Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/11/2022, n. 34374
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Testo completo
1. Premettono i ricorrenti che l'Agenzia contestava alla società CO.MA.GI. Sas , ormai cessata, nonchè agli stessi in qualità di soci, un maggior reddito. Il relativo avviso veniva impugnato e la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo la carenza della "legittimazione passiva" nei confronti della società, l'insussistenza dell'obbligazione tributaria e l'assenza di responsabilità dei soci, rispetto ai quali non era stata dimostrata la percezione di denaro. La CTR, adita in sede d'appello dall'Agenzia, accoglieva il gravame riformando la decisione di primo grado.
2. Adita dai contribuenti la Suprema Corte, questa rendeva la sentenza di cui si chiede la revocazione, con la quale il ricorso veniva rigettato. I contribuenti formulano domanda di revocazione della sentenza, basata su due motivi. L'Agenzia è rimasta intimata. Il ricorrente ha presentato altresì ulteriore memoria illustrativa in data 29 settembre 2022.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i contribuenti denunciano un primo errore revocatorio, consistente a loro dire nella falsa supposizione che l'avviso di accertamento contenesse un richiamo all'art. 2291 c.c., di guisa che su tale presupposto il Collegio ha disposto la correzione in diritto della sentenza d'appello. La svista consisterebbe nell'aver ritenuto il Collegio di essere in presenza di una società in nome collettivo, anzichè di una accomandita semplice, pretendendo così di correggere la sentenza d'appello individuando una responsabilità illimitata del socio ex art. 2291 c.c., più ampia di quella di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36 richiamata nell'atto di accertamento riguardante il socio accomandante.
2. Con il secondo motivo i contribuenti denunciano un secondo errore revocatorio, consistente a loro avviso nell'aver ritenuto il Collegio che non fossero presenti nei motivi secondo e terzo le ulteriori questioni - in aggiunta alla contestata notifica ai soci dell'accertamento intestato alla società e dell'illegittimo accertamento fondato sull'art. 36 cit. - consistenti nell'illegittimità dell'accertamento per mancato preventivo autonomo atto di contestazione di maggior reddito alla società, e dell'illegittima inversione dell'onere della prova in capo ai soci. Da tale svista derivava dunque l'omesso esame dei motivi secondo e terzo del ricorso in cassazione.