Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2016, n. 6701

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Il regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, approvato con decreto interministeriale del 10 luglio 2004, all'art. 10, comma 8, ha modificato il sistema di gestione, passando, gradualmente, dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo, con individuazione, nella tabella ad esso allegata, di diversi periodi di riferimento, a seconda della decorrenza della pensione. Ne consegue la legittimità della suddetta regolamentazione in quanto coerente con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio - di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 - e posta a salvaguardia delle posizioni degli assicurati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1 gennaio 2004.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2016, n. 6701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6701
Data del deposito : 6 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

ITTI 06701 /1 6 DIR TE LI - FREN 6 APR 2016 ROL AULA 'A' - ESENTE NE EGISTRAZIO Oggetto REPUBBLICA ITALIANA R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24965/2013 Cron.6701 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Ud. 14/01/2016- Presidente Dott. GIOVANNI MAMMONE Consigliere PU Dott. GIUSEPPE BRONZINI Rel. Consigliere Dott. AMELIA TORRICE - - Consigliere Dott. LUCIA TRIA ConsigliereDott. FEDERICO BALESTRIERI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24965-2013 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI C.F. 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2016 - ricorrente- 150 contro ели POZZATO AO C.F. [...], elettivamente v. le delle Milizic, 76 domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO, presso 10 studio dell'avvocato RITA FERA, che lo rappresenta e GIANLUIGI BARONE, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 430/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2013 R.G.N. 1663/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito l'Avvocato LUCANTONI SILVIA per delega verbale Avvocato PANDOLFO ANGELO;
udito l'Avvocato BARONE GIANLUIGI BARONE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ет NRG 24965 2013 Ud. 14.1.2016 Pres. Mammone Est. Torrice SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al giudice del lavoro di Milano ZA LO, titolare di pensione di anzianità dal 1.10.2008 a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori TI (CNPADC, ovvero Cassa, d'ora in avanti), aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico, con condanna della Cassa al pagamento del trattamento pensionistico da calcolarsi con computo della quota pensionistica riferita all'anzianità anteriore al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del Regolamento del 2004, e dunque, ai sensi degli artt. 2 e 15 della legge 21/1986. 2. Respinta la domanda, la Corte di Appello di Milano, adita in sede di appello dal ZA, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda ed ha dichiarato il diritto di quest'ultimo alla riliquidazione del trattamento pensionistico prendendo in considerazione come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15 L 21/1986, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l'aliquota dell'1,75% per le anzianità contributive successive, moltiplicando la media reddituale per l'anzianità del professionista sino al 31.12.2003. 3. La Corte territoriale ha ritenuto che il principio del pro rata di cui all'art. 3 comma 12 della legge 335/1995 era stato violato dall'art. 10 del nuovo Regolamento della CNPADC nella parte in cui prevedeva che il calcolo della quota reddituale doveva essere effettuato sulla base dei ventiquattro redditi antecedenti il 1° gennaio 2004. 4. La Corte territoriale ha escluso che i provvedimenti adottati dalla Cassa potessero ritenersi sanati per effetto dell'art. 1 comma 763 della legge 296/2006 e ha affermato che la Ques pensione doveva essere calcolata ai sensi degli artt. 2 e 15 della legge 21/1986 e dell'art. 3 del Regolamento precedente la modifica del 2004 (riferimento ai redditi degli ultimi 15 anni).

5. La Cassa, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, al quale ha resistito il ZA.

6. Fissata la discussione dinanzi alla Sezione Lavoro e depositata memoria dalla CNPADC, il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, essendo stato rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, un ricorso avente ad oggetto questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.

7. A seguito della pronunzia delle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n. 17742/2015 in data 23.6/8.8.2015 delle Sezioni Unite, la causa all'udienza odierna è stata decisa, all'esito della relazione del consigliere relatore e della discussione, nel corso della quale le parti in causa ed il Procuratore Generale hanno concluso come in atti. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. anche per l'odierna udienza. 1 NRG 24965 2013 Ud. 14.1.2016 Pres. Mammone Est. Torrice MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso 8. Con il primo motivo (rubricato come numero II) la Cassa deduce, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c., violazione dell'art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335. 9. Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito il principio del pro rata in maniera erronea in quanto aveva esteso detto principio ad un profilo diverso da quello relativo al passaggio dal metodo contributivo a quello retributivo, e, in particolare, lo aveva ritenuto applicabile alla modalità di calcolo della pensione ancora da computare secondo il metodo reddituale. Deduce che il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è oggetto di autonoma trattazione nell'ambito dello stesso art. 3 comma 12 della legge 335/1995. 10. Con il secondo motivo (rubricato come III) la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2, 3, 35 e 38 comma 2 Cost. 11. Con riguardo all'art. 38 Cost., deduce la necessità per le Casse dei liberi professionisti, al fine di assicurare ai lavoratori la tutela previdenziale, di far quadrare i conti, non potendo esse contare su alcuna rimessa che non sia costituita dai contributi degli iscritti e di tenere conto dell'allungarsi dell'aspettativa di vita. 12. Quanto all'art. 2 Cost., richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 1986, nella parte in cui ha evidenziato la necessità, nel passaggio da un sistema di tipo mutualistico ad uno di tipo solidaristico, di coniugare il principio di solidarietà stabilito da questa norma con quello di gradualità e di equità tra le generazioni. 13. Quanto all'art. 3 Cost., sostiene che la tesi prospettata dalla Corte territoriale comporterebbe uno squilibrio a tutto danno dei giovani iscritti rispetto ai pensionati, beneficiari del più vantaggioso sistema reddituale;
sostiene che occorre distribuire i necessari sacrifici tra i soggetti che, sia in veste di lavoratori attivi, che di pensionati, sono parti di un rapporto previdenziale in atto. 14. Con il terzo motivo (rubricato come IV) la Cassa deduce, ai sensi dell'art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 12 L 335/1995 con riferimento al calcolo della quota reddituale. 15. Deduce che il principio del pro rata divide la complessiva anzianità in due parti, che assume a discrimine la medesima data come momento dal quale calcolare a ritroso i redditi utili ai fini della media reddituale da considerare per il calcolo della quota reddituale di pensione. 2 NRG 24965 2013 Ud. 14.1.2016 Pres. Mammone Est. Torrice 16. Con il quarto motivo (rubricato come V) la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs 509/1994 e dell'art. 3 comma 12 L 335/1995, nel testo vigente prima della modifica introdotta con la legge n. 296 del 2006. 17. Richiamata la facoltà attribuita dall'art. 2 del d.lgs 509/1994 e l'autonomia che da questa è riconosciuta, come confermata dall'art. 24 c. 4 del DL 201/2011 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 c.1 della legge 22.12.2011 n. 214, sostiene che l'art. 3 comma 12 della legge 335/1995 avrebbe consentito ad essa ricorrente di adottare le misure necessarie per assicurare il riequilibrio finanziario 18. Con il quinto motivo (rubricato come VI) la Cassa, denunzia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 763 ultimo periodo della

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