Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2004, n. 16520

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2004, n. 16520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16520
Data del deposito : 21 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. G C - Consigliere -
Dott. F C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M B, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio, via G. Bruno 131, presso l'avv. G O che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
Cassa di Risparmio di Fermo S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Valnerina n. 40, presso l'avv. prof. Matteo Dell'Olio che la rappresenta e difende giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 457/2001, decisa il 23 maggio 2001 e pubblicata il 19 giugno 2001, resa dal Tribunale di Macerata nel procedimento n. 48/1997 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2004 dal Relatore Cons. Dott. A S;

uditi gli avvocati G O per il ricorrente e prof. Matteo Dell'Olio per la resistente;

udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE E A, ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi e per l'inammissibilità o il rigetto dei successivi tre;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14 aprile 1992, M B conveniva in giudizio davanti al Pretore di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro la Cassa di Risparmio di Fermo S.P.A. (di seguito la Cassa), alle cui dipendenze aveva prestato servizio, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla qualifica di funzionario di terza categoria, superiore a quella a lui attribuita, con ogni conseguenza sul piano retributivo.
La domanda si fondava sui presupposti che di seguito si indicano. Il ricorrente assumeva anzitutto di aver diritto a tale inquadramento in forza di promozione automatica per effetto delle mansioni espletate fra il 1976 ed il 1981, quale responsabile del settore operativo, e fra il 1981 ed il 1983, quale responsabile dell'ufficio amministrativo, settore controllo. Esponeva ancora di essere risultato idoneo al concorso bandito dalla Cassa nell'anno 1981 per la copertura di due posti di funzionario e di aver diritto a subentrare al dipendente F, risultato vincitore e peraltro privo del titolo di studio previsto dall'art. 5 del Contratto collettivo di categoria. Prospettava l'illegittimità dell'art. 4 di detto Contratto, nella parte in cui non attribuisce la qualifica di funzionario di terza categoria al titolare dell'Ufficio Cassa Centrale. Indicava ancora il proprio titolo al superiore inquadramento nelle mansioni di "responsabile della sezioni pegni", svolte nel periodo 31 gennaio 1983 - 11 aprile 1989.
Esponeva infine di aver diritto al richiesto inquadramento quanto meno a decorrere dall'1 agosto 1985, data in cui erano stati promossi altri dipendenti in situazione analoga. Resisteva la convenuta e chiedeva il rigetto della domanda. Il giudice adito, in accoglimento dell'ultima domanda subordinata, dichiarava il diritto del ricorrente alla richiesta qualifica, con decorrenza dal primo luglio 1985, ravvisando una violazione, da parte della Cassa, dei criteri di correttezza e di buona fede, in occasione della promozione di altri dipendenti.
La Cassa proponeva appello, rilevando la violazione del principio del contraddittorio, che avrebbe dovuto essere esteso, a suo avviso, anche agli altri lavoratori interessati a quest'ultima promozione e contemplati nella relativa delibera. Chiedeva quindi dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice;
riproponeva l'eccezione di prescrizione già avanzata nel precedente grado di giudizio.
Il lavoratore proponeva appello incidentale per ottenere l'accoglimento delle istanze prospettate in tesi, con anticipata decorrenza del superiore inquadramento. Il Tribunale di Fermo, con sentenza depositata il 31 gennaio 1994, accoglieva l'appello incidentale e rigettava quello principale. Escludeva la sussistenza di qualsiasi ipotesi di litisconsorzio posto che ciascun concorrente poteva essere promosso senza pregiudizio dell'altro. Considerava come dato pacifico lo svolgimento, fra il 20 maggio 1981 ed il 7 febbraio 1983, di mansioni di responsabile, presso il C.E.D., prima dell'Ufficio tecnico e poi dell'Ufficio amministrativo. Atteso che l'art. 4 del contratto collettivo prevede la qualifica di funzionario di terza categoria non solo per il titolare ma anche per altri due addetti a quel Centro, l'ulteriore attribuzione di siffatto inquadramento doveva competere ai responsabili delle due diverse articolazioni.
