Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/01/2022, n. 01394

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/01/2022, n. 01394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01394
Data del deposito : 18 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13144-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 974/2021 depositata il 13/05/2021 nella causa tra: CHERUBINI NICOLA;
- ricorrente non costituito in questa fase -

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
,.. - resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere R G C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale S D M, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il sollevato conflitto negativo, dichiarino la giurisdizione del giudice tributario. Fatti e ragioni della decisione C N proponeva innanzi al Tribunale di Castrovillari opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli il 6 marzo 2019 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione di Cosenza in relazione a pretese tributarie a titolo di IVA e IRPEF, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità della cartella per mancanza della firma digitale e della certificazione di autenticità e conformità della notifica effettuata a mezzo pec. Il Tribunale adito, nel contraddittorio con l'Agenzia delle entrate- Riscossione, declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, innanzi al quale il C riassumeva tempestivamente il giudizio. Il TAR della Calabria, all'udienza di discussione del 4 maggio 2021, con ordinanza n.974/2021, pubblicata il 13.5.2021, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite ed ha sospeso il giudizio in attesa della decisione, rilevando che la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario. Il Procuratore generale, nelle conclusioni assunte il 30 luglio 2021, si è espresso nel senso di risolvere il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice tributario. Il suddetto conflitto negativo, ritualmente proposto dal TAR della Calabria alla prima udienza di trattazione nel merito -cfr. Cass. S.U. 15 Ric. 2021 n. 13144 sez. SU - ud.
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