentenza n. 11671 del 2011). Quanto alla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, emergendo dagli atti lo svolgimento da parte del D'Angelo di una attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, consistenti in sfalci e potature, realizzata in assenza delle prescritte autorizzazioni. In particolare, il Tribunale ha ritenuto non applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006, secondo cui non sono da considerare rifiuti, tra gli altri, gli sfalci e le potature prodotti nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura, o per la produzione di energia da tale biomassa. Non sarebbe, infatti, emerso che gli sfalci e le potature residuati dai lavori di giardinaggio eseguiti dal D'Angelo fossero destinati a essere riutilizzati in una delle attività indicate dalla disposizione, attività allo svolgimento delle quali peraltro lo stesso D'Angelo non era neppure autorizzato, non svolgendo lo stesso alcuna attività artigianale o d'impresa. Poiché gli sfalci e le potature rinvenuti all'interno dell'autocarro oggetto di sequestro sono stati ritenuti rifiuti, il loro trasporto per conto di terzi è stato considerato illecito, non risultando il D'Angelo iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il Tribunale ha poi escluso che potesse trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in considerazione, da un lato, del quantitativo non modesto dei rifiuti rinvenuti nell'autocarro e, dall'altro, del carattere non occasionale dell'attività svolta, avendo gli operanti ricevuto, nei giorni precedenti a quello in cui era stato eseguito il controllo, diverse segnalazioni che evidenziavano la presenza dell'autocarro davanti all'ingresso delle villette private del Villaggio Torre Faro. Il Tribunale, infine, ha ritenuto sussistente il pericolo nel ritardo, richiamando sul punto la motivazione del Giudice per le indagini preliminari, che aveva specificato, in primo luogo, che alla mancata apposizione del vincolo reale sul mezzo sarebbe con tutta evidenza seguita la protrazione degli effetti del reato nella forma della - illecita - dismissione dei rifiuti trasportati, e, in secondo luogo, che il ripetuto impiego del mezzo per l'attività di trasporto illecito di rifiuti rendeva attuale e concreta l'esigenza di disporre l'anticipazione - rispetto alla conclusione del procedimento - dell'effetto ablativo della confisca del mezzo medesimo. 3. Avverso tale ordinanza l'indagato Roberto D'Angelo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.3.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost. Il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, avrebbe richiamato un orientamento giurisprudenziale - quello ai sensi del quale, nel giudizio di riesame del sequestro preventivo eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria, non sono proponibili le questioni relative all'avvenuta convalida, in quanto oggetto esclusivo del giudizio di riesame è il decreto di sequestro emesso dal giudice, unico provvedimento che legittima la misura cautelare - che risulterebbe isolato e frutto di una interpretazione errata di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 21334 del 31/05/2005. Quest'ultima pronuncia - stabilendo che l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal Pubblico Ministero è inoppugnabile - mira a evitare che avverso lo stesso provvedimento applicativo della misura cautelare reale vengano proposti due mezzi di gravame (il riesame ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo e l'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di convalida). Si tratterebbe di una ipotesi inconferente al caso in esame, poiché una situazione di questo genere potrebbe verificarsi solo nel caso di mancata convalida del sequestro disposto d'urgenza. Se, quindi, l'attività di polizia giudiziaria e la richiesta di convalida del pubblico ministero non sono suscettibili di autonoma impugnazione, è anche vero che, nel caso in cui l'ordinanza di convalida e il decreto di sequestro preventivo si fondino su una attività di polizia giudiziaria illegittima, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari sarà pure esso illegittimo e dovrà essere censurato dal tribunale in sede di riesame. Ritenere che il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari convalida una attività illegittima di polizia giudiziaria non sia impugnabile sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 111 Cost.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi