Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2004, n. 13975
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente Aggiunto -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell'avvocato G G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L A, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 236/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 21/07/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/04 dal Consigliere Dott. A M;
udito l'Avvocato L A;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di invio, da parte del Pretore di Reggio Emilia, di copia della sentenza con la quale l'8 luglio 1994 quel giudice aveva condannato l'avvocato LUIGI CORRADI alla pena di anni 3 di reclusione ed a L. 5 milioni di multa (pene condonate nella misura di anni due di reclusione e di L. 500.000 di multa) per i reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p., il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di quella
città deliberava l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del professionista contestandogli l'addebito di esser venuto meno ai principi di dignità e decoro professionali tenendo comportamenti integranti i vari delitti di ricettazione come rubricati dal Pretore, commessi il 4.11.91 il primo ed in data imprecisata, comunque anteriore al 24 ottobre 1989 gli altri. Poiché con la sentenza 2.7.99, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 6 luglio 2000, la Corte d'appello di Bologna, assolvendo il C da un addebito di ricettazione e concedendogli la diminuente del rito abbreviato, aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione e L. 2 milioni di multa con il beneficio della sospensione condizionale,nella seduta del 29 gennaio 2001 il C.O.A. di Reggio Emilia riformulava i capi di incolpazione secondo la parziale riforma della decisione pretorile operata in sede di gravame e confermata dal giudice di legittimità.
In esito al giudizio disciplinare, con decisione del 17 settembre 2001, depositata il successivo 26 novembre, veniva riconosciuta la responsabilità dell'incolpato cui veniva irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi sei. Avverso tale decisione l'avv.to C proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense deducendo:
1) estinzione del giudizio disciplinare per mancata riassunzione del giudizio stesso nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo penale;
2) incostituzionalità degli artt. 50 e 54 R.D.L. 27 settembre 1933 n. 1578 in relazione all'art. 111 della Costituzione;
3) erronea e falsa applicazione dell'art. 653, comma 1^-bis, c.p.p., come modificato dalla Legge 97/01, nel procedimento disciplinare avanti il Consiglio dell'Ordine, sia in forza della stessa Legge 97/01, che riguarda il rapporto di pubblica dipendenza, sia per
incompatibilità con il R.D.L. 27.1.33 n. 1578;
4) eccessività della sanzione per tipo e durata. Con decisione del 20 febbraio 2003, depositata il successivo 21 luglio, il C.N.F. respingeva in quanto non fondate le doglianze del C ed in parziale accoglimento del ricorso riduceva la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale da mesi sei a mesi quattro. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione alle Sezioni Unite di questa Corte l'avvocato Luigi C sulla base di quattro motivi, integrati con motivo aggiunto con atto del 22 marzo 2004.
Gli intimati non hanno svolto alcuna attività in questa sede. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto dichiarata l'inammissibilità dei profili di doglianza prospettati nella memoria integrativa poiché il principio della consumazione del diritto d'impugnazione si applica anche con riguardo al ricorso per Cassazione avverso le pronunce del C.N.F. in materia disciplinare il quale è disciplinato, in mancanza di diversa previsione, dalle regole del processo civile, con la conseguenza che, dopo la proposizione di tale ricorso, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi (v. Cass. S.U. n. 626/88, n. 39/99, n. 1732/2002, n. 6295/2003). Venendo all'esame del ricorso, con il primo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 297 stesso codice, 615 terzo comma, 625, 648 secondo comma c.p.p., 27 del DM 30.9.89 n. 334. Insiste il ricorrente sull'eccezione di estinzione del giudizio disciplinare per mancata riassunzione dello stesso nel termine di sei