Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 04533

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 04533
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04533
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4370/2022 R.G. proposto da: ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA A.T.I. PALERMO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 15, presso lo studio dell’avvocato B S, rappresentata e difesa dall'avvocato A G -ricorrente-

contro

COMUNE DI ALTOFONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato P S -controricorrente- nonché

contro

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA, REGIONE SICILIANA, AMAP S.P.A., COMUNE DI ALTOFONTE, COMUNE DI MONREALE -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE n. 194/2021 depositata il 30/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere A S.

FATTI DI CAUSA

E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Palermo ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 194/2021 pronunciata sui ricorsi riuniti n. 3/2021 e n. 43/2021 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche. Ha resistito con controricorso il Comune di Altofonte, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente ha depositato memoria. Il controricorrente ha depositato memoria in data 3 gennaio 2023, senza perciò rispettare il termine di dieci giorni anteriori all’adunanza di cui all’art. 380 bis.1, c.p.c. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, ritenuta la sussistenza della propria giurisdizione, ha accolto i ricorsi riuniti n. 3/2021 e n. 43/2021 ed ha conseguentemente annullato le delibere dell'A.T.I. di Palermo n. 5/2020 e n. 10/2020. Il primo motivo del ricorso dell’A.T.I. di Palermo denuncia la violazione dell’art. 147, comma 2 bis, d.lgs. 152/2006, nonché della direttiva 91/271/CEE e della direttiva n. 2000/60/CE, e l’eccesso di potere. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., l’apparenza della motivazione e l’omesso esame di documenti decisivi per il giudizio, in ordine a fatti oggetto di discussione tra le parti, depositati agli atti di causa. Come peraltro allegato dalla stessa ricorrente Assemblea Territoriale Idrica di Palermo con istanza depositata il 6 settembre 2022, e poi ribadito nella memoria depositata il 29 dicembre 2022, queste Sezioni Unite, con ordinanza n. 18639/2022 del 9 giugno 2022, pronunciando sul ricorso R.G. 13011-2021 per regolamento di giurisdizione proposto dal Comune di Altofonte, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo dinanzi ad esso le parti. Secondo costante interpretazione giurisprudenziale, la sentenza resa nel processo di merito dal giudice davanti a cui pende la causa dopo che sia stato proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, agli effetti degli artt. 41 e 367 c.p.c., sul presupposto che la contestazione della giurisdizione sia manifestamente infondata (o che l’istanza sia manifestamente inammissibile), ha natura di sentenza condizionata, sicché, se la statuizione sulla giurisdizione delle Sezioni unite sia di segno contrario a quello delibato dal giudice del merito (come avvenuto nella specie), essa rimane priva di effetto (Cass. Sez. Unite 11 maggio 2018, n. 11576;
Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2014, n. 10823;
Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 905). Consegue la cassazione della sentenza impugnata. Sussistono le ragioni per compensare per intero tra la ricorrente Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Palermo e il controricorrente Comune di Altofonte le spese processuali sostenute nell’intero giudizio, in quanto la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite all'esito della definizione del regolamento ha dato luogo ad una rilevante sopravvenienza relativa al quadro di riferimento della controversia, riconducibile nella sua eccezionalità alle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte costituzionale n. 77 del 2018). Non deve provvedersi alla regolamentazione delle spese per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive.
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