Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5451
Sentenza
4 giugno 1999
Sentenza
4 giugno 1999
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Massime • 1
La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto (nella specie rilevante ai fini dell'applicazione, riguardo all'azione diretta a far valere la garanzia per difetti e difformità dell'opera, della prescrizione annuale ex art. 2226, secondo comma, cod. civ. o della prescrizione biennale ex art. 1667, terzo comma), si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Nè, in difetto di questo requisito, è sufficiente ad escludere la figura contrattuale dell'appalto la modesta entità delle opere.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F.LLI D'MB DI RO TT &
C. S.A.S. già F.LLI D'MB S.N.C. di D'MB LI &
C., in persona del socio accomandatario UG EO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che la difende unitamente all'avvocato LAPO PUCCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato L. TRICERRI, difeso dall'avvocato ALDO SABA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 440/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 10/4/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/7/98 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato PONTECORVO EDOARDO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 2 giugno 1992 il Tribunale di Firenze respingeva, perché prescritta, la domanda di risarcimento danni proposta da OL TT nei confronti della s.n.c. Termoidraulica F.LL D'OS, danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto di riscaldamento, e di rifacimento del bagno e della pavimentazione dell'appartamento, esclusa la cucina. Su impugnazione del TT, che qualificato il contratto come appalto, eccepiva l'applicabilità del termine di prescrizione più lungo e non ancora scaduto all'atto della proposizione della domanda, la corte di appello di Firenze, con sentenza 10 aprile 1996, non definitivamente pronunciando, respingeva l'eccezione di prescrizione e condannava l'appellata al risarcimento dei danni rimettendo la causa in istruttoria per la liquidazione di essi, previo espletamento di C.T.U. Affermava la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che l'equiparazione fra piccolo imprenditore ed artigiano fatta dal Tribunale per affermare l'esistenza, nella specie, del contratto d'opera, doveva in linea di principio, escludersi, per essere l'artigiano imprenditore commerciale quando il suo guadagno assume i caratteri del profitto, con la conseguenza che egli ben può operare come appaltatore;
costituendo il discrimine fra il contratto d'opera e quello d'appalto non la qualifica soggettiva dell'incaricato dell'esecuzione dell'opera, ma l'organizzazione imprenditoriale dei mezzi produttivi, prevalente sull'attività lavorativa personale. Nella specie, sussisteva la prova dell'attività organizzativa autonoma ed imprenditoriale dell'appellata che aveva provveduto in proprio all'impianto di riscaldamento ed al rifacimento del bagno, affidando a terzi in subappalto le opere relative alla rimozione e posa in opera dei pavimenti, fornendo tutto il materiale e programmando l'esecuzione delle opere con una gestione a proprio rischio. Affermava, ancora, la corte che la qualificazione del rapporto non si collega alle spese per l'acquisto del materiale o alla retribuzione della manodopera e/o all'impiego più o meno massiccio di manodopera propria;
costituendo tutti questi elementi, mezzi per il raggiungimento del risultato, ma si collega all'organizzazione imprenditoriale di tali mezzi, prevalente al fine del conseguimento del risultato, ed estrinsecantesi nel potere