Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/2010, n. 20144

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In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, rimasto applicabile alle imprese già esistenti alla data del 28 marzo 1989 in virtù del disposto di cui all'art. 49, terzo comma della legge medesima, fino alla data del 31 dicembre 1996 così come indicato dall'art. 2, comma 215 della l. n. 662 del 1996, l'inquadramento nel settore industriale o commerciale deve avvenire in base ai criteri generali fissati dall'art. 2195 cod. civ..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/2010, n. 20144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20144
Data del deposito : 23 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. DE R A - Consigliere -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. S P - rel. Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C R C, M A, S G, A S, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall?avvocato F R, giusta mandato a margine del ricorso;



- ricorrenti -


contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, T V, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 3932/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 15/12/2005 r.g.n. 42120/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2010 dal Consigliere Dott. P S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE

Ignazio che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi depositati il 28-5-1997 e poi riuniti, Argo Stefano, Corvino Rocco Carmelo, De Luca Salvatore, Marrazzo Antonio, Petrillo Michele e Salzano Gennaro, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Gepin srl fino al 15-12-1994, data in cui il rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento intimato ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 lamentavano che l?INPS non avesse loro riconosciuto il diritto alla percezione dell?indennita? di mobilita?, sull?erroneo presupposto che l?attivita? svolta dalla societa? datrice di lavoro non era attivita?
commerciale in senso stretto. Nel precisare che in realta?
l?attivita? svolta dalla citata ditta, in quanto consistente in microfilmatura, elaborazione e catalogazione di ricette mediche provenienti dalle farmacie della regione Campania doveva considerarsi di natura industriale, i ricorrenti chiedevano accertarsi il proprio diritto alla suddetta indennita? con condanna dell?istituto al pagamento della somma di L. 26.957.244 ciascuno, oltre accessori di legge. Non si costituiva l?INPS e il Pretore decideva la causa, accogliendo la domanda. Avverso detta sentenza proponeva appello l?INPS con ricorso depositato il 26 - 1998, deducendo, in relazione alla societa? datrice di lavoro, la carenza del presupposto della natura commerciale in senso stretto o industriale dell?attivita?
esercitata. In subordine chiedeva che, in caso di riconoscimento del diritto, dalle somme riconosciute con la sentenza di primo grado venisse decurtato quanto pagato ai lavoratori a titolo di indennita?
di disoccupazione ordinaria e per i primi 12 mesi l?importo del 5,84% ex L. n. 41 del 1986. Si costituiva il solo Salzano Gennaro che chiedeva il rigetto dell?appello. Con sentenza del 9 novembre - 5 dicembre 2005, l?adito Tribunale di Napoli, in accoglimento dell?impugnazione, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo. A sostegno della decisione, osservava come, in applicazione della classificazione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49 l?attivita? espletata dalla Gepin srl, non presentasse ne? le caratteristiche delle attivita? del settore industria (manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell?energia, gas ed acqua;
dell?edilizia;

dei trasporti e comunicazioni;
della pesca;
dello spettacolo;
nonche?
per le relative attivita? ausiliari), perche? il risultato dell?attivita? di classificazione e trasposizione delle ricette mediche su nastro - quale quella svolta dalla societa? - non era idoneo a dar luogo alla creazione di alcun prodotto per entita? e natura diverso da quello di partenza, limitandosi la novita?
semplicemente alla catalogazione e conservazione su supporto diverso, ne? quelle del settore terziario (commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione ei servizi anche finanziari;
per le attivita? professionali ed artistiche;

nonche? le relative attivita? ausiliarie).
Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i lavoratori con due motivi. L?INPS ha apposto procura al ricorso notificato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo d?impugnazione i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell?art. 2909 c.c. in relazione all?art. 116 c.p.c., nonche? omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurano l?affermazione del Tribunale di Napoli,
secondo cui la sentenza del Pretore di Napoli del 03.02.97 n. 4856, che aveva ritenuto di natura industriale l?attivita? della GEPIN, intentata da altri dipendenti, non avrebbe alcun valore nel presente procedimento, in mancanza della sua produzione in giudizio con l?attestazione del passaggio in giudicato.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 3 violazione e falsa applicazione dell?art. 2195 c.c., nonche? omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare, contestano la linea argomentativa adottata dal Tribunale di Napoli secondo cui, i criteri di classificazione tassativamente stabiliti dalla L. n. 88 del 1989, art. 49 costituirebbero le uniche regole di principio alle quali occorrerebbe fare riferimento per l?inquadramento previdenziale dei datori di lavoro. Pertanto, stante la rigida previsione, l?attivita? della GEPIN S.r.l. non rientrerebbe ne? nel settore industriale, poiche? il risultato dell?attivita? di classificazione e trasposizione delle ricette mediche su nastro non sarebbe idoneo a creare alcun prodotto nuovo e diverso da quello di partenza, limitandosi alla semplice catalogazione e conservazione su supporto diverso, ne? nel settore terziario. Il ricorso e? fondato nei termini che seguono. Premesso che il Giudice a quo, nel disconoscere il valore di cosa giudicata ad una decisione non prodotta in giudizio, con l?attestazione del passaggio in giudicato, si e? uniformato all?orientamento di questa Corte, alla cui stregua, affinche? il giudicato esterno possa far stato nel processo, e? necessaria la certezza della sua formazione, da provarsi attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 10623/09), fondata appare la critica mossa alla impugnata decisione, che, riportandosi ai criteri di classificazione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49 ha negato il diritto alla percezione della
indennita? di mobilita?. Erroneamente, infatti, il Tribunale di Napoli ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la L. n. 88 del 1989, art. 49. Ed invero, la L. n. 88 del 1989, art. 49 recita:
"....1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall?Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e? stabilita sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita?: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell?energia, gas ed acqua;
dell?edilizia;
dei trasporti e comunicazioni;
della pesca;

dello spettacolo;
nonche? per le relative attivita? ausiliarie;

b) settore artigianato, per le attivita? di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;

c) settore agricoltura, per le attivita? di cui all?art. 2135 c.c. ed alla L. 20 novembre 1986, n. 778, art. 1;

d) settore terziario, per le attivita?: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attivita? professionali ed artistiche;
nonche? per le relative attivita? ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita?: bancarie e di credito;
assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

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