Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 16538
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Gli atti di accreditamento e di prelevamento in conto corrente non sono qualificabili quali autonomi negozi giuridici o quali pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma quali atti di utilizzazione di un unico contratto (di conto corrente) ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che per essi non valgono i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, con riferimento ai contratti, dagli artt. 2721 e seguenti cod. civ., che non sono riferibili ai meri fatti storici, sia pur connessi con il contratto stesso, ed i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte. (Nella specie, relativa ad una controversia per l'accertamento dell'errore commesso da un cassiere, che aveva accreditato al correntista un prelievo che avrebbe dovuto, invece, addebitargli, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile la prova per testi diretta a dimostrare l'errore materiale occorso nella redazione di una ricevuta di versamento).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SNTENZA
sul ricorso 19401/2004 proposto da:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. Coop. a r.l. (P.I. *01153230360*, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso l'avvocato TORRE GIUSPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
\B G\ (c.f. *BSLGCR71E16B492N*), domiciliato in ROMA, PIAZZA RISORGIMENTO 59, presso l'avvocato N M G, rappresentato e difeso dall'avvocato B G, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 190/2004 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 22/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/05/2009 dal Consigliere Dott. A C;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P P, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2 luglio 1999, la Banca Popolare Emilia Romagna s.coop. r.l. si oppose al decreto del Pretore di Salerno, notificatole il giorno 1 giugno 1999, che le ingiungeva di pagare la somma di L. 28.000.000, oltre agli accessori, al signor \B Giancarlo\, a titolo d'erronea annotazione di rimessa sul conto corrente di questo. L'opponente dedusse che il correntista \B\ aveva prelevato presso la filiale di *Quadrivio in Campagna* il *3 febbraio 1999* la somma di L. 8.000.000, consegnatagli in contanti dal cassiere;
che quest'ultimo, per errore, aveva accreditato, anziché addebitato, l'importo sul conto del cliente, rilasciandogli una ricevuta di versamento;
al termine della giornata il cassiere, accortosi dell'errore, lo aveva corretto;
reso edotto dell'accaduto, il \B\, in un colloquio con il direttore, s'era dimostrato disponibile a regolarizzare l'operazione, subordinando la sua collaborazione alla concessione di un'apertura di credito a favore di un suo conoscente;
il decreto ingiuntivo era stato emesso in difetto di prova scritta, tale non essendo una ricevuta di un'operazione bancaria. Il \B\ resistette all'opposizione. Fu assunta una prova per testi, e all'esito del giudizio il Tribunale di Salerno, con sentenza 27 marzo 2002, revocò il decreto e condannò il \B\ al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, nonché alle spese del giudizio.
Riformando l'impugnata decisione, la Corte d'appello di Salerno, con sentenza in data 22 marzo 2004, respinse l'opposizione al decreto, e pose le spese del doppio grado di giudizio a carico della banca. La corte osservò: - che alla data del *3 febbraio 1999* il conto corrente esponeva alla voce "avere" un "saldo in favore del \B\ per L. 33.888.543";
- che al predetto estratto conto si accompagnava una ricevuta di versamento a credito in data *3 febbraio 1999* per L. 14.000.000;
- che l'estratto conto in data *28 febbraio 1999*" alla data del *3 febbraio 1999* presentava alla voce "dare" L. 14.000.000 ed alla corrispondente voce "descrizione operazioni" la dicitura "prelevamento allo sportello";
- a fondamento di tale prelievo non vi era il consueto modellino di prelevamento scritto, sottoscritto e datato dall'interessato, ma solo una prova per testi, ammessa dal Tribunale nonostante l'opposizione del \B\;
- detta prova orale era inammissibile ed irrilevante;
- l'inammissibilità derivava dalla mancanza dei presupposti indicati dagli artt. 2724 e 2721 cpv. c.c., nè la banca aveva prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili;
- le deposizioni testimoniali sull'errore commesso dal cassiere in occasione dell'operazione contestata erano irrilevanti, perché de relato, con la sola eccezione della deposizione del teste \D'Acunto\, cassiere, inattendibile perché interessato a far accertare l'errore, mentre le "trattative pretesamente intercorse" fra il teste \A\ ed il \B\, peraltro non andate a buon fine, non erano intercorse con il legale rappresentante della banca ed erano perciò a loro volta irrilevanti;
l'ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio era stata valutata positivamente dal tribunale, e sul punto non vi era appello incidentale della banca;
infine il teste \S\, non presente in banca all'epoca dei fatti, aveva rilevato l'errore dalle carte che lo comprovavano, e che non erano state in causa prodotte dalla banca.