Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2018, n. 26245

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2018, n. 26245
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26245
Data del deposito : 18 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 19492-2013 proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell'avvocato A P, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERG PREDEN, LUIGI CALIULO;

- ricorrente -

contro

BENEDETTI GRG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE MARCORA

18/20, presso lo studio dell'avvocato G F, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 732/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/02/2013,R.G.N. 81/2010. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A P. N. r.g. 19492/2013

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Verona, G B chiese la pensione di anzianità ricorrendo all'istituto della "totalizzazione" dei contributi versati al Fondo lavoratori dipendenti (AGO) ed al Fondo spedizionieri doganali che l'INPS gli aveva negato in quanto gli anni di versamenti al Fondo spedizionieri non potevano essere oggetto di totalizzazione, poiché tale fondo era stato soppresso ed erogava solo pensioni già in essere al momento della soppressione o quote che si aggiungevano al trattamento pensionistico.

2. Accolta la domanda e proposto appello dall'INPS, la Corte d'appello di Venezia con la sentenza ora impugnata rigettava l'appello, rilevando che il Fondo spedizionieri rientrava tra le forme di assicurazione obbligatoria per le quali l'art. 1 del d.lgs. 42 del 2006 consente la totalizzazione, non essendo di ostacolo che si trattasse di pensione di anzianità o che, per gli iscritti al Fondo, fosse consentito il godimento di una pensione autonoma, atteso che a questi ultimi è concessa la facoltà di optare per la totalizzazione o il godimento della pensione autonoma erogata dal Fondo.

3. Propone ricorso l'INPS con un motivo, al quale risponde con controricorso G B. Ragioni della decisione 1. - Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 legge n. 230 del 1997 e degli artt. 1, 4 e 7 d.lgs. n. 42/06 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), l'Inps si duole della decisione impugnata, assumendo che i contributi già versati presso il Fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali avrebbero una autonoma destinazione di quota di pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento pensionistico al raggiungimento dell'età per !a pensione di vecchiaia;
deduce altresì che la Gestione ad esaurimento, istituita presso l'Inps dalla legge n. 230 del 1997, avrebbe natura diversa rispetto alle gestioni dell'a.g.o. ì-. 4__.---....... 1 N.r.g.19492/2013 e di quelle esonerative o sostitutive del regime generale, in quanto sostanzierebbe una forma previdenziale chiusa, con l'unico scopo di erogare una prestazione in base a quanto già raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997, cosicché quei contributi cristallizzati non potrebbero essere oggetto né di cumulo, né di totalizzazione. Lamenta quindi che la sentenza impugnata aveva ritenuto erroneamente che il d.gs. n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione o cumulo dei contributi maturati nelle forme assicurative ivi indicate al fine di conseguire un'unica pensione, trovasse applicazione nel caso di specie, quale trattamento più favorevole, nonostante i contributi versati al Fondo spedizionieri dessero diritto ad un autonomo trattamento pensionistico poiché, ai sensi della legge 16.7.97 n. 230, tale contribuzione dava diritto, indipendentemente dal raggiungimento del requisito contributivo stabilito dalla previgente normativa di settore, ad un trattamento autonomo che si aggiunge ad altre eventuali pensioni maturate in altre gestioni previdenziali. Inoltre, la gestione ad esaurimento di cui al Fondo spedizionieri non era forma esonerativa o sostitutiva dell'a.g.o., conseguendone, anche sotto tale profilo, l'inapplicabilità della disciplina di cui al menzionato decreto n. 42 del 2006. 2.- Il ricorso, in continuità con i principi più volte espressi in materia da questa Corte di legittimità ( Cass. n. 20734 del 2015;
n. 24351 del 2017), è infondato. 2.1- In particolare, si affermato che "il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla I. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la I. n. 230 del 1997, che lo ha N.r.g.19492/2013 soppresso, non ha previsto l'annullamento delle posizioni contributive, né la restituzione dei contributi versati, sicché l'espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 157 del 2013, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell'entrata in vigore del suddetto d.P.R. n. 157".
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