Cass. civ., sez. II, ordinanza 26/09/2018, n. 23006

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 26/09/2018, n. 23006
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23006
Data del deposito : 26 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23746-2014 proposto da: LI BE e AG ME, elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Ferrari 11, presso lo studio dell'Avvocato DINO VALENZA, e rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRO FABBRI per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AR IA SA - intimata - avverso la sentenza n. 633/2014 del TRIBUNALE DI RIMINI, ( depositata il 2/7/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/3/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

OB NG e PA BA hanno proposto appello nei confronti della sentenza con la quale, in data 7/3/2012, il giudice di pace di Rimini ha rigettato la domanda, dagli stessi /(3E5 Ii8 j2, proposta, di risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d'opera stipulato con MA RO MA, titolare della Lavanderia Splash, per la pulitura di sei tende, restituite irrimediabilmente rovinate, presentando tagli, lacerazioni e strappi. Gli appellanti, in particolare, hanno dedotto che il giudice di pace, ritenendo che gli attori non avessero provato il nesso causale tra i danni lamentati ed il comportamento della convenuta ovvero tra i danni medesimi e la scelta del tipo di lavaggio effettuata dalla lavanderia, ha fatto erronea applicazione dei principi sull'onere della prova in tema di danni da responsabilità contrattuale. L'appellata MA RO MA, dal suo canto, ha chiesto il rigetto dell'appello deducendo che si era attenuta alle indicazioni sul lavaggio fornite dalla stessa cliente, nonché riportate sulla targhetta/scheda tecnica del prodotto, che prescrivevano il lavaggio a secco del prodotto, e che, pertanto, l'obbligazione assunta era stata esattamente adempiuta. Il tribunale di Rimini, con sentenza depositata in data 3/6/2014, in parziale riforma della sentenza appellata, ha pronunciato la risoluzione del contratto d'opera concluso tra gli appellanti OB NG e PA BA e l'appellata MA RO MA, per inadempimento di quest'ultima, ma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dall'inesatto adempimento contrattuale proposta dai primi ed ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. Il tribunale, in particolare, dopo aver accertato, in fatto, che, nel maggio del 2008, le parti hanno concluso un contratto per il lavaggio di sei tende di proprietà degli appellanti, che, al momento della riconsegna, almeno quattro delle sei tende furono restituite dalla lavanderia danneggiate, e che il lavaggio Ric. 2014 n. 23746 Sez. 2 CC 23 murzo 2018 a secco fu effettuato dall'appellata senza avere a disposizione le indicazioni della etichetta/scheda tecnica dei beni;
e dopo aver premesso, in diritto, che l'obbligazione assunta dalla tintoria, che si impegni a tenere presso di sé gli abiti per darvi pulitura dev'essere considerato come un contratto d'opera e che, pertanto, i danni derivanti dall'inadempimento (o dall'inesatto adempimento) dell'obbligazione dedotta in contratto soggiacciono ai principi in tema di distribuzione dell'onere della prova costantemente affermati dalla giurisprudenza sulla responsabilità contrattuale, secondo i quali il creditore

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