Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2005, n. 10180

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L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nell'espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento (di assegnazione) rappresenta un atto del processo esecutivo poiché è assunta nell'ambito dell'attività esecutiva e non di quella di accertamento del credito. Pertanto detto provvedimento deve essere contestato con l'opposizione agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era in realtà negativa e che dunque mancava il presupposto per l'assegnazione. (Nella specie l'AIMA aveva dichiarato che l'azienda agricola esecutata era titolare di due quantitativi di quote latte e che l'attribuzione della quota latte non comportava alcuna erogazione di aiuti da parte del dichiarante; il giudice dell'esecuzione aveva disposto consulenza tecnica sul valore delle quote assegnate all'azienda e determinato la somma assegnata al creditore procedente; la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha precisato che anche la lamentata nomina del ctu, non costituendo accertamento di un credito in contestazione tra le parti, ma soltanto calcolo del valore della quota, costituiva atto esecutivo contro il quale il rimedio da esperire era quello dell'opposizione agli atti esecutivi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2005, n. 10180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10180
Data del deposito : 16 maggio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

❤ 10180/05 REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE wifi esecutive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 29678/01 Dott. Paolo VITTORIA · Presidente Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron. 10180 Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep.2308 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 31/01/05 MANZO Rel. Consigliere - Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA PER LE EROGAZIONI AGRICOLTURA AGEA, succeduta all'A.I.M.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- ricorrente

contro

MADITAL SPA, AZDIENDA AGRICOLA FLLI MALVESTIO;

- intimati -

> avverso la sentenza n. 26902/01 del Tribunale di ROMA, 2005 sezione seconda civile emessa il 4/7/2001, depositata 200 il 11/07/01;
RG.21016/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/05 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato TITO VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha Generale Dott. concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In una espropriazione presso terzi, la Madital Sp.a., creditrice nei confronti dell'Azienda Agricola F.lli Malvestio, citava il terzo A.I.M.A. per la di- chiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., indicandola quale debitrice della somma di lire 20.870.550, dovuta per l'assegnazione di quote latte. A seguito della di- chiarazione di terzo resa dall'A.I.M.A., il giudice dell'esecuzione nominava un consulente tecnico per la quota latte assegnatastima del valore della all'Azienda Agricola F.lli Malvestito. Dopo l'esple- tamento della consulenza. Il giudice dell'esecuzione assegnava al creditore procedente la somma di lire 23.058.550. Avverso questo provvedimento L'A.I.M.A. proponeva 7 appello deducendo la natura sostanzialmente decisoria dell'ordinanza di assegnazione e contestando i requisi- e costitui- ti per la sua ammissione. La Madital S.p.a., ле 2 tasi, eccepiva la non appellabilità del provvedimento di assegnazione e nel merito concludeva per il rigetto dell'impugnazione, in via subordinata, per la condanna dell'A. I.M.A. a versare a titolo di risarcimento del danno quanto dovuto in sede esecutiva, per avere l'Azienda taciuto l'esistenza di un pignoramento sulle quote latte. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo che l'ordinanza di assegnazione non avesse carattere decisorio. Avverso questa pronun- zia l'A.G.E.A. Azienda per le Erogazioni in Agricol- tura, succeduta all'A.I.M.A., propone ricorso per cas- sazione affidato ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mer- cato agricolo (A.I.M.A.) ha impugnato con appello di- nanzi al Tribunale l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva assegnato al creditore procedente la somma di lire 23.058.550. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appel- lo, sul rilievo che l'ordinanza di assegnazione dovesse ;
essere impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), succeduta 3 ли all'A.I.M.A., lamenta la violazione e falsa applica- 50 zione dell'art. 339 c.p.c., deducendo che il giudice stata resa dall'A.I.M.A. dell'esecuzione, pur essendo nonnegativa, aveva provveduto una dichiarazione all'istruzione della causa di accertamento dell'obbligo del terzo. Inoltre, il giudice dell'esecuzione, ai fini dell'ammontare del presunto obbligo dell'A.G.E.A. nei confronti del debitore

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