Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2020, n. 16784

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2020, n. 16784
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16784
Data del deposito : 6 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 25016-2018 proposto da: CIOCODEI IONUT VLADUT, elettivamente domiciliato in ROMA, P C, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S G;

- ricorrente -

contro

ISOLGAMMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P C, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S P;

- controricorrente -

ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 12/2018 della CORTE D'APPELLO di TTO, depositata il 15/02/2018, R.G.N. 80/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020 dal Consigliere Dott. R A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
udito l'Avvocato S P. RG 25016/2018

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Trento, con sentenza del 15.2.2018, respingeva il gravame proposto da I V C avverso la decisione del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande del predetto, intese all'accertamento dell'invalidità del licenziamento intimatogli dalla s.r.l. Isolgamma il 6.11.2015 "a causa dell'assenza ingiustificata ripetuta per più di cinque volte nel periodo di un anno", che aveva determinato il venir meno del rapporto fiduciario in maniera irreversibile.

2. Il ricorrente aveva rilevato che il recesso non era stato preceduto da contestazione di addebito, che non era stato concesso termine a difesa, che l'addebito disciplinare era privo di specificità e non era stato indicato alcun preciso fatto con riferimento alla tempistica di commissione, che era stato violato il principio di immediatezza della contestazione e che il fatto dedotto (assenze ingiustificate) era infondato, essendo state le assenze dal lavoro sempre giustificate.

3. Il Tribunale, pur avendo rilevato che alcun assenze non erano valutabili per violazione del termine a difesa, che l'addebito relativo all'assenza del 18.9.2015 era già stato oggetto di sanzione disciplinare e che altra assenza concerneva un ingiustificato abbandono del posto di lavoro, aveva osservato come gli addebiti relativi alle assenze nelle giornate del 10, 13 e 21 agosto 2015 e del 23.9.2015, pur in numero insufficiente ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 88 lett. E del c.c.n.l. (che prevedeva la possibilità di licenziamento senza preavviso in caso di assenza ingiustificata "per cinque volte nel periodo di un anno"), erano idonei ad integrare giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. Veniva considerato come la giusta causa fosse rappresentata dalla condotta RG 25016/2018 denotante una totale mancanza di consapevolezza e scrupolo circa gli obblighi che gravavano sul lavoratore, assumendo rilievo, ai fini della globale valutazione del comportamento sotto il profilo soggettivo e della gravità oggettiva della fattispecie, anche due precedenti abbandoni del posto di lavoro del 18 e del 30 settembre 2015. 4. La Corte trentina osservava come un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18, comma 4, I. 300 del 1970, come sostituito dall'art. 1, comma 42, della legge 92/2012, induceva a ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che, così come la condotta in concreto tenuta dal lavoratore, anche se non espressamente prevista, dovesse essere valutata anche sotto il profilo dell'assimilazione ad una delle condotte per le quali il contratto collettivo prevedeva solo una sanzione conservativa, specularmente il licenziamento potesse essere legittimamente comminato laddove la condotta in concreto tenuta dal lavoratore, ancorchè difforme dalle cause di licenziamento contemplate nel contratto, fosse ad esse del tutto assimilabile per gravità. Evidenziava come, pur non potendo ritenersi configurata nel caso in esame la condotta tipizzata nel contratto collettivo come idonea ad integrare giusta causa di licenziamento (più di cinque assenze ingiustificate nell'arco di un anno), tuttavia la condotta in concreto accertata a carico del lavoratore presentava le medesime connotazioni di disvalore rispetto a quella tipizzata, sia sul piano oggettivo che sotto il profilo soggettivo, determinando un' irreversibile lesione dell'elemento fiduciario e legittimando il giudizio prognostico sfavorevole in merito alla correttezza delle future condotte del lavoratore.

5. In particolare, il Ciocodei senza giustificato motivo, per quattro volte in uno spazio temporale di meno di due mesi, non si era RG 25016/2018 presentato al lavoro, mostrando totale noncuranza dei doveri su di lui incombenti e ponendo in essere una condotta parimenti irrispettosa dell'obbligo di svolgere con diligenza e puntualità la prestazione lavorativa, abbandonando senza alcuna ragione apprezzabile il posto di lavoro. Era, poi, irrilevante, secondo la Corte - la circostanza che il datore di lavoro avesse definito formalmente in modo errato nella lettera di licenziamento tutte le condotte materiali come "assenze ingiustificate", laddove in alcuni casi si trattava più correttamente di abbandono del posto di lavoro (episodio del 30.9.2015). Anche il riferimento nella lettera di licenziamento ad una molteplicità di contestazioni precedenti, alcune delle quali non prese in considerazione dal giudice di primo grado per irregolarità formali nel procedimento ex art. 7 della I. 300/70, relative ad assenze o abbandoni del posto di lavoro superiori a cinque, non atteneva alla determinazione quantitativa delle assenze sul piano matematico, ai fini dell'applicazione del c.c.n.I., ma, sia pure attraverso tale richiamo, atteneva ad una condotta continuativa inaffidabile di "assenze" (non in senso strettamente tecnico) ingiustificate da parte del lavoratore. Per la concentrazione temporale delle condotte considerate, omogenee quanto a disvalore, doveva ritenersi essere stato integrato un inadempimento ben più grave che non l'assenza ripetuta per più di cinque volte in un anno, prevista dal c.c.n.l.

6. La gravità della condotta risultava, poi, secondo la Corte, dimostrata, sebbene ciò non fosse necessario, anche dalla precedente, ma in termini temporali del tutto contigua, condotta del 18.9.2015, non contestata quale recidiva e punita quale semplice ritardo con la multa, trattandosi di condotta valutabile sul piano soggettivo nonché sul piano oggettivo ai fini dell'apprezzamento della gravità dei fatti contestati RG 25016/2018 7. Di tale decisione domanda la cassazione I V C, affidando l'impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, la società, che propone ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
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