Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2016, n. 5763
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In tema di accertamento dell'esistenza di un danno derivante dall'abuso di posizione dominante, secondo la disciplina, nazionale e comunitaria, della concorrenza, la pratica dell'Agenzia del Territorio, svolta "a latere" delle sue funzioni istituzionali, e consistente nell'offerta al pubblico della cd. "ricerca continuativa", ossia nella possibilità di reperimento di ogni dato ed informazione relative alle formalità giornalmente riportate nei registri (catastali e immobiliari) da essa tenuti in regime di monopolio legale, oltre a quella di dare la cd. comunicazione dell'elenco dei detti soggetti risultanti dalle formalità accumulatesi in un solo giorno presso le proprie sedi territoriali, costituisce attività d'impresa vera e propria, esercitata in modo organizzato e durevole sul mercato, ed è, come tale, svolta in violazione della disciplina antimonopolistica, in riferimento al mercato dell'utilizzazione economica delle informazioni tratte, per fini commerciali, dalla consultazione di detti registri, considerato che l'Agenzia stessa è abilitata, per statuto, a consentire ad altri soggetti, previa stipula di convenzioni, alle condizioni da essa stabilite e dietro pagamento di tasse, l'utilizzazione di quei servizi.
Sul provvedimento
Testo completo
-5763/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Concorrenza. Servizi di LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE informazione. Relativi ai PRIMA SEZIONE CIVILE registri delle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: conservatorie e del Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente catasto. Svolti Dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere dall'Agenzia del Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Rel. Consigliere Territorio ⚫ dalle Dott. ANDREA SCALDAFERRI Consigliere imprese private. Dott. L NONE Consigliere Abuso di posizione ha pronunciato la seguente dominante SENTENZA R.G. N. 22110/2013 Cron.5763 sul ricorso 22110-2013 proposto da: C.
1. I.T.C. - ITALIAN TRADE CONSULTANT S.R.L. (C. F. Rep. 02063820282), in persona del legale rappresentante pro ud. 01/02/2016 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PU GREGORIANA 54, presso l'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G, giusta procura a margine del ricorso;
2016 - ricorrente 225
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, nella qualità di successore ex lege dell'Agenzia del Territorio, in persona delfor Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - avverso la sentenza n. 624/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato C. GRANELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato A.L. CAPUTI IAMBRENGHI, con delega orale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. fr 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d'appello di Venezia ha accolto, in sede cautelare, ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c., il ricorso proposto dalla I.T.C. - Italian Trade Consultant srl, società commercializzazionedi produzione e di servizi di informazione basati sull'elaborazione di dati reperibili presso i pubblici registri immobiliari e presso il catasto terreni e fabbricati, tenuti dall'Agenzia del Territorio, per l'inibitoria della prosecuzione, da parte di quest'ultimo ente, dell'attività di produzione e fornitura al pubblico del «servizio di ricerca continuativa per via telematica in via diretta», piuttosto che per il tramite di società separata, ammessa all'accesso dei dati a pari condizioni con le altre imprese operanti sul mercato.
2. La Corte territoriale, tuttavia, all'esito della fase di merito ha respinto la domanda della società attrice.
2.1. La Corte ha premesso che l'Agenzia, depositaria per ragioni istituzionali dell'universalità dei dati oggetto dell'attività di trattamento a fini imprenditoriali, secondo sulla propria attivitàl'attrice avrebbe inciso imprenditoriale (presupponente le operazioni di rilevazione degli elenchi giornalieri dei soggetti presenti nelle formalità d'istituto, la loro digitazione e l'incrocio dei dati finalizzati alle segnalazioni alla clientela) in quanto avrebbe offerto sul mercato i propri servizi di monitoraggio 3 continuativo dei soggetti presenti nelle formalità d'istituto e, a seguito del DL n. 262 del 2006 (convertito, con modifiche, nella L. n. 286), aveva fruito di un aumento del servizio di rilascio dell'elenco dei soggetti e delle informazioni da € 0,70, per ogni soggetto, ad € 4,00. 2.2. Tale combinazione di misure avrebbe comportato il crollo del fatturato dell'impresa e l'aumento vertiginoso dei costi di produzione.