Proponeva ricorso per Cassazione la Cassa di Risparmio di Fermo, sulla base di sei motivi. Questa Corte, con la sentenza n. 4932/97 del 3 giugno 1997, accoglieva la censura relativa al vizio di motivazione circa lo svolgimento delle mansioni per le quali era stato riconosciuto il superiore inquadramento e quella relativa al mancato esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale per le differenze retributive;
rinviava anche per le spese al Tribunale di Macerata, rigettando ogni altra censura.
Con sentenza n. 457/2001 in data 23 maggio - 19 giugno 2001, il Giudice del rinvio rigettava le domande tutte del lavoratore e così motivava la sua decisione.
Sulla scorta di una ricostruzione dei compiti attribuiti al M presso il C.E.D. considerava non tipici della qualifica rivendicata i compiti di preposto all'ufficio controllo, mera articolazione dell'ufficio amministrativo, cui erano demandate solo alcune fra le attività proprie di quest'ultimo. Affermava ancora esser rilevante lo svolgimento di dette mansioni solamente dal 14 aprile 1982 ed osservava che a tale data l'organico del C.E.D. era da tempo completo per effetto dell'assegnazione di funzionari che svolgevano i compiti loro riservati.
Prendeva ugualmente in esame le domande subordinate "ove se ne dovesse ritenere la ammissibilità e non invece la impossibilità di esame per il Collegio per via del tenore della sentenza della Suprema Corte che vincola e limita l'oggetto dell'esame in sede di rinvio". Al riguardo osservava che la circostanza della carenza del titolo di studio per il funzionario preferito nella promozione non era stata provata, le mansioni svolte negli altri uffici non comportavano la qualifica di funzionario, il carattere discriminatorio della mancata promozione dall'anno 1985 non era stato dimostrato. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione M B con atto notificato in data 2 aprile 2002, sulla base di sei motivi.
La Cassa di Risparmio di Fermo resiste con controricorso notificato in data 10 maggio 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 e 2946 c.c. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che in ordine alla data da cui decorre il termine di prescrizione del vantato diritto, l'ultimo giorno di svolgimento di funzioni superiori, si è formato il giudicato, essendo stato rigettato dalla sentenza rescindente il motivo formulato al riguardo. Si rileva che il Giudice del rinvio ha errato quando ha preso in considerazione l'attività svolta presso il C.E.D. solo dal 14 aprile 1982 ed ha considerato operante la prescrizione per il periodo antecedente. Il completamento di organico, con assegnazione di altri due funzionari, avvenuto nel mese di ottobre 1981, sarebbe quindi irrilevante poiché a partire dal 20 maggio 1981 e fino a quella data esso ricorrente, quale addetto all'Ufficio controllo, era stato di fatto responsabile dell'intero settore amministrativo. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'artt. 2103 c.c.. Si
denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che il Tribunale ha escluso la sostanziale equipollenza fra le funzioni affidate al responsabile dell'Ufficio controllo e quelle dell'Ufficio amministrativo sulla base di un raffronto meramente formale, senza tener conto delle effettive risultanze. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c.. Si
denuncia altresì, con riferimento al n, 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione. Si osserva che è emerso lo svolgimento delle mansioni superiori dal 20 maggio 1981 al 2 febbraio 1983 e a nulla rileva l'avvenuta nomina, nell'ottobre 1981 di altro funzionario per detto incarico, dal momento che in realtà lo stesso aveva rivestito le nuove mansioni in epoca successiva.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione, e disattesi.
