Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43956
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO MICHELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 26/03/1989 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere M M M;lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. R G, per l'inammissibilità;uditi gli avvocati GIUSIDA SANSEVERINO e D VANNITIELLO che, in difesa di AMBROSIO MICHELE, chiedono l'accoglimento del ricorso evidenziando l'interesse alla decisione al fine della presentazione di istanza di riparazione per ingiusta detenzione. RITENUTO IN FATTO Il TRIBUNALE di SALERNO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza dell'26/1/2022, in parziale accoglimento del riesame proposto avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di SALERNO il 13/12/2022, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai capi 1), 6), 7) e 14) ex artt. 416 cod. pen e 4 L. 401/89 e ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di AMBROSIO MICHELE con quella degli gli arresti domiciliari per il solo reato di cui al capo 1) di cui all'art. 416 cod. pen 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento alla manifesta illogicità della valutazione delle chat acquisite. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riferimento alla carenza di motivazione quanto alla incensuratezza del ricorrente e della decisione dallo stesso assunta in tempi non sospetti di interrompere la propria attività criminosa e di trasferirsi all'estero al fine di intraprendere una diversa e lecita attività lavorativa.
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