Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/11/2022, n. 32940

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/11/2022, n. 32940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32940
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30085/2019 R.G. proposto da T S e G S, rappresentati e difesi dall'avv. S S, come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour;

- ricorrenti -

contro

ENEL ENERGIA s.p.a., in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. T R, come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. E l, via Firenze n. 32;
A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 30085/2019 Pres. D. Sestini Est. I. A

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di appello n. 641/2019, pubblicata l'8 luglio 2019, notificata il 19 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2022 dal Consigliere Irene A.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice di appello ha accolto il gravame proposto da Enel Energia s.p.a. avverso la sentenza giudice di pace di Serra San Bruno ed in sua integrale riforma, ha rigettato la domanda di ripetizione proposta da G S, condannandola alla restituzione delle somme ricevute da Enel Energia s.p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado, alle spese di lite e a quelle per la disposta CTU. Con atto di citazione G S aveva convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace, Enel Energia s.p.a. chiedendo, previa verifica degli importi imputati, l'annullamento della fattura n. 2208182333 e, per l'effetto, la restituzione della somma di euro 740,97, ivi indicata. Il giudice di prime cure, disposta CTU, accoglieva la domanda, condannando la predetta convenuta alla restituzione della indicata somma e alle spese del grado. Avverso la sentenza del Tribunale, T S e G S hanno proposto ricorso per cassazione illustrato da un unico motivo. Ha resistito con controricorso Enel Energia s.p.a.. Per quanto ancora rileva, il giudice di appello non ha condiviso l'operato del CTU poiché si era basato su un mero raffronto tra dati numerici registrati rispetto a quelli fatturati. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni né le parti memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato "Violazione o falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5 - Illogicità ed A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 30085/2019 Pres. D. Sestini Est. I. A incoerenza dell'iter decisionale - Violazione dell'art. 1562 c. c. - Vizio di motivazione da parte del tribunale di Vibo Valentia", i ricorrenti contestano che la decisione impugnata non abbia ritenuto l'errore di duplice fatturazione - contestato dalla attrice ed emerso dalla CTU disposta in prime cure - e osservano che anche se fosse vero che la stessa CTU non aveva dato lettura dei singoli periodi, l'onere di fatturazione esatta gravava comunque su parte convenuta e che sarebbe stata opportuna la rinnovazione della CTU per verificare la correttezza degli importi addebiti in fattura richiesta da parte appellata, sulla quale il tribunale non si è pronunciato, sebbene la società di somministrazione non avesse fornito alcuna prova in merito. Si aggiunge che l'annullamento della fattura era stato richiesto per una serie di ragioni: - l'impossibilità per le famiglie di controllare l'entità del valore coefficiente C, - di conoscere l'esito delle verifiche effettuate sia sull'esattezza della fatturazione sia sul relativo aumento tariffario, - l'impossibilità economica e inaccettabilità sociale dell'incremento della spesa posto a carico delle famiglie. Osservano inoltre che controparte ha ammesso anomalie di fatturazione che resero necessaria la rettifica dei calcoli, ricalcolo con bollette di conguaglio che, per responsabilità dell'ente di somministrazione, è avvenuto con ritardo, dopo tre anni dalle bollette originarie, in maniera non trasparente e a danno delle famiglie. Richiamano gli artt. 1559 e 1562 c.c. in tema di contratto di somministrazione, sostenendo che le voci riportate in bolletta si riferiscono ai periodi tra gli anni 2008-2010, oggetto di ricalcolo dei costi del bene somministrato e le norme in tema di tutela del consumatore: il d.lgs. n. 206 del 2005 e l'art. 1467 c.c.;
richiamano inoltre un precedente (sentenza n. 673 del 2017) del Tribunale di Vibo Valentia che in una fattispecie similare ha ritenuto trattarsi di un conguaglio di somme e non di un ricalcolo e insistono nel denunciare che sia avvenuto a distanza di quasi tre anni dall'emissione delle bollette e che si tratterebbe di un conguaglio per somme determinatesi a seguito di un aumento tariffario rispetto al valore del coefficiente "C".A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 30085/2019 Pres. D. Sestini Est. I. A 2. In via preliminare, va osservato che il ricorso è proposto oltre che dalla originaria attrice, G S, anche da un altro soggetto, T S, senza che nel ricorso se ne spieghi il titolo o per quale ragione. In proposito, è sufficiente richiamare il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. Sez. 2, 16/01/2012 n. 520). Ne discende l'inammissibilità del ricorso proposto, anche, a suo nome.
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