Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2016, n. 1869

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Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis, ed 8 della l. n. 3 del 2012, non precludendo a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per cassazione.

La nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2016, n. 1869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1869
Data del deposito : 1 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

-1 869 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano 11 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: sovraindebitamento - piano del consumatore - diniego giudiziale reclamo - ricorribilità in cassazione questione - principio - di diritto ex art.363 c.p.c. Sezione Prima Civile Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati R.G.N. 13707/14 Cron. 1869 Rep. Ud. 11.11.2015 Dott. Aldo Ceccherini Presidente Dott. Aniello Nappi Consigliere Consigliere Dott. Antonio Didone Dott Magda Cristiano Consigliere Dott. Massimo Ferro Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MI PA, rappr. e dif. dall'avv. Elisa Barone, elett. dom. presso il suo studio in Como, piazza A.Volta n.56, come da procura in calce all'atto -ricorrente -

Contro

Organismo di composizione della crisi, nominato nella persona del dr. Marco Retazzi -intimato - 1842 2015 Pagina di 10 - RGN 13707/2014 estensore cons.co mm per la cassazione del decreto Trib. Monza 2.4.2014, n. R.G. 6/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 novembre 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'enunciazione del principio di diritto sulla nozione del consumatore. IL PROCESSO PA ER impugna il decreto Trib. Monza 2.4.2014 (R.G. n. 6/2013) che, nel rigettare il proprio reclamo avverso il decreto (di non sospensione) emesso il 13.11.2013 dal giudice (monocratico) del sovraindebitamento del medesimo tribunale, confermava la estraneità del ricorrente alla nozione di consumatore di cui all'art.6 co.2 1. n.3/2012 in ragione della natura delle obbligazioni contratte (e successivamente all'esaurimento negativo di altro tentativo di composizione della crisi da sovraindebitamento). Ritenne invero il collegio monzese: a) di dover dare interpretazione restrittiva e letterale alla locuzione "esclusivamente" di cui alla citata norma definitoria (per la quale è consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), conseguendone che la persona fisica che abbia contratto obbligazioni composite potrebbe solo accedere alla procedura di accordo di composizione della crisi o a quella di liquidazione rispettivamente di cui agli artt. 10 ovvero 14ter 1. n.3 del 2012;
b) di escludere che il piano del consumatore, per il richiamo dell'art. 12bis all'art.7 co.1 terzo periodo l.cit., potesse riferirsi ad oneri tributari in genere, piuttosto afferendo a quelli non derivanti da attività professionale (invece svolta dal ricorrente in regime di pattita IVA);
c) che l'obbligatorietà del piano per tutti i creditori, a prescindere dalla loro approvazione, impone al tribunale un controllo severo sull'assenza di colpa nella causazione del sovraindebitamento e sulla fattibilità del piano. La conseguente reiezione della domanda doveva perciò essere confermata poiché ER non era nelle condizioni soggettive di accesso al piano del consumatore (avendo poste debitorie per IVA e tributi da attività professionale), il suo piano era svantaggioso per i creditori (rispetto alla liquidazione del patrimonio, di cui non intendeva privarsi quanto all'unico bene di valore), la relativa durata era eccessiva (15 anni). Il ricorso è affidato a due motivi ed è stato notificato all'Organismo di composizione della crisi, nella persona del professionista designato giudizialmente. I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE -Pagina 2 di 10 RGN 13707/2014 A estensore cons.m.ferro Con il primo motivo il ricorrente, invocando l'impianto generale della 1. n.3 del 2012 e la sua complessiva violazione, assumeva la qualità di consumatore a pieno titolo, così contestando le qualificazioni negative rispetto alle condizioni soggettive e ai debiti tributari fatte proprie dal tribunale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della medesima legge n.3 del 2012, all'art.7, quanto alla dilazione dell'IVA, trascurata nel decreto impugnato, potendo invece il proponente, con il piano del consumatore, affrontare compositivamente anche tali debiti.

