Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2005, n. 13713
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Il ricorso alle sezioni unite della S.C., avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, essendo soggetto alle norme generali del rito civile, non può essere rivolto a conseguire un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della menzionata sezione, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ovvero da errori giuridici. Pertanto, ove si deduca un vizio di motivazione e siano precisate le specifiche lacune e le contraddizioni logiche che inficiano la motivazione di fatto, la S.C., lungi dal procedere ad un riesame delle risultanze istruttorie per sostituire il proprio convincimento di merito a quello espresso dalla sezione disciplinare, cui è riservato il giudizio sull'illiceità e gravità dell'addebito disciplinare, deve limitarsi a vagliare eventuali vizi di motivazione, con esclusione di qualsiasi esame sull'esito dell'accertamento e delle valutazioni di fatto, nonché sul difforme apprezzamento espresso da ricorrente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 20, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis.
- ricorrente -
contro
E1, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'Avv. NOME2 come da procura speciale per notaio NOME3 di LOCALITA1 in data 18.5.2005 rep. n. 139025.
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. n. 68/2004 del 13.07.2004/29.09.2004.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.05.2005 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. NOME2.
Udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. DELLI PRISCOLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito a informativa inviata dal Procuratore della Repubblica di LOCALITA2, con la quale si comunicava che il Dott. E1, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA1, era stato sottoposto a procedimento penale in ordine al reato di cui agli artt. 371 bis e 423 c.p. - procedimento poi conclusosi con l'archiviazione per intervenuta ritrattazione - il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in data 19.9.2002, promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del Dott. E1, che veniva incolpato della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31.5.1946 n. 511, per aver mancato al dovere di correttezza nei confronti di organi giudiziari nel corso di un'audizione (in data 9.5.2001) davanti al P.M. di LOCALITA2, compromettendo il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate.
Contestatogli l'addebito, il Dott. E1 sosteneva l'infondatezza dell'incolpazione, precisando che le notizie fornite alla Procura di LOCALITA2, nel corso della deposizione resa il 9.5. 2001, "non erano volutamente false, ma erano semplicemente notizie imprecise inesatte, in quanto frutto di uno sforzo di memoria in relazione a circostanze" alle quali non aveva ritenuto di dover attribuire importanza. Aggiungeva che la sua dichiarazione del 15.10.2001 non era stata certamente una ritrattazione, bensì semplicemente una spiegazione a chiarimento e rettifica delle involontarie ma giustificabili imprecisioni delle precedenti dichiarazioni.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza n. 68 del 13.07/29.09.2004, assolveva il Dott. E1 dalla incolpazione contestatagli per essere risultati esclusi gli addebiti.
Il giudice disciplinare, motivando la sua decisione, dopo aver ricostruito l'intera vicenda alla luce delle sentenze n. 353 del 12.6.2003 e n. 361 del 17.6.2003, emesse dal G.U.P. in due distinti procedimenti (n. 11820/02 e 14566/02) a carico di E4, sostituto procuratore della