Cass. civ., sez. I, ordinanza 18/06/2018, n. 16083

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 18/06/2018, n. 16083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16083
Data del deposito : 18 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

013 ORDINANZA sul ricorso 21011/2013 proposto da: Ferrovienord S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n.2, presso lo studio dell'avvocato G T L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Barila' Enzo, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n.108, presso lo studio dell'avvocato P G M, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2607/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, del 25/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2018 dal cons. M M;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale C A che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in atti la Corte d'Appello di Milano ha confermato la legittimità dell'ingiunzione di pagamento notificata dalla Regione Lombardia alla Ferrovienord s.p.a. al fine della riscossione del canone per l'occupazione dell'alveo del torrente Guisa in Comune di Garbagnate ritenendo nella specie applicabile, in luogo della disposizione contenuta nell'art. 60 R.d. 9 maggio 1912, n. 1447, riproduttiva dell'art. 228 I. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F - che al riguardo stabiliva non essere dovuto alcun compenso o risarcimento da parte dei concessionari delle ferrovie private - l'art. 8 R.d. 1 dicembre 1895, n. 726, che invece prevedeva la corresponsione di un canone minimo, e ciò in particolare sulla scorta della deliberazione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10/07/1986, n. 8 e dell'argomento che il citato art. 8 non contiene alcuna limitazione in ordine ai beni che vi sono soggetti, sembrando «conseguentemente corretto intenderlo di portata generale». Per la cassazione di detta decisione Ferrovie Nord si affida ad un unico motivo di ricorso, articolato su una pluralità di censure, al quale resiste con controricorso la Regione Lombardia. Requisitorie del P.M. e memorie delle parti. RG 2101 1/13 Ferrovienord-Regione Lombardia Cons. Est. Mar

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il detto primo motivo di ricorso Ferrovienord deduce l'erroneità dell'impugnata decisione in relazione all'art. 228 I. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F, trasfuso nell'art. 60, R.d. 9 maggio 1912, n. 1447, all'art. 5 I. 20 marzo 1865, n. 2248 All. E e all'art. 8 R.d. 1 dicembre 1895, n. 726, vero, al contrario di quanto da essa affermato, che la previsione dell'art. 228 I, 2248/1865 All F ha natura di disposizione di legge, sicché essa non poteva essere abrogata dall'art. 8 R.d. 726/1895 stante la natura regolamentare di quest'ultimo;
che non era decisivo il richiamo alla citata ordinanza del Consiglio di Stato, non essendosi essa posto il problema della disapplicazione del R.d. 726/1895;
che ben poteva l'art. 60 R.d. 1447/1912 disporre l'esenzione da ogni obbligo di pagamento in favore dei concessionari delle ferrovie private abrogando la disposizione dell'art. 8;
che non era condivisibile l'affermata applicabilità di detta norma all'intero demanio idrico, riferendosi essa solo al demanio lacuale e segnatamente alle spiagge;
che infine nessuna successiva disposizione aveva innovato il quadro normativo nei termini ravvisati dal giudice distrettuale.

2.2. Il motivo è fondato e merita perciò adesione.

2.3. Richiamati in breve i termini della questione, chiedendosi, nella specie, se in relazione alle attività di Ferrovienord che importano l'occupazione del demanio idrico di pertinenza della Regione Lombardia debba trovare applicazione l'art. 60 R.d. 1447/1912, («Non è dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisionali o temporanee degli alvei delle acque pubbliche, delle spiagge lacuali o marittime, né di qualunque altro terreno improduttivo appartenente allo Stato, salvo però le reintegrazioni che possano nei casi speciali essere necessarie per restituire a tali proprietà l'attitudine alla propria naturale RG 21011/13 Ferrovienord-Regione Lombardia Cons. Est. Mar destinazione, e salva la conservazione od il conveniente trasferimento delle servitù che possano trovarvisi stabilite con legittimo titolo»), come assume la ricorrente ovvero l'art. 8 R.d. 726/1895 («Per tutte le concessioni viene imposto al concessionario un canone il cui ammontare è determinato di volta in volta, tenuto conto dell'uso pel quale è domandata la concessione, del valore dell'area richiesta, della importanza della concessione e della entità delle servitù o limitazioni che possono derivarne all'uso pubblico. Per le licenze e per le concessioni di competenza del prefetto, il canone viene dal prefetto stesso determinato sentito al riguardo le proposte dell'ufficio del genio civile e dell'intendenza di finanza. Per le concessioni da autorizzare mediante decreto ministeriale, il canone vien determinato dal Ministero delle finanze sul parere che sarà dato dal prefetto, dopo sentito l'ufficio del genio civile e la intendenza di finanza. In massima il canone da imporsi alle concessioni predette non sarà inferiore a centesimi cinque annui per ogni metro quadrato di terreno concesso, qualora si tratti di concessioni a scopo di cultura agraria o d'uso voluttuario, o a centesimi due annui per metro quadrato qualora l'area concessa debba utilizzarsi per l'esercizio d'industrie lacuali. Nel primo caso, il canone complessivo annuo sarà aumentato di un decimo se la concessione dovrà durare fra i sei ed i quindici anni, e di un quinto se dovrà durare oltre i quindici anni. Quando la domanda abbia lo scopo di costruire opere destinate ad uso pubblico o di pubblica utilità, semprecché il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione viene imposto un canone minimo per semplice riconoscimento della proprietà demaniale») come oppone l'intimata, è convinzione del collegio che il dubbio ermeneutico oggetto di ricorso debba essere sciolto nel senso auspicato dalla ricorrente Ferrovienord e che di conseguenza nulla abbia l'intimata a pretendere in relazione alle attività di essa ricorrente. RG 21011/13 Ferrovienord-Regione Lombardia Cons. Est. Marulli 2.4. In ossequio al precetto declinato dall'art. 12 preleggi («Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», porti a sposare una conclusione diversa da quella a cui si è attenuto il giudice d'appello) vale qui infatti ribadire, secondo un consolidato insegnamento di questa Corte, che nell'interpretazione della legge, occorra primariamente riferirsi al criterio letterale, attribuendo alla disposizione interpretanda il solo significato emergente dalle parole da essa impiegate secondo la connessione sintattica che si realizza tra di loro, risultando il criterio in parola di regola sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva. E, per converso, consentito ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della "mens legis", con il solo limite imposto dal divieto per l'interprete di correggere il significato delle parole impiegate dalla norma, soltanto qualora la lettera di essa risulti ambigua, l'uno e l'altro criterio potendo infine acquistare un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico allorché singolarmente impiegati si rivelino inidonei allo scopo (Cass., Sez. I, 6/04/2001, n. 5128).
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