Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2022, n. 16528
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B G, nato a Mazzarino il 28 aprile 1950 avverso la sentenza n. 3090/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 13 novembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. P A T, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 novembre 2019 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa il 25 ottobre 2018 dal locale Tribunale, con cui B A è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di usura aggravata ai danni di Z C. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Secondo il ricorrente, il momento consumativo del reato sarebbe da individuare in quello dell'ultima risc:ossione sia degli interessi che del capitale, avvenuta il 30 novembre 2005, così che la successiva cambiale, menzionata dal Tribunale e presentata per il pagamento nel luglio 2006 ma protestata, non rileverebbe e il reato si sarebbe consumato prima della legge n. 251/2005. La pena, quindi, sarebbe da calcolare tenendo conto dell'art. 644 cod. pen. nel testo originario, con conseguente decorso del termine di prescrizione, pur tenendo conto delle sospensioni intervenute. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso poggia su un motivo infondato.
1.1 Ai fini della risoluzione della questione, posta dal ricorrente, relativa all'estinzione del reato per prescrizione, assume senz'altro valenza propedeutica la definizione della natura del delitto di usura, in quanto direttamente incidente sull'individuazione del momento consumativo dello stesso. Al riguardo è da condividere l'indirizzo giurisprudenziale, più diffuso e consolidato, secondo il quale il delitto di usura si configura come reato a schema duplice, costituito da due fattispec:ie destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria e aventi in comune l'induzione del soggetto passivo a concordare interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra cosa mobile. Delle due fattispecie, l'una è caratterizzata dal conseguimento del
Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. P A T, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 novembre 2019 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa il 25 ottobre 2018 dal locale Tribunale, con cui B A è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di usura aggravata ai danni di Z C. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Secondo il ricorrente, il momento consumativo del reato sarebbe da individuare in quello dell'ultima risc:ossione sia degli interessi che del capitale, avvenuta il 30 novembre 2005, così che la successiva cambiale, menzionata dal Tribunale e presentata per il pagamento nel luglio 2006 ma protestata, non rileverebbe e il reato si sarebbe consumato prima della legge n. 251/2005. La pena, quindi, sarebbe da calcolare tenendo conto dell'art. 644 cod. pen. nel testo originario, con conseguente decorso del termine di prescrizione, pur tenendo conto delle sospensioni intervenute. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso poggia su un motivo infondato.
1.1 Ai fini della risoluzione della questione, posta dal ricorrente, relativa all'estinzione del reato per prescrizione, assume senz'altro valenza propedeutica la definizione della natura del delitto di usura, in quanto direttamente incidente sull'individuazione del momento consumativo dello stesso. Al riguardo è da condividere l'indirizzo giurisprudenziale, più diffuso e consolidato, secondo il quale il delitto di usura si configura come reato a schema duplice, costituito da due fattispec:ie destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria e aventi in comune l'induzione del soggetto passivo a concordare interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra cosa mobile. Delle due fattispecie, l'una è caratterizzata dal conseguimento del
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