Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2021, n. 41762

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2021, n. 41762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41762
Data del deposito : 17 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO DANILO nato a PALERMO il 20/03/1994 avverso l'ordinanza del 11/09/2020 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni del PG dott. ANTONIETTA PICA,RDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'Il settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento impositivo emesso in data 5 settembre 2020 dal Questore di Agrigento a carico di D F D, con cui si disponeva l'interdizione dei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive per anni dieci e, per quanto qui rileva, l'obbligo dì presentazione negli uffici di polizia in coincidenza con ogni incontro di calcio, e comunque secondo le modalità ivi stabilite.

2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, formulando sette motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo è stata lamentata l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. per mancata possibilità per il giudice ed il difensore di visione del "videoclip" contenente l'unica prova rappresentativa del ricorrente.

2.2. Col secondo motivo è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5 legge 401 del 1989, per contrasto con gli artt.3 e 27 comma 3, Cost., in quanto l'obbligatorietà della recidiva ex art. 99 comma 5 cod. pen. è stata valutata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n 185 del 2015;
parimenti la disposizione censurata prevede l'obbligatorietà della prescrizione dell'obbligo di comparire innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, prescindendo da una valutazione di meritevolezza del destinatario della misura.

2.3. Col terzo motivo è stato dedotto vizio a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla poca chiarezza dell'ordinanza che appare motivare i provvedimenti emessi dal questore di Agrigento, più che l'obbligo di presentazione presso la Caserma della Polizia di Stato "Anghelone", senza peraltro esaminare il videoclip.

2.4. Col quarto motivo è stata lamentata la mancanza di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla durata della prescrizione, non essendo stato riportato nel corpus della motivazione l'obbligo di presentazione al 100 e 40° minuto di ogni tempo delle partite giocate in casa ed in trasferta.

2.5. Col quinto motivo è stata lamentata la violazione del diritto di difesa, con inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità inammissibilità e decadenza ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen.: il G.i.p.non ha motivato vari punti della memoria del difensore, quali il negato accesso agli atti;
la riduzione della durata della prescrizione dell'obbligo di comparizione al minimo edittale.

2.6. Col sesto motivo è stata censurata l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, legge 401 del 1989 e motivazione apparente, in quanto il provvedimento è stato fondato sull'osservazione di pochi fotogrammi che non rendono chiaro se il ricorrente abbia indotto ed incitato alla violenza. Il G.I.P. avrebbe effettuato un mero controllo formale sul provvedimento del questore.

2.7. Col settimo motivo è stata censurata la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex Art. 606, comma 1 , lett. se) cod. proc. pen., in quanto il G.I.P. non ha motivato in merito all'indicazione del termine di durata dell'obbligo di presentazione, soprattutto in considerazione della durata di essa (dieci anni), si censura l'utilizzazione di una motivazione di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato. Il ricorrente è stato identificato a seguito di accertamenti e fermi immagini tratti da una videoripresa, ed il G.I.P. nel provvedimento di convalida dà atto che il provvedimento di DASPO è stato assunto sulla base dell'informativa di PS con relativi allegati , ivi compresi i rilievi video-fotografici, dai quali si evince che D F - già in precedenza destinatario di tre provvedimenti di DASPO, indicati in dettaglio nel provvedimento del questore richiamato nell'ordinanza - incitava alla violenza, anche nei confronti di un operatore di polizia, durante un incontro calcistico avvenuto il 3 marzo 2020. 1.1. Il G.I.P. ha dato atto che la richiesta di accesso agli atti ex art. 7 legge 241/90 non risultava (evasa), nel senso che il provvedimento questorile dava atto che era stato negato il nulla osta. Ciò risponde alla giurisprudenza amministrativa sul punto, che ha affermato (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/10/2019 n. 7041) in un caso identico, che la richiesta di accesso al materiale video e fotografico non può essere accolta in via amministrativa, in quanto riferita a documenti non ostensibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché per finalità di prevenzione e repressione della criminalità ex art. 24 della legge n. 241/1990, potendo tali documenti essere acquisiti, previo nulla osta, presso l'Autorità giudiziaria destinataria della informativa di reato. Ma va peraltro osservato che la visione del video non è necessaria né a fini difensivi, né a fini decisionali, avendo il G.I.P. la possibilità di verificare nell'informativa allegata al provvedimento i fotogrammi rilevanti e la difesa la possibilità di esaminare gli atti sui quali il provvedimento di DASP si fonda.
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