Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/07/2022, n. 29817

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/07/2022, n. 29817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29817
Data del deposito : 26 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA MA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Fausto Sergio Pacifico, difensore di fiducia di MA RA, che si riporta ai motivi del ricorso ed ai motivi nuovi precedentemente depositati e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Bologna, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 15 luglio 2020, ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato ascritto al capo b) e rideterminato la pena per il reato ascritto al capo a) in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto le statuizioni civili in favore della parte civile costituita ID TI. Alla imputata RA si contesta di avere reso falsa testimonianza sia nel corso del dibattimento penale in cui era imputato Gianluigi Carpeggiani per il reato di cui all'art. 486 cod. pen. all'udienza del 4 marzo 2015, e sia deponendo come teste nel procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Ferrara nel corso dell'udienza del 27 novembre 2013, dichiarando di essere stata presente all'incontro avvenuto in data 16 gennaio 2012 nello studio dell'avv. Gianluigi Carpeggiani tra il predetto avvocato e TI ID e che durante detto incontro TI ID aveva firmato un riconoscimento del debito di euro 20 mila in favore del predetto legale per gli onorari al medesimo dovuti. La Corte di appello, dopo aver vagliato i motivi dell'appello proposto dall'imputata, ha confermato la sua responsabilità per il reato ascritto al capo a) e dichiarato la prescrizione del reato ascritto al capo b).

2. Con atto a firma del proprio difensore di fiducia, MA RA ha proposto ricorso, per i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge processuale ex art. 606, co.1, lett. c) ed e), rilevando l'inutilizzabilità del verbale della testimonianza resa dall'imputata nel processo penale a carico dell'avv. Carpeggiani, per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. L'eccezione di nullità era stata dedotta tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado e nei motivi di appello ma è stata respinta sull'errato rilievo che la disciplina degli avvisi prevista dalle citate disposizioni non riguarda il caso in cui gli indizi di reato si riferiscano allo stesso contenuto della deposizione testimoniale ma al caso di indizi di reato per condotte anteriori alla deposizione stessa.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle perizie e consulenze tecniche svolte in sede civile e penale. La sentenza impugnata ha ignorato la perizia Matteuzzi-Causin disposta nella causa civile solo perché contraddetta dalla consulenza Bottiroli, senza spiegare le ragioni per cui gli esiti della predetta perizia sono stati disattesi. Si obietta che le diverse metodologie seguite dai consulenti in contrasto tra loro hanno portato a negare ogni rilevanza alla perizia con cui era stato affermato che la sottoscrizione di TI in calce alla ricognizione di debito era successiva alla stampa del testo.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione rispetto alla valutazione dei due fogli firmati in bianco e della ricognizione di debito, dal cui confronto non si possono ricavare elementi se non per ritenere che la sottoscrizione della ricognizione di debito, essendo posizionata in una parte più alta del foglio rispetto alle altre due sottoscrizioni in bianco, conferma che il testo era stato stampato prima della sua sottoscrizione, come riscontrato dalla consulenza grafologica Causin-Rumori che riprende la perizia del procedimento civile Matteuzzi-Causin.

2.4. Con il quarto motivo deduce il travisamento delle prove circa la frequentazione dello studio dell'avv. Carpeggiani da parte dell'avv. RA, considerata eccezionale, sebbene siano stati riconosciuti i rapporti di collaborazione tra i loro rispettivi studi professionali. Ulteriore travisamento riguarda il calcolo delle spettanze reclamate dall'avv. Carpeggiani, che assume rilevanza perché 1' ove fosse risultato di importo corrispondente a quello della ricognizione di debito / ne avrebbe confermato l'autenticità.

2.5. Con il quinto motivo deduce travisamento della prova documentale in relazione alla richiesta inviata via fax il 15 novembre 2012 all'avv. Forni, il nuovo legale che assisteva TI, in cui vi era un riferimento al documento più che esplicito, e di cui si riporta il testo.

2.6. Il difensore del ricorrente ha prodotto motivi aggiunti in merito alle questioni già dedotte con riferimento all'omessa motivazione ed al travisamento della perizia Matteuzzi-Causin, svolta nel procedimento civile, e disattesa senza disporre una nuova perizia sulla base delle divergenti conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero (c.t. Bianco) e della parte civile (c.t. Bottiroli). Con un nuovo motivo chiede alla Corte di cassazione di procedere ad una comparazione visiva della posizione della firma sui due fogli firmati in bianco (allegati in copia al ricorso) rispetto a quella della ricognizione. Con le

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