Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2003, n. 11489

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2003, n. 11489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11489
Data del deposito : 24 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

65320

REGISTRAZIONE

26/4/1916A LIANA RIALIANO N R. P. IBUTA DA REPURI D AE SENENDE ESENTE TAB. R T 131 AI

ATERIAR

Oggetto: Tassa di concessione go- Bruno 1 1489/ 03 vernativa sulla società LA COR EMA DI CASSAZIONE M SEZIONE QUINTA CIVI E composta dagli Ill i Sigg Magis ti: R.G.N. 12861/1999 Presidente Cron. 25363 G V A Consigliere Rep. Magno Fico Nino Consigliere Ud. 10.02.2003 ConsigliereVittorio Ragonesi A M Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;

- ricorrente -

CC. 5329 contro Thast la Electrolux Zanussi Spa, incorporante la Elfin Spa, con sede in Pordenone, Via Giardini Cattaneo 3, in persona del procuratore speciale alle liti dottor G R, rappresentata e difesa dall'avv. F M di Milano e dall'avv. O S di Roma, presso il quale, in Roma, Piaz- za della Libertà 13, è elettivamente domiciliata; - intimata e controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste 17 luglio 1998, n. 470/98, depositata il 16 settembre 1998; M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 65320 390 udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2003 dal Cons. A M; udito l'avv. O S per la società controricorrente; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale C D, che ha concluso per ilrigetto del ricorso; Svolgimento del processo 1.1. 17 giugno 1999, su richiesta del Ministro delle finanze, viene notificato alla Elfin Spa presso l'avvocato Federico Rosati in Trieste, via Donota 3, procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste 17 luglio 1998, n. 470/98, che, in accoglimento parziale sia dell'appello principale dell'Amministrazione finanziaria dello Stato sia dell'appello incidentale del- la società, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trieste 8 febbraio-1° aprile 1997, n. 306/97, e ha condannato l'Amministrazione delle finanze al pagamento in favore della società appellata dell'importo capitale di lire 62.500.000 e alla corresponsione sul medesimo degli interessi legali, decorrenti dal 27 giugno 1991 quanto a lire 38.500.000, dal 13 gennaio 1993 quanto a lire 12.000.000, dal 31 marzo 1993 quanto a lire 8.000.000 e dal 2 dicembre 1993 sul residuo, compensando parzialmente le spese. 1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti: con sentenza 8 febbraio-1° aprile 1997, n. 306/97, il Tribunale di Trieste, in parziale accoglimento dell'opposizione ritualmente proposta dall'Ammi- nistrazione delle finanze avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del medesimo Tribunale in favore della Elfin Spa per l'importo capitale di Mz է lire 73.000.000, oltre ad accessori, concernente il rimborso della tassa an- nuale di concessione governativa per l'iscrizione della società nel Registro delle imprese, corrisposta ai sensi dell'art.

