Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2022, n. 00509

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2022, n. 00509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00509
Data del deposito : 11 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ne o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.». Il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito il COSAP ed ha previsto all'art. 63, primo comma, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, che: "i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2^ del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa (...)"« Quest'ultimo articolo ha attribuito, dunque, a comuni e province la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della tosap e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa cosap. La tosap ed il cosap "hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico" (Cass.16395/2021 sul richiamo a Cass.n.24541/2019 e a Cass.Sez.U.n.12167/2003). "Il cosap, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico" (Cass.16395/2021;
Cass. n.17296 del 27/06/2019;
Cass. n. 18037 del 06/08/2009;
Cass. n.3710 dell'8/02/2019;
Cass. n. 10733 del 04/05/2018;
Cass. n. 1435 del 19/01/2018;
in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020).
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