Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2023, n. 21458

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2023, n. 21458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21458
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MATTEIS GALIOTO JOHN nato il 19/07/1972 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da D M G J in relazione alla sofferta restrizione in custodia c:autelare in carcere (per un anno, cinque mesi e diciassette giorni) impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di omicidio preterintenzionale commesso in danno di L R A M. Il D M G era stato, infatti, sottoposto a fermo in data 13 settembre 2018, poi convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il successivo 17 settembre 2018 con contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il prevenuto era stato, quindi, condannato in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, cui aveva fatto seguito la pronuncia di assoluzione emessa dalla Corte di assise di Palermo il 27 febbraio 2020, divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2020, con estinzione della misura custodiale ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen.

1.1. Per la Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi criminosa, ha comunque consentito di acclarare, in esito alle emergenze probatorie acquisite, come il D M G avesse in data 20 luglio 2018, in occasione di una sua convocazione presso i locali della Squadra Mobile di Palermo, tenuto una condotta particolarmente ambigua, idonea ad integrare un'ipotesi di colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., determinando il rigetto della proposta richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Per come accertato dalle risultanze di una svolta intercettazione ambientale, infatti, il D M G, nel mentre si trovava in compagnia di La Russa Giuseppe - successivamente autore di propalazioni accusatorie in danno dell'imputato - e di Russo Lucrezia Giuseppina, tutti in attesa di essere ascoltati dagli inquirenti, aveva, in modo particolarmente evidente, mirato a concordare una versione dei fatti con il La Russa, suggerendogli cosa riferire alla P.G., in modo particolare invitandolo ad affermare di non aver visto uscire il D M G in occasione del delitto, per essersi in quel momento trovato in bagno con la porta chiusa a chiave.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D M G J, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e degli artt. 1176, 1223, 1226, 1227, 2056 cod. civ., con riferimento alla mancata concessione della riparazione sull'insussistente presupposto della colpa grave del ricorrente, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta erronea ricorrenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. Lamenta il ricorrente che il giudice della riparazione non avrebbe offerto adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa a lui imputabile, ostativa all'accoglimento dell'avanzata istanza, non potendo essere ritenuta sufficiente, a tal fine, l'avvenuta valorizzazione di un'intercettazione ambientale intercorsa il 20 luglio 2018 tra il ricorrente, il La Russa e la Russo che, per come congruamente e diffusamente chiarito dalla Corte di merito nella sentenza assolutoria di appello, avrebbe avuto un ben differente significato, avendo il D M G unicamente rivolto al La Russa la raccomandazione di essere attento nel riferire taluni particolari, come ad esempio quello relativo alle chiavi di casa - invero di non decisivo rilievo ai fini della ricostruzione della vicenda -, e non già, come invece erroneamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, allo scopo di favorire la definizione di una versione dei fatti non genuina da riferire agli inquirenti. Parimenti erroneo sarebbe stato il riferimento effettuato dal giudice della riparazione alla scelta, del tutto legittimamente operata da parte del ricorrente, di avvalersi della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi