Cass. civ., sez. II, sentenza 19/10/2021, n. 28853
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso 15101-2016 proposto da: VICARI GIANCARLA, in proprio e quale erede di E V, MNTI ALFIO e OMV VICARI E MNTI S.R.L., rappresentati e difesi dall'Avvocato C M e dall'Avvocato FBIO PAOLO D'IPPOLITO per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ARTI GAFICHE PAGANI S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato M P e dall'Avvocato P T per procura speciale a margine del controricorso;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 4743/2015 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOM;
lette le conclusioni depositate in data 14/4/2021 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P. FTTI DI CAUSALa Artigrafiche P s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Monza, E V, A M, M M e la OMN Vicari e M s.r.l. chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva proprietà, in capo alla stessa, del terreno sito nel Comune di Lazzate, censito al P. 10, ex mappale 127, e che, per l'effetto, i convenuti fossero condannati alla restituzione alla società attrice del suddetto terreno, oltre al risarcimento dei danni subiti. I convenuti, a loro volta, hanno contestato la fondatezza delle domande proposta dall'attrice, chiedendone il rigetto, ed hanno domandato, in via riconvenzionale, che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, decennale o ventennale, della striscia di terreno in questione ovvero, in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di servitù così come costituita con atto di compravendita del 29/3/1982 ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'acquisto per usucapione del diritto di superficie o del diritto di proprietà superficiaria. Il tribunale ha accolto, sia pure in parte, le domande proposte dalla società attrice e rigettato le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti, ed ha, quindi, accertato e dichiarato che la Artigrafiche P s.r.l. aveva la piena ed esclusiva proprietà, libera da servitù, diritti di superfici, diritto di proprietà superficiaria o di altro diritto reale di terzi, del terreno in Lazzate, identificato al f. 10, ex mappale 127, condannando i convenuti alla immeditata restituzione, in favore della stessa, del predetto terreno, libero da persone e cose, oltre nonché a pagarle la somma complessiva di C. 15.000,00, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata disponibilità del bene per dieci anni avendo riguardo al canone locativo annuale dell'area che l'attrice avrebbe potuto percepite, così come Ric. 2016 n. 15101 - Sez.
2 - PU del 4 maggio 2021 determinato dal consulente tecnico d'ufficio "sia nel caso di piena proprietà sia nel caso che sia gravata di servitù". E V, A M, in proprio e nella qualità di erede di M M, nonché la OMN Vicari e M s.r.l. hanno proposto appello avverso la predetta sentenza. La Artigrafiche P s.r.l. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver escluso che gli appellanti avessero acquistato la proprietà della striscia di terreno per cui è causa, e cioè la p.11a 127, per usucapione ventennale ovvero per usucapione decennale, ha esaminato il motivo con il quale gli appellanti si erano doluti del fatto che il tribunale aveva ritenuto che gli stessi non fossero titolari della servitù costituita sulla p.11a 127, in favore delle p.11e 33-35 delle quali sono proprietari, con l'atto traslativo del 1982 (dai venditori Giancarla Vicari e A M ai compratori Seveso e Peloia), sul rilievo che, in realtà, tale atto, pienamente opponibile al Banco di Desio, che aveva trascritto il pignoramento sulla p.11a 127 nel 1990 (e quindi dopo il 1982), lo era, a cascata, anche alla società acquirente Artigrafiche P, e che tale servitù, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non si era estinta per la confusione tra i proprietari del fondo dominale (p.11e 33 e 35) e i proprietari del fondo servente (p.11a 127) che era conseguita all'atto del 1995: e ne ha ritenuto l'infondatezza. La corte, sul punto, dopo aver premesso che la servitù in esame è stata trascritta anteriormente al pignoramento ed è, quindi, opponibile ai creditore procedente e all'aggiudicataria (rimanendo, peraltro, irrilevante che la stessa, una volta che l'atto costitutivo sia stato trascritto, non risulti Ric. 2016 n. 15101 - Sez.
2 - PU dei 4 maggio 2021 menzionata nei successivi atti di alienazione del fondo asservito), ha ritenuto che l'atto del 1995, che aveva comportato la confusione tra i proprietari del fondo servente ed i proprietari del fondo dominante nelle persone degli acquirenti Vicari-M, aveva determinato, pur se inopponibile al creditore pignorante ed al successivo acquirente, l'estinzione di tale servitù, non trattandosi di un pregiudizio, come invece pretende l'art. 2919 c.c., ai danni di questi ultimi. La corte, poi, ha valutato la censura con la quale gli appellanti avevano dedotto di aver acquistato per usucapione la servitù perpetua o il diritto di superficie di mantenere il muretto di cinta e quanto sopra costruitovi sul rilievo che l'utilità di tale servitù, negata apoditticamente dal tribunale, consisteva proprio nell'assicurare e meglio delimitare il passaggio e le manovre consentite con la servitù del 1982: e l'ha ritenuta infondata, non comprendendosi l'utilità di mantenere strutture come quelle in esame oramai del tutto svincolate dall'inesistente diritto di passaggio e manovra che gli appellanti avevano invocato. La corte, infine, ha valutato il motivo con il quale gli appellanti avevano dedotto l'erroneo riconoscimento del danna da indebita occupazione, ritenendone l'infondatezza. L'appellata, infatti, ha osservato la corte, ha precisato non soltanto di non aver mai potuto entrare nel materiale possesso dei beni acquistati ma ha anche specificato che, ove ciò le fosse stato consentito, li avrebbe utilmente adoperati, in quanto confinanti con i suoi immobili produttivi, a maggior vantaggio ed utilità di questi ultimi. La corte, in definitiva, ha rigettato l'appello ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata. Giancarla Vicari, in proprio e nella qualità di E V, A M, in proprio e nella qualità di erede di M M, Ric. 2016 n. 15101 - Sez.
2 - PU del 4 maggio 2021 nonché la OMN Vicari e M s.r.I., con ricorso notificato il 13/6/2016, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 21/4/2016. La Artigrafiche P s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri. La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 2919, 2913 e 1072 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la servitù di passaggio costituita in favore del fondo dei convenuti (p.11e 33-35) con atto del 23/3/1982, trascritto prima della trascrizione del pignoramento del fondo servente (mappale 127) in data 30/3/1990 e, come tale, opponibile al creditore procedente, si fosse estinta, ai sensi dell'art. 1072 c.c., per effetto della confusione conseguita all'acquisto del fondo servente da parte dei medesimi convenuti, già proprietari del fondo dominante, con atto di compravendita del
- ricorrente -
contro
ARTI GAFICHE PAGANI S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato M P e dall'Avvocato P T per procura speciale a margine del controricorso;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 4743/2015 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOM;
lette le conclusioni depositate in data 14/4/2021 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P. FTTI DI CAUSALa Artigrafiche P s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Monza, E V, A M, M M e la OMN Vicari e M s.r.l. chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva proprietà, in capo alla stessa, del terreno sito nel Comune di Lazzate, censito al P. 10, ex mappale 127, e che, per l'effetto, i convenuti fossero condannati alla restituzione alla società attrice del suddetto terreno, oltre al risarcimento dei danni subiti. I convenuti, a loro volta, hanno contestato la fondatezza delle domande proposta dall'attrice, chiedendone il rigetto, ed hanno domandato, in via riconvenzionale, che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, decennale o ventennale, della striscia di terreno in questione ovvero, in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di servitù così come costituita con atto di compravendita del 29/3/1982 ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'acquisto per usucapione del diritto di superficie o del diritto di proprietà superficiaria. Il tribunale ha accolto, sia pure in parte, le domande proposte dalla società attrice e rigettato le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti, ed ha, quindi, accertato e dichiarato che la Artigrafiche P s.r.l. aveva la piena ed esclusiva proprietà, libera da servitù, diritti di superfici, diritto di proprietà superficiaria o di altro diritto reale di terzi, del terreno in Lazzate, identificato al f. 10, ex mappale 127, condannando i convenuti alla immeditata restituzione, in favore della stessa, del predetto terreno, libero da persone e cose, oltre nonché a pagarle la somma complessiva di C. 15.000,00, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata disponibilità del bene per dieci anni avendo riguardo al canone locativo annuale dell'area che l'attrice avrebbe potuto percepite, così come Ric. 2016 n. 15101 - Sez.
