Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 03443
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CONTRERAS TAMBRAC ERIC nato il 27/08/1988 RAMIREZ SALAZAR CRISTHIAN JESUS nato il 16/01/1991 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti oli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udyo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LOR1 c>é ha concluso chiedendo e (etAzti,„it AtLet Q/U 3A-k,<)-L. ce32,_ u90 il difensore n>
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E' proposto ricorso nell'interesse di R S C J e C T E avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 23.06.2020 - con cui, tra gli altri, gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione, C anche al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile R A J T, ritenuta la responsabilità di R S in ordine al reato di cui agli artt. 588, comma 2, c.p. (capo A) e di C T E in relazione all'unico reato di rissa di cui al capo A, in esso assorbito il delitto di percosse così riqualificata l'originaria imputazione di cui Capo B) - rideterminava la pena inflitta a R S in anni uno di reclusione, condizionalmente sospesa, confermando nel resto.
1.1.Nell'interesse del R S, si deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 541 c.p.p. e art. 74 e ss. c.p.p. relativi alla costituzione di parte civile. Si lamenta che erroneamente !a Corte di appello abbia condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile tutti gli imputati e quindi anche R S, nonostante la costituzione di parte civile fosse intervenuta solo nei confronti di C T, che era
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udyo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LOR1 c>é ha concluso chiedendo e (etAzti,„it AtLet Q/U 3A-k,<)-L. ce32,_ u90 il difensore n>
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E' proposto ricorso nell'interesse di R S C J e C T E avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 23.06.2020 - con cui, tra gli altri, gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione, C anche al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile R A J T, ritenuta la responsabilità di R S in ordine al reato di cui agli artt. 588, comma 2, c.p. (capo A) e di C T E in relazione all'unico reato di rissa di cui al capo A, in esso assorbito il delitto di percosse così riqualificata l'originaria imputazione di cui Capo B) - rideterminava la pena inflitta a R S in anni uno di reclusione, condizionalmente sospesa, confermando nel resto.
1.1.Nell'interesse del R S, si deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 541 c.p.p. e art. 74 e ss. c.p.p. relativi alla costituzione di parte civile. Si lamenta che erroneamente !a Corte di appello abbia condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile tutti gli imputati e quindi anche R S, nonostante la costituzione di parte civile fosse intervenuta solo nei confronti di C T, che era
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