Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2023, n. 19324
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBERTI LEONARDO nato a SAN SEVERO il 11/06/1977 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG
DOMENICO SECCIA
Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del DI. n.137/20. D EPCYFATA IN CANCELank - 8 1444G 2023 ' !
ZIARIO
Lua i' ant .1
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quella emessa il 15 giugno 2020 dal Tribunale di Foggia, ha condannato L L alla pena di 4 mesi di arresto ed C 4.000,00 di ammenda, concesse le circostanze attenuanti generiche, esclusa la recidiva, per la contravvenzione ex art. 256, comma 1, lett. b), e comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La Corte di appello ha rimodulato la pena inflitta all'imputato, confermando nel resto la statuizione di primo grado, tanto in riferimento all'applicazione della confisca dei rifiuti pericolosi, quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e al rigetto delle richieste delle parti civili, Associazione ANPANA e Associazione N.O.G.E.S., intervenute in giudizio. Secondo l'imputazione, L L, quale legale rappresentante della ditta individuale «Recuperi San Savero» di Liberti Leonardo, esercente regolare attività di raccolta e recupero di materiali ferrosi, gestiva in modo incontrollato presso la sua azienda ubicata nel Comune di Apricena, all'interno del capannone attiguo al piazzale, un deposito di rifiuti pericolosi rappresentati da kg.
7.870 circa di batterie esauste per autovetture (Codice Europeo del Rifiuto - C.E.R. 16.01.01* - Batterie al piombo) stoccate in 7 cassoni di plastica, in assenza di autorizzazione della competente autorità amministrativa (accertato in Apricena il 16 febbraio 2017).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli art. 260-ter, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, 11, comma 3-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (come successivamente modificato dal d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19), nonché dell'art. 240, comma 4, cod. pen. La Corte di appello, confermando la confisca dei rifiuti pericolosi, avrebbe ritenuto applicabile, in luogo dell'art. 452-undecies, comma 4, cod. pen., applicato dal Tribunale, l'art. 260-ter d.lgs. n. 152 del 2006, nonostante tale norma sia stata abrogata, con la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), dal d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Ad ogni modo, alla data di accertamento del reato, il 16 febbraio 2017, l'art. 260-ter d.lgs. n. 152 del 2006 non avrebbe potuto applicarsi a norma dell'art. 11,
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG
DOMENICO SECCIA
Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del DI. n.137/20. D EPCYFATA IN CANCELank - 8 1444G 2023 ' !
ZIARIO
Lua i' ant .1
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quella emessa il 15 giugno 2020 dal Tribunale di Foggia, ha condannato L L alla pena di 4 mesi di arresto ed C 4.000,00 di ammenda, concesse le circostanze attenuanti generiche, esclusa la recidiva, per la contravvenzione ex art. 256, comma 1, lett. b), e comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La Corte di appello ha rimodulato la pena inflitta all'imputato, confermando nel resto la statuizione di primo grado, tanto in riferimento all'applicazione della confisca dei rifiuti pericolosi, quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e al rigetto delle richieste delle parti civili, Associazione ANPANA e Associazione N.O.G.E.S., intervenute in giudizio. Secondo l'imputazione, L L, quale legale rappresentante della ditta individuale «Recuperi San Savero» di Liberti Leonardo, esercente regolare attività di raccolta e recupero di materiali ferrosi, gestiva in modo incontrollato presso la sua azienda ubicata nel Comune di Apricena, all'interno del capannone attiguo al piazzale, un deposito di rifiuti pericolosi rappresentati da kg.
7.870 circa di batterie esauste per autovetture (Codice Europeo del Rifiuto - C.E.R. 16.01.01* - Batterie al piombo) stoccate in 7 cassoni di plastica, in assenza di autorizzazione della competente autorità amministrativa (accertato in Apricena il 16 febbraio 2017).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli art. 260-ter, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, 11, comma 3-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (come successivamente modificato dal d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19), nonché dell'art. 240, comma 4, cod. pen. La Corte di appello, confermando la confisca dei rifiuti pericolosi, avrebbe ritenuto applicabile, in luogo dell'art. 452-undecies, comma 4, cod. pen., applicato dal Tribunale, l'art. 260-ter d.lgs. n. 152 del 2006, nonostante tale norma sia stata abrogata, con la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), dal d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Ad ogni modo, alla data di accertamento del reato, il 16 febbraio 2017, l'art. 260-ter d.lgs. n. 152 del 2006 non avrebbe potuto applicarsi a norma dell'art. 11,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi