Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2004, n. 17250

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Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta e tenuto conto altresì delle eventuali modifiche e trasformazioni che la domanda ha subito nel corso del giudizio, dovendo in particolare, ritenersi che nella domanda con cui il lavoratore ha dedotto l'insufficienza della retribuzione e chiesto il pagamento di quanto spettantegli in base ad un titolo determinato sia implicita la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.

Anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro va riconosciuto il diritto, per le prestazioni erogate in favore della società, ad una retribuzione che, in applicazione del disposto dell'art. 36 Cost, sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sia sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai soci e alle loro famiglie, nella misura in cui non risulti vulnerata la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità.

Nel determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice di merito, assunti i minimi salariali indicati dal contratto collettivo nazionale quali parametri di riferimento, può legittimamente, secondo una valutazione non censurabile in Cassazione se non sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione, discostarsi da essi in senso riduttivo, tenuto conto di una pluralità di elementi, quali la quantità e qualità del lavoro prestato, le condizioni personali e familiari del lavoratore, le tariffe sindacali praticate nella zona, il carattere artigianale e le dimensioni dell'azienda.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2004, n. 17250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17250
Data del deposito : 28 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:


COOPERATIVA SALUS

83, in persona del lega rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

RIZZO

41, presso lo studio dell'avvocato V O, rappresentato e difeso dall'avvocato N G, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
G L;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n.^ 01/02/8000 proposto dai
G L, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro


COOPERATIVA SALUS

83, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

RIZZO

41, presso lo studio dell'avvocato V O, rappresentato e difeso dall'avvocato N G, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 712/01 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 20/10/01 - R.G.N. 993/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/02/04 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed assorbito l'incidentale.
SCOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con ricorso del 12 gennaio 1995 Golfo Lucia, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Cooperativa Salus 83 e di non avere ricevuto la retribuzione per i mesi da giugno a settembre 1994 (per il che era stata costretta a dimettersi), chiedeva ed otteneva dal Pretore del lavoro di Catania un decreto ingiuntivo per la somma di L. 3.156.921, avverso il quale la Coop. Salus proponeva tempestiva opposizione. Con separato ricorso del 3 maggio 1995 la Golfo adiva il Pretore del lavoro reclamando dalla Coop. Salus 83 la somma di L. 52.177.841 per differenza stipendiale, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto. Si costituiva la Coop. Salus 83 che resisteva alla domanda.
Stante la loro connessione, i due giudizi venivano riuniti e decisi dal Tribunale di Catania - sez. lavoro - che, con la sentenza n. 1122/00 del 25 maggio 2000, rigettava l'opposizione proposta dalla Cooperativa Salus 83 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore del lavoro di Catania in data 12 gennaio 1995 per il pagamento della somma di L.

3.156.921 in favore di Lucia Golfo e, in accoglimento della domanda di quest'ultima introdotta con autonomo ricorso, condannava la Coop, Salus 83 al pagamento in favore della predetta Golfo della somma di L. 28.293.983, oltre la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, dalla data di maturazione dei singoli ratei e gli interessi sino al soddisfo.
Con ricorso in appello, notificato il 2 agosto 2000, la Coop. Salus impugnava la sentenza del Tribunale di Catania deducendo che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistenti i presupposti normativi per l'applicazione della contrattazione collettiva nei rapporti tra soci e cooperativa di produzione e lavoro, con conseguente adeguamento degli stipendi dei soci ai minimi previsti dai contratti di categoria.
La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 712/2001 del 20 ottobre 2001, non notificata, in parziale accoglimento del gravame, ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata affermata la applicabilità incondizionata, al socio di cooperativa di produzione e lavoro, della contrattazione collettiva di diritto comune.
Tuttavia, in accoglimento delle deduzioni svolte dalla lavoratrice in via subordinata, la Corte ha riconosciuto a quest'ultima il diritto, quale socia lavoratrice, ad una retribuzione equa secondo il dettato di cui all'art. 36 Cost.. Quindi la Corte, ritenendo equa una retribuzione mensile pari all'80% di quella prevista dal CCNL, ha ridotto la somma capitale al cui pagamento la Coop. Salus 83 era stata condannata in primo grado, determinando in L. 20.646.876 l'importo dovuto alla Golfo Lucia, ed ha, per il resto, confermato la sentenza del Tribunale di Catania, compensando interamente tra le parti le spese di lite del grado di appello.
Avverso la decisione della Corte di Appello di Catania la Coop. Salus 83 ricorre con quattro motivi.
Resiste l'intimata con controricorso e propone altresì ricorso incidentale con un unico motivo, al quale resiste con controricorso la ricorrente principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163 e 414 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. Deduce che la Corte di appello di Catania, pur negando la applicabilità incondizionata dei minimi retributivi, previsti dalla contrattazione collettiva di settore, ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, ha ugualmente riconosciuto il diritto della appellata, quale socio lavoratore, ad una retribuzione equa secondo il dettato dell'art. 36 Cost.. Però la Corte, così decidendo, ha violato il principio generale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c. giacché la Golfo non aveva proposto una tale domanda.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163, 414 e 346 c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. La società sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha considerato il profilo della retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorché la Golfo comunque non avesse richiamato nella memoria di costituzione in appello una tale domanda subordinata.
Con il terzo motivo la società deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 45 Cost., nonché degli artt. 2094, 2099, 2511, 2516 c.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c Sostiene la società che il canone costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente non trovi applicazione al socio lavoratore di una cooperativa di produzione e lavoro, che sotto questo profilo non è assimilabile alla posizione del lavoratore subordinato.
Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 n. 5 c.p.c.) per non aver tenuto conto che la Golfo, ancorché presidente del collegio sindacale, non ebbe mai a lamentarsi dell'insufficienza della retribuzione.

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