Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/03/2021, n. 08422
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26963-2019 proposto da: ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro D'ALESSANDRO ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell'avvocato E P, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 568/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/03/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. A D FICE. Ric. 2019 n. 26963 sez. ML - ud. 25-11-2020 -2- R.G. 26963/2019 RILEVATO CHE: l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione ha domandato la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva accolto, riformando la sentenza del Tribunale di Foggia, la domanda di Alfonso D'Alessandro, diretta a sentir dichiarare la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli della Croce Rossa Italiana con inquadramento nell'Area A, posizione economica A2 del CCNL enti pubblici economici vigente;l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione ha proposto un unico motivo di ricorso;Alfonso D'Alessandro ha opposto difese, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica ai sensi dell'art. 325 co.2 cod. proc. civ.;è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
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