Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2022, n. 19914
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IO OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11 Febbraio 2021 del tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Stefano Tocci e dell'avvocato Maria Teresa Palumbo per la parte civile costituita, RE CE, che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza resa dal Giudice di Pace di Catania il 30 Marzo 2017, che ha affermato la responsabilità di NT OR AN in ordine al delitto di usurpazione previsto dall'art. 631 codice penale, condannandolo alla pena di 800 C di multa, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita. Si addebita all'imputato di avere abbattuto il muro di confine che separava il suo immobile da quello di RE CE e di averne murato l'ingresso dall'interno, così appropriandosene.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo:
2.1 violazione degli artt. 392 e 631 cod.pen. e dell'art. 21 cod. proc.pen. poiché il AN ha avuto accesso uti dominus all'immobile che era in totale stato di abbandono, ha operato una prima bonifica dei luoghi, ha provveduto alla manutenzione dell'immobile. Ne consegue che l'imputato ha agito nella ragionevole convinzione di difendere un suo diritto acquisito e la sua condotta avrebbe dovuto più correttamente essere qualificata come esercizio abusivo delle proprie ragioni, con incompetenza del Giudice di pace che non ha rilevato d'ufficio che la fattispecie penale era materia di competenza del tribunale.
2.2 Violazione degli articoli 631 e 120 codice penale, 1158 codice civile poiché dinanzi al Tribunale di Catania pende il procedimento civile intentato da AN contro la parte civile, affinché gli venga riconosciuto il diritto di usucapione dell'immobile oggetto dell'odierno procedimento. Il tribunale era tenuto alla risoluzione della questione civile poiché l'esistenza del reato dipende da questo e qualora venisse riconosciuto il diritto di usucapione