Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2022, n. 08864

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2022, n. 08864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08864
Data del deposito : 16 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTEN2:A sul ricorso proposto da: POCEV JOSIF, nato il 12/08/1996 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere T L;
letta la requisitoria del Procuratore generale, L B, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Trieste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/6/2021 il Tribunale del riesame di Trieste, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP in sede di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in atto nei confronti di J P con gli arresti domiciliari. Va premesso che l'indagato chiedeva che gli invocati arresti domiciliari fossero eseguiti in Slovenia, Stato ove il P risiede con la moglie, ai sensi della Decisione Quadro 2009/829/GAI attuata cori D. Lgs. n. 36 del 2016. Il Tribunale del riesame ha motivato il diniego, rilevando che la misura di cui all'art. 284 cod. proc, pen. non rientra nel novero delle misure contemplate dall'art. 4 D. Lgs. 36 del 2016, poiché nel nostro ordinamento gli arresti domi- ciliari corrispondono ad una misura detentiva (assimilata alla custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen.), mentre la Decisione Quadro riguarda "misure alternative alla detenzione cautelare".

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Giovanna Augusta de' Manzano, deducendo a motivo unico di impugnazione l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla Decisione Quadro 2009/829/GAI - riguardante il reciproco riconoscimento tra Stati Membri della UE delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" - attuata con D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36. 2.1. Il ricorrente sollecita un approccio meno formalistico nell'interpreta- zione della Decisione Quadro - infatti, quest'ultima non ha individuato le misure alle quali fa riferimento in base al loro nomen iuris, bensì fornendo una sintetica descrizione delle stesse - osservando sul punto che la distinzione fra misure custodiali e non custodiali è propria soltanto dell'ordinamento italiano e non del diritto penale "europeo". Inoltre, all'art. 8.1,c), la Decisione descrive una misura che, dal punto di vista sostanziale, coincide con quella dell'art. 284 cod. proc. pen. e, proprio per questo motivo, il ricorrente ritiene che gli arresti domiciliari rientrino a pieno titolo fra le misure contemplate dalla decisione.

2.2. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente chiede: - in via pregiudiziale: che questa Corte disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con procedimento d'urgenza ex art 267.IV TFUE, al fine di ottenere la corretta interpretazione della disposizione di cui all'art.

8.1.c) della Decisione Quadro 2009/829/GAI;
- nel merito: l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Trieste, affinché disponga la misura degli arresti domiciliari in Slovenia nei confronti di J P.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che la ratio motivazionale esclusiva che ha determinato il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare da parte del GIP è stata la ritenuta inadeguatezza della cautela domiciliare in altro Stato ai fini di special-prevenzione. A seguito dell'appello proposto dal P, il Tribunale è stato investito della questione attinente alla possibilità di disporre gli arresti domiciliari in altro Stato membro della UE, alla stregua della Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare".
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