2 - PU del 4 maggio 2021 determinato dal consulente tecnico d'ufficio "sia nel caso di piena proprietà sia nel caso che sia gravata di servitù". E V, A M, in proprio e nella qualità di erede di M M, nonché la OMN Vicari e M s.r.l. hanno proposto appello avverso la predetta sentenza. La Artigrafiche P s.r.l. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver escluso che gli appellanti avessero acquistato la proprietà della striscia di terreno per cui è causa, e cioè la p.11a 127, per usucapione ventennale ovvero per usucapione decennale, ha esaminato il motivo con il quale gli appellanti si erano doluti del fatto che il tribunale aveva ritenuto che gli stessi non fossero titolari della servitù costituita sulla p.11a 127, in favore delle p.11e 33-35 delle quali sono proprietari, con l'atto traslativo del 1982 (dai venditori Giancarla Vicari e A M ai compratori Seveso e Peloia), sul rilievo che, in realtà, tale atto, pienamente opponibile al Banco di Desio, che aveva trascritto il pignoramento sulla p.11a 127 nel 1990 (e quindi dopo il 1982), lo era, a cascata, anche alla società acquirente Artigrafiche P, e che tale servitù, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non si era estinta per la confusione tra i proprietari del fondo dominale (p.11e 33 e 35) e i proprietari del fondo servente (p.11a 127) che era conseguita all'atto del 1995: e ne ha ritenuto l'infondatezza. La corte, sul punto, dopo aver premesso che la servitù in esame è stata trascritta anteriormente al pignoramento ed è, quindi, opponibile ai creditore procedente e all'aggiudicataria (rimanendo, peraltro, irrilevante che la stessa, una volta che l'atto costitutivo sia stato trascritto, non risulti Ric. 2016 n. 15101 - Sez.
2 - PU dei 4 maggio 2021 menzionata nei successivi atti di alienazione del fondo asservito), ha ritenuto che l'atto del 1995, che aveva comportato la confusione tra i proprietari del fondo servente ed i proprietari del fondo dominante nelle persone degli acquirenti Vicari-M, aveva determinato, pur se inopponibile al creditore pignorante ed al successivo acquirente, l'estinzione di tale servitù, non trattandosi di un pregiudizio, come invece pretende l'art. 2919 c.c., ai danni di questi ultimi. La corte, poi, ha valutato la censura con la quale gli appellanti avevano dedotto di aver acquistato per usucapione la servitù perpetua o il diritto di superficie di mantenere il muretto di cinta e quanto sopra costruitovi sul rilievo che l'utilità di tale servitù, negata apoditticamente dal tribunale, consisteva proprio nell'assicurare e meglio delimitare il passaggio e le manovre consentite con la servitù del 1982: e l'ha ritenuta infondata, non comprendendosi l'utilità di mantenere strutture come quelle in esame oramai del tutto svincolate dall'inesistente diritto di passaggio e manovra che gli appellanti avevano invocato. La corte, infine, ha valutato il motivo con il quale gli appellanti avevano dedotto l'erroneo riconoscimento del danna da indebita occupazione, ritenendone l'infondatezza. L'appellata, infatti, ha osservato la corte, ha precisato non soltanto di non aver mai potuto entrare nel materiale possesso dei beni acquistati ma ha anche specificato che, ove ciò le fosse stato consentito, li avrebbe utilmente adoperati, in quanto confinanti con i suoi immobili produttivi, a maggior vantaggio ed utilità di questi ultimi. La corte, in definitiva, ha rigettato l'appello ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata. Giancarla Vicari, in proprio e nella qualità di E V, A M, in proprio e nella qualità di erede di M M, Ric. 2016 n. 15101 - Sez.
2 - PU del 4 maggio 2021 nonché la OMN Vicari e M s.r.I., con ricorso notificato il 13/6/2016, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 21/4/2016. La Artigrafiche P s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri. La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 2919, 2913 e 1072 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la servitù di passaggio costituita in favore del fondo dei convenuti (p.11e 33-35) con atto del 23/3/1982, trascritto prima della trascrizione del pignoramento del fondo servente (mappale 127) in data 30/3/1990 e, come tale, opponibile al creditore procedente, si fosse estinta, ai sensi dell'art. 1072 c.c., per effetto della confusione conseguita all'acquisto del fondo servente da parte dei medesimi convenuti, già proprietari del fondo dominante, con atto di compravendita del
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