Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 36377

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 36377
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36377
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDREACCHIO RAFFAELE nato a SOVERATO il 23/11/1988 avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, che ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 21 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza proposta da R A di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo che «in considerazione della gravità del reato, avvenuto per un fine puramente vendicativo, dell'entità della pena ancora da espiare e della totale assenza di revisione critica, come si ricava dalla breve osservazione svolta dall'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE)», il percorso fosse ancora prematuro per addivenire alla concessione dell'indicata misura alternativa che, oltre a rieducare il condannato, è finalizzata anche ad assicurare la prevenzione dal pericolo della commissione di altri reati. Invocato, pertanto, il principio di gradualità trattamentale, anche al fine di verificare un'eventuale evoluzione positiva circa la presa di coscienza da parte del condannato del proprio comportamento, reputava la misura della semilibertà, strutturata sulla base di un lavoro regolare e stabile, quale misura più idonea a contemperare le esigenze di reinserimento sociale e di prevenzione dalla commissione di reati.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di A, chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno un unico, articolato motivo con cui lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal provvedimento impugnato in punto di verifica dei presupposti per la concessione della misura alternativa. Secondo il ricorrente, il contenuto dell'ordinanza si presenta contraddittorio in quanto, dopo aver esposto una serie di elementi a favore della concessione del beneficio (quali l'assenza di altre condanne e di segnalazioni a suo carico, lo svolgimento da circa tre anni di attività lavorativa, la disponibilità a essere inserito in un programma di volontariato, la conduzione di una vita riservata con il proprio nucleo familiare), il Tribunale è pervenuto a una decisione di segno contrario, ingiustificatamente indugiando su una indagine introspettiva affidata a una breve osservazione dell'UEPE, anziché ritenere le ritenute controindicazioni (gravità del reato ed epoca del fine pena) soccombenti rispetto a quelle, numerose e favorevoli, che dimostravano un già avviato percorso risocializzante dell'A e di rieducazione rispetto al reato commesso.
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