Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/07/2019, n. 19895

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/07/2019, n. 19895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19895
Data del deposito : 23 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35192-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO, con ordinanza n. 1119/2018 depositata il 4/12/2018 nella causa tra BATTISTIN ERICH, elettivamente domiciliatosi in ROMA,

VIA UGO DE CAROLIS

77, presso lo studio dell'avvocato L L L, rappresentato e difeso dall'avvocato C P;

- ricorrente -

e UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
- resistente non costituitasi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2019 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R S, il quale chiede respingersi il sollevato conflitto ed affermare la giurisdizione del Giudice amministrativo. Rilevato che: - E B, già professore associato nell'Università di Padova, ha chiesto al giudice del lavoro del locale tribunale di condannare l'Università degli Studi di Padova a pagargli la somma indicata in atti, in ragione della mancata applicazione dei benefici fiscali previsti dall'art. 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, che egli aveva invocato già nel dicembre 2005, a seguito della sua assunzione come ricercatore universitario in quell'ateneo;
- il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione spettasse al tribunale amministrativo regionale;
- il Tar per il Veneto, dinanzi al quale il giudizio è stato riproposto, ha invece ritenuto che sussista la giurisdizione del giudice tributario, perché la controversia riguarderebbe l'esistenza stessa del diritto al beneficio fiscale, costituente obbligazione tributaria in senso proprio. Per conseguenza ha sollevato d'ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi a queste sezioni unite;
- si è costituito E B.
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