1. Il ricorso, considerati unitariamente i motivi, è inammissibile, posto che con esso al di là della genericità delle contestazioni, ove si contrasta la contrarietà all'intera legge n. 3 del 2012 dcl provvedimento impugnato e a prescindere dal riscontro di una evocazione al giudizio impropria quanto ai legittimati passivi, riduttivamente circoscritti nella vicenda al solo Organismo di composizione della crisi viene sottoposta a censura una pronuncia connotata dall'assenza di carattere decisorio e contestualmente definitivo del provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano, che non pregiudica in tesi la stessa possibilità di presentare un altro e diverso piano (del consumatore), pur se con gli eventuali limiti temporali - posti dal legislatore a fronteggiare un uso ripetuto ed indiscriminato dell'istituto - di cui all'art.7 co.2 lett.b), peraltro dettato a carico del debitore che "vi abbia fatto ricorso", dunque fruendo degli effetti pieni dell'istituto stesso nel quinquennio anteriore. Il provvedimento denegativo, a questa stregua, non esprime allora tratti rilevantemente diversi, riguardato sotto il profilo della ricorribilità per cassazione, dai corrispondenti provvedimenti negativi (o di rigetto allo stato degli atti) assunti nella procedura prefallimentare (Cass. 6683/2015), in quanto anch'esso esplicita una specifica inidoneità a tradursi, per via giudiziale, nella validazione del singolo progetto ristrutturativo del passivo quale proposto in un dato ricorso e dunque riflette una situazione economico-finanziaria potenzialmente mutevole, né è assimilabile, come sbrigativamente ipotizzato dalla parte, al diniego dell'esdebitazione fallimentare di cui all'art. 143 l.f., soggetta ad altri presupposti, delimitazioni e finalità.

2. Ritiene poi il Collegio che la questione decisa, nonostante l'esito di inammissibilità del ricorso, giustifichi, per la sua particolare importanza e sia pur con riguardo al solo punto del requisito tipologico necessario in capo al proponente, l'enunciazione ai sensi dell'art.363 co.3 cod.proc.civ. del principio di diritto circa la nozione di consumatore, quale rilevante al fine dell'accesso ai benefici di cui alla legge n.3 del 2012. Proprio con tale disciplina, il nostro ordinamento ha infatti riunificato la composizione delle situazioni d'insolvenza attorno ad un criterio d'ispirazione concorsuale e, per quanto in contesti organizzativi frammentati soggettivamente e dunque in una pluralità di procedure, mediante una diversa connotazione relazionale con la giurisdizione lato sensu esecutiva. Nella versione più basica di tale allestimento Pagina 3 di 10 - RGN 13707/2014 འཚམས་ཡོ estensore co m.ferro tra le altre, invece e per lo più procedurale dei debiti, la nozione di consumatore - definite in negativo, per la sottrazione alla concorsualità comune quale posta nel - nuovo art. 6, co. 2, lett. b), risulta pacificamente più specifica di quella di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n.206), dato che essa esige che i debiti della "persona fisica" derivino "esclusivamente" (e non più prevalentemente, come nel d.l. n. 212/2011, art.1 co.2 lett.b, per il quale rilevava il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo) da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta". Si tratta di una definizione che fa leva su elementi dinamici e in apparenza di tipo soggettivo complesso, poiché essa - pur dovendosi adattare al riferimento positivo alla persona fisica, e dunque escludendo persone giuridiche ed enti, comunque strutturati non censisce in realtà solo - l'organizzazione del debitore (secondo il quesito di chi sia o sia stato consumatore), o comunque non lo fa in modo assoluto, ma si dà carico di inquadrarla in termini innanzitutto utili alla procedura in esame (e ai suoi scopi), in ragione di una peculiare scelta pratica di meritevolezza della composizione finale, nello schema del concorso, della massa passiva. Le obbligazioni assunte esclusivamente per

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