Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2019, n. 19160
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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24161/2011 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - A‘9(31 - contro Duegi Trasporti s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. G T e F F, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via F. de Sanctis, 4 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 82/31/10, depositata il 30 giugno 2010. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2018 dal tt Consigliere P C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;uditi gli avv. G P, per la ricorrente, e D R, per delega dell'avv. F F, per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 30 giugno 2010, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Duegi Trasporti s.r.l. per l'annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all'anno 2001, era stata rideterminata l'i.v.a. dovuta e recuperata l'imposta non versata. 2. Dall'esame della sentenza si evince che, con riferimento alla prestazione del servizio di trasporto di marmo, l'Ufficio aveva contestato il mancato assoggettamento all'imposta della "tassa marmi" addebitata dalla contribuente ai propri clienti. 2.1. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha escluso la fondatezza del gravame ritenendo che la tassa in oggetto - peraltro illegittima - non concorreva a formare la base imponibile ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di tributo gravante sul proprietario del bene. 3. Il ricorso è affidato a tre motivi. 4. Resiste con controricorso la Duegi Trasporti s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 13, commi 1 e 15, d.P.R. n. 633 del 1972, 11, par. a, n. 2, della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, e 1, I. 15 luglio 1911, n. 749, per aver la sentenza impugnata negato che la società contribuente, quale trasportatore di marmi, fosse soggetto passivo dalla cd. «tassa marmi» e, conseguentemente, escluso che il relativo importo, addebitato ai clienti nelle fatture emesse, rientrasse nella base imponibile rilevante ai fini i.v.a. 1.1. Il motivo è fondato. La tassa in esame è stata istituita dall'articolo unico della I.n. 749 del 1911, come modificata dall'art. 55, comma 18, I. 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che la stessa è dovuta in favore del comune di Carrara sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso ed è applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento da deliberarsi dal Consiglio comunale sentite le parti sociali. L'art. 2, comma 2 ter, d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modif., nella I. 25 marzo 1999, n. 75, ha chiarito che la tassa è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale. Con sentenza del 9 settembre 2004, Carbonati Apuani, la Corte di Giustizia ha dichiarato che tale tributo, in quanto commisurato al peso di una merce, riscosso soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una categoria di merci a causa del loro trasporto oltre i confini comunali, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, ai sensi dell'art. 23 CE, malgrado la tassa gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all'interno dello Stato membro interessato. Con la medesima pronuncia ha aggiunto che la contrarietà alla previsione comunitaria non può essere invocata a sostegno di richieste di rimborso di importi riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa sui marmi, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l'imposizione con un'impugnativa equivalente.Questa Corte ha dato seguito alle indicazioni della Corte di Giustizia, affermando l'incompatibilità della tassa con l'art. 23 del Trattato CEE e puntualizzando che il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato dal contribuente è subordinato alla presentazione della relativa istanza entro il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. Cass. 8 luglio 2016, n. 13959).
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