3.18 e 3.19 DL 19 dicembre 1984, negli anni dal 1986 al 1992, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'amministrazione al pagamento del minor importo capitale di lire 72.500.000, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, escludendo dal rim- borso l'importo di lire 500.000, ritenuto remunerativo del costo del servizio relativo all'iscrizione della società, e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive lire 4.271.355, di cui lire 3.000.000 per onorari; la sentenza di primo grado è appellata dall'Amministrazione delle finanze, che ne chiede la riforma con più motivi, che, a parte quelli che sono oggetto di rinuncia in sede di comparsa, riguardano la decadenza dal diritto al rim- borso ex art. 13 DPR 26 ottobre 1972, n. 641, e la quantificazione delle spe- se, la sentenza di primo grado è appellata in via incidentale anche dalla socie- tà, che lamenta che la decorrenza degli interessi sia stata fissata dalla do- manda giudiziale anziché da quella del pagamento o, in subordine, da quella dell'istanza di rimborso; -la Corte d'appello di Trieste decide nel senso ricordato al punto 1.1 con la sentenza ora impugnata per cassazione. 1.3. La sentenza della Corte d'appello di Trieste 17 luglio 1998, n. 470/98, è, limitatamente ai motivi addotti nel ricorso per cassazione, così motivata: ML per quanto concerne l'applicabilità della decadenza triennale di cui all'art. 13 DPR 26 ottobre 1972, n. 641, si condivide il principio, enunciato da que- sta Corte con la sentenza n. 3458 del 1996, secondo cui l'art. 13.2 compren- de tutte le tasse erroneamente pagate, quale che sia la causa dell'avvenuto indebito pagamento, per cui si deve riconoscere che esso stabilisce una de- cadenza di carattere generale per ogni domanda di restituzione, in conformi- tà con l'indirizzo normativo, secondo cui le tasse sulle concessioni governa- tive sono sempre soggette ad un regime di preclusione in relazione alle do- mande di rimborso, il quale non subisce deroghe per i casi, come quello in esame, in cui si tratta di disapplicazione del diritto interno per contrasto con il prevalente ordinamento comunitario, il quale, però, non comporta né l'a- brogazione né l'incompatibilità della legge italiana;
ne deriva che è infonda- ta la tesi secondo la quale il termine di decadenza del diritto al rimborso do- vrebbe, comunque, decorrere dal giorno in cui lo Stato italiano ha adottato i provvedimenti conformi alla direttiva comunitaria prima disattesa, cioè del- l'entrata in vigore della L. 1993, n. 331 (1° gennaio 1993); nel caso di specie risulta dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo del 13 novembre 1995 che la società appellata ha richiesto per la prima volta con il ricorso stesso il rimborso del complessivo importo di lire 10.000.000, corri- sposto negli anni 1986-1987 e, quindi, ben oltre tre anni dal pagamento;
tale importo va, pertanto, detratto da quello attribuito dal Tribunale; - parzialmente fondata è anche l'impugnazione incidentale;
infatti, trattan- dosi di rimborso rientrante nell'ambito di applicabilità dell'art. 5 L. 26 gen- naio 1961, n. 29, riguardante le tasse e le imposte indirette sugli affari, gli interessi moratori spettano con decorrenza dalla domanda di rimborso della M4 tassa non dovuta;
va, peraltro, mantenuta ferma la misura di tali interessi già fissata dal Tribunale, sulla quale si è formato ormai giudicato per difetto di tempestivo gravame da parte dell'Amministrazione. 2.1. Il Ministro delle finanze ricorre per cassazione proponendo un solo motivo di impugnazione. 2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata e che sia riconosciuto il diritto a detrarre dalle somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscri- zione di altri atti sociali, con applicazione, sulla somma che risulterà dovuta in restituzione, degli interessi del 2,50% decorrenti dalla data della doman- da. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. 3.1. Per la società intimata, incorporata per fusione nella Electrolux Zanussi Spa nel 1997, resiste, con controricorso notificato il 15 luglio 1999, la società incorporante. 3.2. La società resistente conclude chiedendo che il ricorso del Mini- stro delle finanze sia rigettato sul punto della misura degli interessi. Con vit- toria di spese, competenze ed onorari. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448. 4.2. Dopo aver ricordato che l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata per gli an- ni 1985-1992 il lire 500.000 per ogni tipo di società e che per gli stessi anni è dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali una tassa, variabile secondo il ti- Ms po di società, in misura forfettaria annuale, e che, nel comma terzo dello stesso articolo, si dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli in- teressi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 1999) e, quindi, per effetto del DM 10 dicembre 1998, al tasso del 5,50%, con decorrenza dalla data della domanda di rimborso (anche in sede amministrativa), il ricorrente Ministro delle finanze deduce lo ius superve- niens e conseguentemente chiede il riconoscimento del diritto a detrarre dal- le somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tas- sa annuale per l'iscrizione di altri atti sociali, liquidate in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di società, con conseguente applicazione, sulla somma che risulterà dovuta in restituzione, degli interessi del 2,50% decorrenti dal- la data della domanda. 4.3. Il ricorso è infondato. 4.3.1. Quanto alla prima deduzione, tratta dal ricorrente dalla so- pravvenienza dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui dall'im- porto eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso alle società andrebbe- ro detratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta, il ricorso è infondato per le ragioni qui di seguito esposte. L'evoluzione della normativa sul regime della tassa di concessione governativa sulle società può essere così descritta: A) l'art. 10.1.c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dispone che Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società..., nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi for- तह ma c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società... può esser sottoposta in ra- gione della sua forma giuridica>>;
in base all'art. 12 della stessa Direttiva, peraltro, Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli art. 10 e 11: e) diritti di carattere remunerativo>>>; B) in vigenza di questa direttiva comunitaria la legislazione tributaria italia- na si è così progressivamente modellata: a) il DPR 26 ottobre 1972, n. 641, Tariffa - Art. 4, prevede il versamento di lire 81.000 per l'iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese; b) l'art.

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