Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 25952

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Nell'attività di impresa, l'ordinaria amministrazione non si distingue dalla straordinaria amministrazione per la natura conservativa dell'atto (criterio valido, invece, nell'amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto l'esercizio imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi, e non meramente conservativi, sicché la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni. Pertanto, sono atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa e tra questi non rientra "ex se" la stipulazione di una clausola compromissoria, occorrendo viceversa accertare in concreto, ai fini dell'art. 808, secondo comma, cod. proc. civ., se l'amministratore (nella specie di società di persone) avesse il potere di stipulare il contratto contenente tale clausola.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 25952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25952
Data del deposito : 5 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
Dott. D M - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20040/2007 proposto da:
KALEIDOS S.A.S. DI PAVIA CARMELO & C. (C.F. 06489170016), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso l'avvocato M A, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
SHOPVILLE LE GRU S.R.L. (C.F. 01362350181), già S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato M A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P L, Z M, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 719/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. R B;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato A C, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19 febbraio 2004 la SHOPVILLE LE GRU s.p.a. promoveva giudizio arbitrale nei confronti della GIOIELLO s.n.c. di Pavia & c. - più tardi KALEIDOS s.a.s. di Pavia & c. - per l'accertamento della risoluzione di diritto, per morosità, del contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso non abitativo sito in Grugliasco, che all'art. 17 conteneva una clausola compromissoria per arbitrato rituale.
Resisteva alla domanda la conduttrice.
Con lodo 19 ottobre 2004 il collegio arbitrale accoglieva le domande di risoluzione, di rilascio dell'immobile e di condanna al pagamento dei canoni insoluti.
Il lodo era impugnato per nullità dinanzi la Corte d'appello di Milano dalla KALEIDOS s.a.s. per omissione di motivazione relativamente alla pronunzia di accertamento della risoluzione di diritto, in violazione della L. 27 luglio 1978, n.3 92 (equo canone), e nonostante la tolleranza pregressa per il ritardo nel pagamento di canoni.
La Shopville, costituitasi ritualmente, chiedeva il rigetto del gravame.
Con successiva comparsa la KALEIDOS s.a.s. deduceva altresì la nullità della clausola compromissoria, pattuita da uno solo dei soci amministratori, in violazione dello statuto, che richiedeva invece la firma congiunta di entrambi gli amministratori negli atti di straordinaria amministrazione.
Con sentenza 12 marzo 2007 la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione e condannava la KALEIDOS s.a.s. alla rifusione delle spese di giudizio.
Motivava:
- che era tardiva e quindi inammissibile l'eccezione di nullità della clausola compromissoria, sollevata con memoria, in corso di giudizio, ed estranea ai motivi enunciati nell'atto introduttivo;

- che l'allegata carenza di poteri dell'amministratrice avrebbe comportato l'inefficacia, e non la nullità, della clausola: non rilevabile d'ufficio e dunque soggetta all'ordinario regime di preclusione delle eccezioni;

- che in ogni caso si doveva ravvisare una ratifica tacita del contratto di locazione, e in particolare della clausola arbitrale, stante l'esecuzione prolungata del contratto per numerosi anni e la mancanza di eccezioni al giudizio arbitrale ex adverso promosso;

- che nel merito la dedotta carenza di

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