Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2018, n. 17536
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile C L nato il 21/09/1976 a ROMA nel procedimento a carico di: R M nato il 18/01/1960 a ROMA C L nato il 11/03/1960 a RIANO avverso la sentenza dei 11/05/2017 del Tribunale di Tivoli sentita la relazione svolta dal Consigliere A C;sentite le conclusioni del PG A P V, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato S A del foro di ROMA, difensore della parte civile C L che, dopo ampia discussione, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato T F R del foro di ROMA difensore di R M e C L che, dopo ampia discussione, chiede la conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. L C, persona offesa costituita parte civile, ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe emessa dal G.u.p. di Tivoli con cui, all'esito dell'udienza preliminare, ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti degli imputati R M e C L, rispettivamente sindaco e responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Riano, per non aver dato seguito, nel termine di trenta giorni, all'atto di «significazione e diffida» per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per l'adozione di misure ex art. 53 d.lgs. n. 267/2000, nella zona della via della Valle del Fiume di Ponte Sodo, in Riano nel novembre del 2013. 2. Il ricorrente, per il tramite del difensore, deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 328, secondo comma, cod. pen. a mente dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di omissione di atti d'ufficio, in presenza di un obbligo di provvedere in capo all'amministrazione su cui si sia formato il silenzio-inadempimento, nonché in relazione alla portata del requisito strutturale della diffida ad adempiere. Si cesura quanto rilevato dalla motivazione della sentenza secondo cui, dopo la richiesta di adempiere, formatosi il silenzio-inadempimento al decorso dei 30 giorni, sarebbe dovuta seguire, ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata, una ulteriore diffida, consumandosi il reato al decorrere di ulteriori 30 giorni senza che l'amministrazione avesse provveduto o fornito al privato i motivi del ritardo. La decisione connessa alla formazione del silenzio-inadempimento conseguente all'omessa evasione della diffida, si osserva, è situazione affatto simile all'integrazione del reato che prescinde dalla tutela amministrativa, che nel caso di specie ha condotto alla declaratoria di annullamento del silenzio- inadempimento. Sussistendo l'obbligo da parte dell'amministrazione di provvedere in quanto direttamente derivante dalla legge, obbligo anche enunciato in diffida con pedissequa riproduzione dei profili normativi di riferimento, non era neppure necessaria la previa apertura del procedimento, con conseguente immediata consumazione del reato al decorso dei 30 giorni, senza che l'amministrazione avesse provveduto sull'stanza o comunicato le ragioni del ritardo. Né poteva porsi un problema connesso alla qualificazione dell'atto inviato che indicava la esplicita dizione di «atto di significazione e diffida alla realizzazione di opere di urbanizzazione», atto a cui l'amministrazione non ha fornito alcun riscontro. La sentenza è anche illogica poiché tende a differenziare la richiesta di adozione di un atto indirizzata alla P.A. dalla diffida necessaria ai fini della integrazione, facendo espresso richiamo ad un precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 40008 del 27/10/2010) che in realtà aveva escluso che l'atto potesse essere valutato come diffida, situazione non conforme a quella decisa.3. 11 14 marzo 2018 gli imputati R e C depositavano, per mezzo del difensore, memoria difensiva con la quale rilevavano quanto appresso. 3.1. In via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione della parte civile poichè l'art. 572 cod. proc. pen. ne consente la proposizione per i soli effetti civili. 3.2. Si contesta la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere poiché la strada di cui la parte civile richiedeva la realizzazione non poteva qualificarsi quale «pubblica» essendo strada dell'Università Agraria di Riano, essendo quelle inviate al Comune delle semplici missive informative e non integranti diffide ad adempiere. Anche le successive missive inviate dopo lo scadere del termine fissato con quella dell'ottobre del 2013, erano dello stesso tenore ancora una volta reiterandosi la richiesta di analogo adempimento. 3.3. Si evidenzia, ancora, il venir meno dell'«interesse ad agire» da parte del C poiché, successivamente alla sentenza di assoluzione del G.u.p., anche per il tramite del commissario ad acta, si è dato avvio alla procedura per l'esecuzione dell'opera. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata. 2. Preliminarmente deve evidenziarsi, in ordine a quanto argomentato nella memoria dai due imputati, che l'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha espunto la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere del giudice delle udienza preliminare, prevede che la persona offesa possa ricorrere (a condizione che sia anche costituita parte civile), sussistendo il suo interesse ad impugnare, trattandosi di impugnazione riguardante gli effetti penali (Sez. 5, n. 41350 del 10/07/2013, P.O. in proc. Cappellato e altro, Rv. 257934).
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