Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2024, n. 15804
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Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. (Nella specie, la consulenza disposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successivo immotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur a fronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 6243/2023 Numero sezionale 2418/2024 Numero di raccolta generale 15804/2024 Data pubblicazione 06/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ESPROPRIAZIONE UMBERTO L.C.G. SCOTTI Presidente Relatore Ud.30/05/2024 PU MARCO MARULLI Consigliere LUCIANO VAROTTI Consigliere GUGLIELMO GARRI Consigliere ANDREA FIDANZIA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi riuniti iscritti al n. 6243/2023 R.G. proposto da: CONSORZIO SAN GI, elettivamente domiciliato in Verona Via Prato Santo N. 1, presso lo studio dell'avvocato Barbara Bissoli ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Matteo Zanoni ([...]) -ricorrente-
contro
COMUNE DI LAVAGNO, I.G.A.F. S.N.C. DI AL OL SS E AL OL OV -intimati- e sul controricorso incidentale proposto da AF s.n.c. di AL OL SS E AL OL OV, elettivamente domiciliata in Roma Via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN Numero registro generale 6243/2023 Numero sezionale 2418/2024 Numero di raccolta generale 15804/2024 Sala([...]) Data pubblicazione 06/06/2024 -ricorrente incidentale-
contro
CONSORZIO SAN GI, COMUNE DI LAVAGNO -intimati- nonché
contro
CONSORZIO SAN GI, elettivamente domiciliato in Verona Via Prato Santo N. 1, presso lo studio dell'avvocato Barbara Bissoli ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Matteo Zanoni ([...]) controricorrente al ricorso incidentale- nonché sul ricorso iscritto al n. 6566/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI LAVAGNO, elettivamente domiciliato in Verona Stradone Scipione Maffei n. 2, presso lo studio dell'avvocato Barbara Ferrari ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
I.G.A.F. S.N.C. DI AL OL SS E AL OL OV, elettivamente domiciliata in Roma Via Alberico II, 33, presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN Sala ([...]) -controricorrente- nonché
contro
CONSORZIO SAN GI -intimato- avverso l'ordinanza della Corte d'appello di EN n. 311/2020 depositata il 14.11.2022 2 di 24 Numero registro generale 6243/2023 Numero sezionale 2418/2024 Numero di raccolta generale 15804/2024 udito il Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha Data pubblicazione 06/06/2024 chiesto il rigetto sia del ricorso principale del Consorzio S.CO (r.g. 6243/23), sia del ricorso principale del Comune di Lavagno (r.g. 6566/23), e l'accoglimento del ricorso incidentale di AF s.n.c. di DA OL IS e AN (r.g. 6243/23);
uditi gli Avvocati Matteo Zanoni, Antonio Sala, in forza di delega scritta dell'Avv.AN Sala, e Barbara Ferrari;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.5.2024 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. depositato avanti alla Corte di appello di EN in data 24.12.2019, la società I.G.A.F. s.n.c. di DA OL UL e DA OL AN (di seguito, semplicemente AF), ha esposto di essere comproprietaria pro indiviso di un terreno, censito al catasto del comune di Lavagno, foglio 14, mappale 950, ricompreso nella lottizzazione «S.CO», insieme al mappale 953 di proprietà di IA LI e DI RP e al mappale 952 di proprietà di RU DA OL e CA OG;
che, a causa delle proprie difficoltà economiche, aveva comunicato al Comune la propria intenzione di non sottoscrivere la domanda di permesso a costruire;
che il 6.11.2014 gli altri comproprietari avevano presentato la predetta domanda e il Comune in data 22.5.2014 aveva rilasciato detto permesso, da essa impugnato dinanzi al TAR;
che i proprietari avevano quindi costituito un consorzio, denominato San CO, in data 6.8.2015, al fine di presentare il piano urbanistico di attuazione, al quale essa non aveva partecipato;
che la Giunta comunale aveva approvato la variante al piano urbanistico di lottizzazione secondo la proposta del predetto Consorzio, con apposizione di un vincolo preordinato alla espropriazione dei terreni 3 di 24 Numero registro generale 6243/2023 Numero sezionale 2418/2024 dei proprietari dissenzienti e la conferma della dichiarazione di Numero di raccolta generale 15804/2024 pubblica utilità per le opere previste nel piano attuativo;
che con Data pubblicazione 06/06/2024 determinazione n. 423 del 7.11.2017 il responsabile del servizio tecnico edilizia privata aveva conferito al dott. Massimo Gronich il compito di determinare il valore del terreno dei proprietari dissenzienti, e costui aveva stimato in € 568.320,00 l'area di proprietà della ricorrente;
che il Consorzio S. CO aveva proposto osservazioni circa detta stima e il responsabile, facendo proprie queste osservazioni, con determinazione del 8.11.2018, aveva quantificato l'indennità provvisoria in € 98.658,48 per l'area edificabile della ricorrente, con atto notificato in data 27.11.2018. Ritenendo tale importo palesemente inadeguato, la AF aveva chiesto che l'indennità fosse determinata nel giusto ammontare di € 497.280,00. A tale domanda ha resistito il Consorzio S.CO, chiedendo in via riconvenzionale in importo inferiore a quello provvisoriamente stimato. Il Comune di Lavagno è rimasto contumace.
