Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2024, n. 20505

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In tema di contratti a termine, il cumulo del periodo di lavoro a tempo determinato con quello di lavoro somministrato, ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acausale dei rapporti a tempo determinato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2024, n. 20505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20505
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 18355/2022 AULA 'A' Numero sezionale 2895/2024 Numero di raccolta generale 20505/2024 Data pubblicazione 24/07/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Contratto a tempo determinato IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Proroga L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Precedente missione in SEZIONE LAVORO somministrazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18355/2022 Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Presidente - R.G.N. 18366/2022 Cron. Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - Rep. Ud. 25/06/2024 Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - PU Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Rel. - Consigliere - Dott. ANTONELLA CIRIELLO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18355-2022 proposto da: AR IS, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI;

- ricorrente -

2024 contro 2895 MONTECOLINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO LA GIOIA;

- controricorrente -

e sul ricorso 18366-2022 proposto da: AR IS, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI;
1

- ricorrente -

Numero registro generale 18355/2022 Numero sezionale 2895/2024

contro

Numero di raccolta generale 20505/2024 MONTECOLINO S.P.A., in persona del legale Data pubblicazione 24/07/2024 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO LA GIOIA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 56/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/02/2022 R.G.N. 253/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa riunione al presente procedimento di quello recante N.R.G. 18366/2022 per R.G.N 18355/2022;
udito altresì il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa riunione al presente procedimento di quello recante N.R.G. 18355/2022 per R.G.N. 18366/2022;
udito l'avvocato ANTONIO CARBONELLI;
udito l'avvocato ILARIA ROMAGNOLI.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Brescia respingeva l'appello proposto da RI RI contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 190/2021, la quale aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere: a) l'accertamento della illegittimità della proroga in data 10.12.2018, relativa al contratto a termine intercorso con la convenuta datrice di 2 Numero registro generale 18355/2022 lavoro, Montecolino s.p.a., e la costituzione di un rapporto Numero sezionale 2895/2024 Numero di raccolta generale 20505/2024 di lavoro a tempo indeterminato, con condanna alla Data pubblicazione 24/07/2024 riammissione in servizio e al risarcimento del danno;
b) l'accertamento della violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento del danno.

2. Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale respingeva l'assunto del lavoratore appellante, secondo il quale al momento della proroga del contratto a termine egli aveva già lavorato in favore della stessa società per oltre 12 mesi, sicché detta proroga non poteva essere acausale, dato che l'art. 19, co. 4, d.lgs. n. 81/2015, nel testo modificato dal d.l. n. 87/2018, conv. in L. n. 96/2018, in vigore al momento della proroga, è chiaro nello stabilire che la proroga deve essere motivata quando il termine complessivo supera i 12 mesi. Secondo la Corte territoriale, infatti, l'interpretazione delle previsioni applicabili al caso proposta dal lavoratore non era corretta, perché come affermato in maniera condivisibile dal primo giudice, il contratto, legittimamente stipulato come acausale, era stato prorogato per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi e questo rendeva la proroga acausale perfettamente legittima, visto che il contratto può essere liberamente prorogato nei primi 12 mesi.

3. Avverso tale decisione, RI RI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

4. L'intimata ha resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti private hanno depositato memorie (prima, in vista dell'adunanza camerale del 5.12.2023, inizialmente fissata per i procedimenti sopra indicati, e, poi, in procinto della pubblica udienza). 3 6. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in cui ha Numero registro generale 18355/2022 Numero sezionale 2895/2024 concluso per il rigetto del ricorso per entrambi i Numero di raccolta generale 20505/2024 procedimenti in epigrafe indicati, previa riunione degli Data pubblicazione 24/07/2024 stessi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. All'esito della pubblica udienza, come richiesto anche dal P.G., il Collegio ha disposto la riunione del procedimento relativo al ricorso R.G. n. 18366/2022 al procedimento relativo al ricorso R.G. n. 18355/2022, essendosi constatato che trattasi di duplicazione di iscrizione a ruolo del medesimo ricorso per cassazione

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