Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2019, n. 13694

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2019, n. 13694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13694
Data del deposito : 28 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANNELLA MAURIZIO nato a ROMA il 23/11/1967 avverso l'ordinanza del 11/10/2018 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere A T;
lette/sentite le conclusioni del PG

PERLA LORI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore il difensore presente si riporta ai motivi

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza dell'Il ottobre 2018, il Tribunale della libertà di Trieste ha rigettato la richiesta di riesame proposta da M P avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 10 settembre 2018, con il quale era stato sottoposto a vincolo - all'esito di perquisizioni eseguite presso la sede sociale ed i luoghi di pertinenza dell'indagato - un ampio compendio documentale ed informatico in riferimento al reato di false comunicazioni sociali, oggetto di provvisoria incolpazione nei confronti dell'indagato, nella qualità di amministratore di diritto di SELECO S.p.a.. Il Tribunale ha rigettato, pur censurando le modalità esecutive del sequestro, le questioni processuali proposte, ritenendo sussistenti, pur all'esito delle deduzioni defensionali, i presupposti di applicazione della misura, in presenza di un vincolo di pertinenzialità dei documenti rispetto al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., ipotizzato in riferimento: all'acquisto di un marchio ad un prezzo notevolmente inferiore a quello stimato, con conseguente annacquamento del capitale reale e falsità della relativa appostazione contabile;
al rilevamento di numerose note di variazione a storno del partitario relativo a merci/acquisti;
alla operazione di fusione per incorporazione di CR COSTRUZIONI RESIDENZIALI S.r.l. ed alle conseguenti variazioni del bilancio 2016. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato, per mezzo del difensore, Avv. Danilo Buongiorno, affidando le censure a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità e/o carenza della motivazione in riferimento al rigetto della deduzione prospettata con il riesame, finalizzata a censurare l'omessa trasmissione al Gip ed al Tribunale del riesame delle informative diverse da quella in data 14 agosto 2018, alla cui stregua la misura reale è stata adottata, avendo il Tribunale impropriamente posto a carico del ricorrente un onere di verifica in concreto inesigibile, stante la secretazione degli atti investigativi. L'omesso deposito degli atti - e, in particolare, dell'informativa del 21 febbraio 2018 - determina la nullità del sequestro per violazione del principio del contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alle modalità esecutive del sequestro, esteso a tutti i luoghi di pertinenza dell'indagato e realizzato mediante integrale apprensione di supporti informatici e documentali, mentre il pubblico ministero ne aveva disposto l'acquisizione in copia, con pregiudizio per la funzionalità dell'impresa. Sul punto, il Tribunale, pur censurando le modalità esecutive, ha erroneamente ritenuto che le istanze proposte dovessero essere indirizzate al Pubblico Ministero mediante richiesta di restituzione, investendo, invece, le medesime la legittimità della misura nella sua concreta esecuzione.

2.3. Con il terzo motivo, deduce omessa motivazione, sotto forma di preterizione delle allegazioni difensive riguardo il fumus commissi delicti ed il vincolo di pertinenzialità rispetto alla finalità dimostrativa, per avere il Tribunale in toto omesso di considerare le produzioni documentali relative all'acquisizione del marchio, preceduto da valutazione peritale e l'attestazione da parte di società di revisione indipendente della correttezza delle appostazioni contabili, fondando l'impostazione accusatoria su una prospettazione investigativa non assistita da apporti consulenziali e, comunque, non sorretta da indicatori dell'elemento soggettivo del reato oggetto di provvisoria contestazione. L'abnormità dei beni sequestrati esclude, inoltre, ex se ogni finalizzazione probatoria, con conseguente natura esplorativa e violazione dei rigorosi criteri giustificativi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Con memoria depositata in cancelleria il 24 gennaio 2019, il ricorrente ha rappresentato che il Pubblico Ministero, con provvedimento del 28 novembre 2018, ha disposto la restituzione di tutto il compendio sequestrato, previa estrazione di copia. Ha, dunque, reiterato le doglianze già illustrate, evidenziando il perdurante interesse anche al primo motivo di ricorso.

CONDIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.La restituzione all'indagato dei supporti, documentali ed informatici acquisiti, nella loro materialità, in esecuzione del decreto di perquisizione del Pubblico Ministero che ne aveva, invece, disposto il sequestro in copia, impone talune valutazioni riguardo il petitum e la causa petendi del ricorso in disamina, al fine di verificarne l'ammissibilità.

2.1. Il tema dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, è stato affrontato e unitariamente risolto da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, in presenza di un contrasto che si era venuto a delineare, nella giurisprudenza, riguardo la sopravvivenza di un apprezzabile interesse del ricorrente riguardo la delibazione di legittimità della misura, una volta realizzato il fine restitutorio. Con la sentenza Sez. U. n.40963 del 20/07/2017, A, Rv. 270497, è stato affermato il principio per cui «È ammissibile il ricorso per cassazione avverso
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