2. La Corte di appello di EN, esperita consulenza tecnica d'ufficio (di seguito, breviter: c.t.u.) e successiva integrazione, con ordinanza del 14.11.2022 ha accertato l'indennità provvisoria di esproprio ex art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 spettante alla ricorrente in complessivi € 244.226,26, ha ordinato al Comune di Lavagno il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di tale importo e ha compensato per metà le spese di lite, per il resto poste a carico delle parti convenute, al pari delle spese di consulenza tecnica. A tale decisione la Corte si è indotta aderendo alle valutazioni del consulente d'ufficio e disattendendo le critiche mosse dalle parti all'elaborato peritale. La compensazione parziale delle spese è stata disposta perché il valore accertato era maggiore della stima provvisoria e minore della richiesta della AF. 4 di 24 Numero registro generale 6243/2023 Numero sezionale 2418/2024 Numero di raccolta generale 15804/2024 3. La predetta decisione è stata impugnata con ricorso per Data pubblicazione 06/06/2024 cassazione dapprima (in data 15.3.2023) dal Consorzio San CO (r.g. 6243/2023) e poi (in data 21.3.2023) dal Comune di Lavagno (r.g. 6566/2023) entrambi proposti sulla base di due analoghi motivi. Nel primo procedimento, recante r.g. 6243/2023, la AF ha proposto controricorso e ricorso incidentale, con un motivo, al quale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale il Consorzio S.CO. Nel secondo procedimento, recante r.g. 6566/2023, la AF ha proposto controricorso, dando atto di aver proposto ricorso incidentale nel primo giudizio.
4. I ricorsi sono stati chiamati congiuntamente all'udienza pubblica del 30.5.2024 e in quella sede riuniti perché relativi all'impugnazione della stessa decisione ai sensi dell'art.335 cod.proc.civ.
5. Il Procuratore generale ha concluso, chiedendo, previa riunione dei ricorsi, il rigetto del ricorso principale del Consorzio San CO (r.g. 6243/2023), il rigetto del ricorso principale del Comune di Lavagno (r.g. 6566/2023) e l'accoglimento del ricorso incidentale di AF (r.g. 6243/2023). Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. I ricorsi debbono essere riuniti ed esaminati congiuntamente alla stregua del fondamentale principio dell'unicità del procedimento di impugnazione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di 5 di 24 Numero registro generale 6243/2023 Numero sezionale 2418/2024 decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza Numero di raccolta generale 15804/2024 nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso Data pubblicazione 06/06/2024 incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod.proc.civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (ex multis: Sez. 6 - 5, n. 33809 del 19.12.2019;
Sez. 3, n. 25054 del 7.11.2013;
Sez. 3, n. 27898 del 21.12.2011). Il ricorso del Consorzio S.CO è quindi il ricorso principale e il secondo ricorso autonomo del Comune di Lavagno deve essere qualificato e considerato come ricorso incidentale.
7. I due primi motivi del ricorso principale e del ricorso qualificato incidentale sono del tutto analoghi e possono essere esaminati congiuntamente.
7.1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente principale deduce innanzitutto nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., per inesistenza e/o apparenza della motivazione, perché la Corte d'appello di EN non aveva esplicato le ragioni in base alle quali, nella determinazione dell'indennità di esproprio, non si dovesse tener conto degli oneri perequativi/compensativi previsti nell'accordo del 27.6.2013, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, sottoscritto per il cambio di destinazione d'uso del complesso immobiliare, e non aveva quindi decurtato, dal valore dell'area urbanizzata preso a riferimento come dato di partenza, la parte di tali oneri non ancora assolta all'atto dell'emanazione del decreto di esproprio. 6 di 24 Numero registro generale 6243/2023 Numero sezionale 2418/2024 Numero di raccolta