Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4456

CASS
Sentenza
5 maggio 1999
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Sentenza
5 maggio 1999

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Massime • 1

La notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 125 comma terzo disp. att. cod. proc. civ. e 170 comma primo cod. proc. civ.- inficiando la regolarità del contradittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia, ciò nonostante, costituita sanando in tal modo la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4456
Data del deposito : 5 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COELMO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso l'avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO VENERUSO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ELETTROMECCANICA DI NI GR;

- intimato -

avverso la sentenza n. 131/97 del Giudice di pace di MARCIANISE, depositata il 13/05/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto
- che, con citazione del 5 marzo 1996, NT GR, titolare dell'impresa Elettromeccanica, convenne dinanzi al Giudice di Pace di S.Anastasia la CO.EL.MO. S.r.l., esponendo che egli aveva proposto alla Società convenuta l'esecuzione di lavori di cofanatura per l'insonorizzazione di un gruppo elettrogeno;
che, all'atto della proposta, aveva corrisposto alla Società stessa l'anticipo di £.1.500.000;
e che, rivelatosi inservibile il predetto gruppo elettrogeno, aveva revocato la proposta;

- che, tanto premesso, il GR chiese, tra l'altro, che il giudice adito dichiarasse il contratto de quo non concluso e condannasse la Società convenuta alla restituzione della somma di £.1.500.000, oltre interessi e rivalutazione entro i limiti di £.2.000.000;
- che la LM - costituitasi nella prima udienza del 27 settembre 1996 a ministero di difensore, munito di procura ad litem, conferita in calce all'atto introduttivo - nel chiedere la reiezione della domanda, eccepì, pregiudizialmente, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, indicando come competente il Giudice di Pace di Marcianise;

- che, a seguito dell'adesione dell'attore alla predetta indicazione, il Giudice adito, con ordinanza in pari data pronunciata in udienza, dichiarò la propria incompetenza territoriale a favore del Giudice di Pace di Marcianise ed ordinò all'attore di riassumere la causa presso quel Giudice entro novanta giorni, ordinandone la cancellazione dal ruolo;

- che il GR riassunse la causa dinanzi al Giudice di Pace di Marcianise con comparsa, notificata al legale rappresentante della

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