Si deve anzitutto evidenziare che la sentenza rescindente ha così statuito: "Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si denuncia il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla qualifica superiore, sono inammissibili per difetto di pertinenza rispetto alle statuizioni del giudice a quo". Ha chiarito che la sentenza denunciata aveva considerato propria della qualifica superiore l'attività svolta dal lavoratore dal 20 maggio 1981 al 7 febbraio 1983 e pertanto del tutto ininfluente risultava il decorso della prescrizione decennale rispetto alla domanda del 14 aprile 1992. Si deve dunque escludere che si sia formato il giudicato in ordine al mancato decorso della prescrizione decennale ed anzi l'argomentazione svolta nella sentenza rescindente e sopra richiamata muove appunto dalla premessa, sottintesa ma indefettibile, che i fatti risalenti a oltre dieci anni dalla domanda non possono essere presi in considerazione per intervenuta prescrizione, inoperante invece per quelli intervenuti successivamente e sufficienti a giustificare la decisione, cassata tuttavia in accoglimento di altro motivo, attinente a difetto di motivazione quanto all'accertamento dei fatti.
Il giudice del rinvio, cui era stata demandata una nuova indagine "in ordine allo specifico contenuto delle mansioni svolte dal resistente nell'arco di tempo rilevante ai fini dell'esame della domanda di promozione automatica", doveva dunque individuare detto periodo, avuto riguardo alla prescrizione decennale (la cui operatività costituiva appunto premessa maggiore della declaratoria d'inammissibilità delle censure formulate a proposito di un accertamento sicuramente non irrilevante per il decorso del tempo) ed ha quindi correttamente preso in esame i compiti espletati successivamente al 14 aprile 1982, concludendo che il M, il quale operava in un settore il cui organico era completo, non era stato responsabile del servizio amministrativo ma aveva svolto compiti non tipici del funzionario.
Trattasi di valutazione riservata al giudice del merito, correttamente motivata e insuscettibile di censura in sede di legittimità, come d'altro canto finisce per riconoscere lo stesso ricorrente quando, dolendosi, a torto come si è visto, dell'avvenuto accoglimento dell'eccezione di prescrizione per i fatti risalenti ad oltre dieci anni dalla domanda, cerca di valorizzare elementi, come l'incarico a lui attribuito in data 20 maggio 1981, risalenti ad epoca in cui l'organico del C.E.D. non era stato completato e la circostanza che i funzionar promossi tali per svolgere la loro attività presso tale Centro avevano di fatto assunto i rispettivi compiti in epoca successiva. Dal ricorso risulta peraltro che la circostanza sarebbe stata riferita dal solo teste F il quale avrebbe dichiarato di essere rimasto al Settore programmazione dopo aver superato il concorso per funzionario nell'ottobre 1981;
non si precisa fino a quando tale permanenza si sarebbe protratta e pertanto il ragionamento svolto dal Tribunale non viene inficiato da tale richiamo ad una risultanza istruttoria riferita in modo parziale. Non vengono dunque evidenziati vizi argomentativi ma solamente si contrappone ad un giudizio di fatto altro giudizio di segno contrario.
Prima di scendere all'esame dei motivi quattro, e cinque, e sei, si deve premettere che non può essere certo condivisa la riserva formulata dal Collegio di merito nel senso che le doglianze ulteriori formulate dall'appellante vengono prese in esame "ove se ne dovesse ritenere l'ammissibilità e non invece la impossibilità di esame per il Collegio per via del tenore della sentenza della Suprema Corte che vincola e limita l'oggetto dell'esame in sede di rinvio". Invero la statuizione del Giudice deve manifestare la volontà della legge nel caso concreto, non certo statuire in via ipotetica su una domanda la cui ammissibilità viene revocata in dubbio. Peraltro l'affermazione rappresenta un mero obiter dictum poiché il Collegio di merito ha preso in esame dette domande subordinate e le ha rigettate, risolvendo quindi implicitamente in senso affermativo il quesito circa la loro ammissibilità.
E poiché la violazione dei limiti posti dalla sentenza rescindente non ha formato oggetto di censura da parte della Cassa controricorrente, la quale avrebbe dovuto proporre se del caso ricorso incidentale sul punto, le statuizioni contenute nella sentenza di rinvio in ordine a tali domande vengono a costituire altrettante rationes decidendi che concorrono a sostenere la pronuncia sfavorevole all'odierno ricorrente e possono formare oggetto di censure ammissibili in questa sede.
Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e
2103 c.c., 1 del

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