Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2014, n. 11022
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La nozione normativa di "concessione di lavori pubblici", che impone il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla fase successiva all'aggiudicazione anche per le concessioni "di gestione" o "di costruzione e di gestione", si rinviene - prima ancora che nella direttiva comunitaria di codificazione del 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE (poi recepita dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e nella direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE - nell'art. 1, lett. d), della direttiva 18 luglio 1989,n. 89/440/CEE, sicché non può invocarsi la violazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a controversie di tale natura che risultino instaurate anteriormente alla citata direttiva di codificazione e al suddetto d.lgs. n. 163 del 2006.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ADAMO Mario - Presidente di sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8014-2013 proposto da:
COMUNE DI MASSAROSA, COMUNE DI PIETRASANTA, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, rappresentati e difesi dagli avvocati MONTALDO FEDERICO, GALLETTO TOMASO, per deleghe in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
T.M.E. S.P.A. - TERMOMECCANICA ECOLOGIA, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese a suo tempo costituito con il Consorzio Etruria S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BIANCHI ALBERTO, ANDREA FANTAPPIÈ, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
T.E.V. S.P.A., in concordato preventivo, nonché per la società GESTIONI AMBIENTALI S.N.C. DI TEC S.P.A. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati BIANCHI ALBERTO, ANDREA FANTAPPIÈ, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI LUCCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 236/2013 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 16/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
uditi gli avvocati Federico MONTALDO, Mario SANINO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel quadro del rapporto di concessione di costruzione e di gestione di impianti di termoconversione e di selezione e compostaggio dei rifiuti, sorto (in esito a procedura ad evidenza pubblica di scelta dell'affidatario e conseguente aggiudicazione) con convenzione 31 luglio 1997, Termomeccanica Ecologia s.p.a. (in proprio e quale mandataria di R.T.I. costituito con il Consorzio Etruria soc. coop. a r.l.) e Termo Energia Versilia s.p.a. proposero ricorso al T.a.r. della Toscana, con atto depositato l'8 ottobre 2002, chiedendo l'accertamento di propri asseriti crediti e la conseguente condanna dei Comuni di Massarosa e di Pietrasanta, nonché della Regione Toscana, al pagamento degli importi correlativi.
Il giudice adito accolse le domande che ritenne rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché attinenti a diritti ed obblighi riferibili al contenuto dall'atto concessorio (parzialmente, quella relativa alla mancata tempestiva erogazione del finanziamento pubblico indicato in convenzione e, integralmente, quella relativa all'adeguamento della tariffa di gestione rispetto al, già sottoscritto, secondo schema di atto di sottomissione). Richiamandosi ad univoco consolidato criterio, declinò, invece, la giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto somme pretese in relazione alle riserve esplicitate negli atti di contabilità, conto finale e atto di collaudo, in quanto incidente su contestazioni riferibili all'esecuzione del rapporto.
Il Consiglio di Stato - investito dall'appello principale delle società concessionarie, teso a censurare la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda concernente le somme pretese in relazione alle riserve, e da quello incidentale dei Comuni di Massarosa e di Pietrasanta, teso a censurare tutti i capi della sentenza non oggetto dell'appello principale, attraverso la riproposizione delle deduzioni ed eccezioni già fatte valere in primo grado e, in particolare, di quella di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su tutte le domande introduttive delle società - ha respinto l'appello principale delle società e, affermata l'irrilevanza della sopravvenuta rinunzia delle Amministrazioni comunali al motivo di appello incidentale denunziante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha rilevato il difetto di giurisdizione anche sulle ulteriori domande formulate nel ricorso introduttivo, che, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile.
Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, i Comuni di Pietrasanta e di Massarosa, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, propongono ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 362 c.p.c.. Resistono con controricorso Termomeccanica Ecologia s.p.a. (in proprio e quale mandataria del sopra citato R.T.I.) nonché Termo Energia Versilia s.p.a. (unitamente a Gestioni ambientali s.n.c. di Tec s.p.a.). Queste ultime propongono anche ricorso incidentale, censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato l'irrilevanza della rinunzia delle Amministrazioni comunali al motivo di appello incidentale denunziante il difetto di giurisdizione e, comunque, ribadendo la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande attinenti al finanziamento pubblico ed all'adeguamento tariffario. Gli altri intimati non svolgono difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) 1. - In merito all'affermato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su tutte le domande proposte nel ricorso introduttivo dei Comuni di Massarosa e di Pietrasanta, l'impugnata decisione del Consiglio di Stato si riporta dichiaratamente ai canoni ermeneutici enucleati da Cass., ss.uu., 28804/11 e, poi, ribaditi da Cass., ss.uu., ord. 19391/12, in funzione di detti canoni desumendo il carattere contrattuale delle situazioni soggettive fatte valere in giudizio e, da questo, le consequenziali ricadute in tema di giurisdizione.
Le decisioni richiamate hanno disatteso il criterio di riparto delle giurisdizioni precedentemente invalso e condiviso da Cass., ss.uu., 3518/2008, cui, nella fattispecie concreta, si è ispirato il primo giudice (nello stesso senso, v. peraltro, Cass., ss.uu., 19808/08, 17926/08, 11132/97).