Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2022, n. 44418

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2022, n. 44418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44418
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SANTANGELO GIANNI nato a ADRANO( ITALIA) il 25/10/1983 FURNARI CONUELO ANZI CONSUELO nato a BIANCAVILLA il 30/05/1984 avverso il decreto del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. N L, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 20 - 28 gennaio 2022 la Corte d'appello di Catania ha confermato il decreto del Tribunale di Catania del 3 febbraio 2021, con il quale era stata applicata nei confronti di G S la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obblighi ed era stata disposta la confisca di vari beni, intestati al medesimo S, nonché al fratello Biagio S e alla moglie C F.

2. Nell'interesse di G S e di C F sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso di G S 3.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 4 e 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rilevando che i giudici di merito, chiamati a valutare l'attualità della pericolosità del proposto, avevano genericamente insistito sull'esistenza di una molteplicità di dichiaranti, le cui affermazioni de relato erano prive di riscontri, sottovalutando il fatto che nel 2015, proprio per la carenza del requisito dell'attualità, era stato annullato un decreto del 2011, impositivo di una prima misura di prevenzione che aveva riguardo ad un arco temporale parzialmente coincidente con quello considerato dal provvedimento impugnato.

3.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rilevando: a) che i giudici di merito non avevano indicato le evenienze oggettive alla stregua delle quali era stato individuato il periodo di pericolosità che andava dal 2008 al 2017;
b) che, in relazione al periodo dal 2006 al 2009, si era registrato un primo provvedimento applicativo di misure di prevenzione, successivamente annullato;
c) che il bene ritenuto fittiziamente intestato al fratello Biagio era già nella disponibilità dello stesso nel periodo oggetto di valutazione;
d) che la Corte territoriale non si era confrontata con il rilievo dell'inverosimiglianza di un'intestazione fittizia al fratello del proposto - che avrebbe agevolmente attirato l'attenzione degli organi di polizia -e, senza considerare la modestia delle risorse impiegate e l'assenza di indici rivelatori della presenza esclusiva del proposto in tale immobile, si era affidata al vago e generico riferimento di un collaboratore, Valerio Rosano;
e) che, con riferimento al requisito della sproporzione, la Corte territoriale non aveva considerato la difficoltà di Biagio Santarcangelo di reperire la propria documentazione reddituale, dal momento che l'attività di bracciante agricolo comporta frequentemente l'instaurazione di rapporti non dichiarati;
f) che, invece, per i periodi nei quali era stato possibile attestarne la fruizione, Biagio S era stato percettore di redditi significativi;
g) che incomprensibile ed illogico era il pregiudizio manifestato quanto alla attendibilità dei testi ascoltati per dimostrare il carattere gratuito delle prestazioni lavorative attraverso le quali si era proceduto alla sistemazione (e non, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, alla costruzione) del fabbricato esistente sul terreno;
h) che la valutazione integrale degli elementi addotti dalla difesa avrebbe consentito di rilevare come il valore del bene acquisito e dell'intervento di ristrutturazione fossero compatibili, considerato l'arco temporale in cui quest'ultimo si era sviluppato (circa dieci anni) con le risorse del fratello del proposto;
i) che, d'altra parte, diversamente opinando, il giudice del merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla stessa possibilità del fratello del proposto di garantire la sussistenza di sé stesso e del proprio nucleo famigliare;
I) che analoghe considerazioni dovevano essere svolte in relazione alla posizione della moglie del proposto, la quale aveva fornito prova delle proprie capacità reddituali, per avere svolto attività di badante, fruendo anche di vitto e di alloggio;
m) che tali considerazioni, unite alla condizione di pensionati dei congiunti della F e della modestia dell'acquisto, rendevano compatibile l'acquisto con le risorse disponibili;
n) che il riferimento alla stima dei lavori di ristrutturazione (78.000,00) era erroneo, dal momento che tale importo comprendeva anche il valore di acquisto degli immobili e che, in ogni caso, occorreva considerare che si trattava di immobili privi di pregio;
o) che nessuna oggettiva valenza dimostrativa avevano i dati ricavabili dalle tabelle Istat, tenuto conto delle specificità dei costi legati alla realtà territoriale del S e della famiglia, come pure della particolare parsimonia che questi ultimi osservavano nella loro esistenza.
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