Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24495
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DI DONATO ANNA nato a NAPOLI il 16/01/1967 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A L;
lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. ODETTE FRATTARELLI, per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa hi data 27 aprile 2021 dal Tribunale di Teramo, nei confronti di A D D, per i reati di cui agli artt. 56-640 e 489 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la suddetta imputata, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita infondatezza dell'eccezione relativa alla mancanza di poteri di rappresentanza del denunciante.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 56-640 e 61, n.
2-489 in relazione agli artt. 477-482 cod. pen., poiché la penale responsabilità è stata confermata sulla sola base di una ricostruzione artificiosa dei fatti fornita dal responsabile di filiale e di generiche presunzioni. Non sono state formalmente identificate le persone presentatesi alle filiali di Conegliano e di Alba Adriatica;
non è accertato chi abbia avuto in concreto la disponibilità del telefono cellulare che si assume di D Donato;
non sussisterebbero artifici o raggiri perché chi si è presentato in banca ha semplicemente aperto un conto corrente e poi si è allontanato 2.3. Il terzo motivo evidenzia come dovesse essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen., perché l'autrice del fatto ha volontariamente desistito dalla prosecuzione dell'azione, allontanandosi quando l'operatore di sportello si è alzato per fotocopiare il documento di identità.
2.4. Con il quarto motivo, si contesta l'eccessiva severità della pena irrogata.
3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.
udita la relazione svolta dal Consigliere A L;
lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. ODETTE FRATTARELLI, per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa hi data 27 aprile 2021 dal Tribunale di Teramo, nei confronti di A D D, per i reati di cui agli artt. 56-640 e 489 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la suddetta imputata, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita infondatezza dell'eccezione relativa alla mancanza di poteri di rappresentanza del denunciante.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 56-640 e 61, n.
2-489 in relazione agli artt. 477-482 cod. pen., poiché la penale responsabilità è stata confermata sulla sola base di una ricostruzione artificiosa dei fatti fornita dal responsabile di filiale e di generiche presunzioni. Non sono state formalmente identificate le persone presentatesi alle filiali di Conegliano e di Alba Adriatica;
non è accertato chi abbia avuto in concreto la disponibilità del telefono cellulare che si assume di D Donato;
non sussisterebbero artifici o raggiri perché chi si è presentato in banca ha semplicemente aperto un conto corrente e poi si è allontanato 2.3. Il terzo motivo evidenzia come dovesse essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen., perché l'autrice del fatto ha volontariamente desistito dalla prosecuzione dell'azione, allontanandosi quando l'operatore di sportello si è alzato per fotocopiare il documento di identità.
2.4. Con il quarto motivo, si contesta l'eccessiva severità della pena irrogata.
3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.
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