2.3. Entrando nel mercato dei servizi d'informazione, l'Agenzia avrebbe violato alcune norme del Trattato dell'Unione Europea [gli artt. 10 (per aver falsato la concorrenza nel mercato interno) , 82 (per lo sfruttamento di una posizione dominante) e 86 (per il mancato assoggettamento dell'impresa pubblica alle regole della concorrenza] e l'art. 8 della legge n. 287 del 1990 che, in attuazione dell'art. 86 del TUE, prevede l'applicazione delle regole sulla concorrenza anche alle imprese pubbliche e stabilisce l'obbligo di operare mediante società separate, quando intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per fini istituzionali.
2.4. Di qui la domanda rivolta a inibire all'Agenzia la prosecuzione delle condotte integranti l'abuso di posizione dominante, in violazione delle norme interne e dell'Unione, e la sua condanna al risarcimento dei danni, da determinarsi in corso di causa. fr 4 3. La Corte, fatta propria la nozione di impresa in senso comunitario e con riferimento alla disciplina della concorrenza, come chiarita nell'arresto delle Sezioni unite (sent. n. 30175 del 2011) proprio riferibile «alla disciplina antimonopolistica in ordine al mercato dell'utilizzazione economica delle informazioni commerciali», svolto anche dall'Agenzia del Territorio, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di inibitoria alla continuazione delle attività pregiudizievoli, tenuto conto dell'abolizione del servizio di ricerca continuativa, per via telematica, e della riduzione della tariffa a € 0,15, sulla base del sopravvenuto DL n. 16 del 2012. 4. La Corte territoriale, infine ha disatteso la richiesta risarcitoria avanzata dalla società attrice in riferimento a tutti e due i profili di condotta, nella vigenza della normativa abrogata. all'aumento della tariffa, perché, in 4.1. Con riguardo fissazione da parte dello Stato e non disparte la loro inteso come corrispettivo occorrerebbe dell'Agenzia, ove dimostrare che esso superava i costi di raccolta, produzione e diffusione dei dati, maggiorato di un congruo utile sugli investimenti, ai sensi dell'art. 5, 2° co., della Direttiva n. 2003/98/ CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. fr 5 4.2. Con riguardo all'espletamento del servizio di ricerca continuativa, per via telematica, perché, sarebbe preferibile la sua qualificazione come modalità di messa a disposizione del documento, espletato nell'esercizio della funzione pubblica di conservazione dei registri e di rilascio di copie, ancorché riferite ad un soggetto monitorato in un arco continuativo di tempo, e non già come riuso del documento pubblico, a fini commerciali, perché derivante direttamente dall'utilizzo del moderno sistema informatico di tenuta dei registri e mancante di ogni attività valutativa a valle, attraverso lo studio dei titoli costituenti la base delle formalità risultanti dai pubblici registri.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente I.T.C. Italian Trade Consultant srl, con sei mezzi, illustrati anche con memoria.
6. L'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate, quale resiste con successore ex lege di quella del Territorio), offV controricorso e memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso (Violazione e falsa : applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. F 4 c.p.c.: in punto di disapplicazione delle norme del diritto interno non conformi al diritto comunitario) la ricorrente censura la pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui ha affermato che l'aumento della tariffa era avvenuto ad opera dello Stato e non dell'Agenzia, atteso che come rilevato nel corso della fase di merito - tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante, per il primato della fonte comunitaria e il conseguente obbligo, da parte dell'Amministrazione, di disapplicare le norme interne non conformi a quella.
1.1. Nonostante fosse stato oggetto di ampia discussione fra le parti in causa, il giudice distrettuale non avrebbe assolutamente motivato al riguardo.
2. Con il secondo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto ex art. 360 n. 4